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Se manca il documento di valutazione dei rischi la clausola di lavoro a termine non è valida

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La redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro. La sua funzione è quella di guidare efficacemente i soggetti della prevenzione – datore di lavoro, dirigenti, Rspp, eccetera – nell’attuare in concreto le misure di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento.

Con ordinanza numero 21683 del 23 agosto 2019, i giudici della suprema corte hanno sancito il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine in assenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, «la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro».

 


“in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l’art. 3 d.Ig. 368/2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma c.c. (Cass. 2 aprile 2012, n. 5241; Cass. 21 marzo 2017, n. 8212; Cass. 17 novembre 2017, n. 27335; Cass. 31 maggio 2018, n. 13959);”

Scarica la sentenza: https://bit.ly/2ZyGtyw

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