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Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione (incumulabilità – incompatibilità)

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Arriva anche la circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020 che offre spunti ed approfondimenti sulle domande di “Indennità COVID-19”.

1. Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 27, comma 1, prevede una indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data.

In particolare, l’indennità di cui al richiamato articolo 27, comma 1, è rivolta ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

I predetti soggetti, ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La predetta indennità di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 è altresì riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I collaboratori coordinati e continuativi destinatari della disposizione in argomento devono, quindi, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito a sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Il comma 2 del citato articolo 27 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

L’INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.

2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO

L’articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
La prestazione è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui sopra, a condizione che non
siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della
presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Il comma 2 del citato articolo 28 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.
L’INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.

3. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

L’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti
termali.
In particolare, la citata disposizione normativa è rivolta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, si precisa che l’indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate.
Trattandosi, infatti, di una disposizione applicabile esclusivamente ad una specifica categoria di lavoratori, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.

A tal fine – tenuto conto che l’Istituto, cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

TURISMO
CSC 70501 Alberghi (ATECO 55.10.00):
fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel
(hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):
inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti
e bevande.
Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):
fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
cottage senza servizi di pulizia.
CSC 50102 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)
CSC 70501 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):
fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO
55.90.20):

  • case dello studente;
  • pensionati per studenti e lavoratori;
  • altre infrastrutture n.c.a.
CSC 70502 – 70709 Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;
attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
CSC 50102 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
CSC 70502 Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):
furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;
preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.
Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):
ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
CSC 70502 – 70709 Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
bar;
pub;
birrerie;
caffetterie;
enoteche.
CSC 41601 – 70503 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):
attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie
eccetera.
CSC 70504 – 40405 – 40407 Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)
CSC 70504 Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
CSC 70401 Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):
attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour,
servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;
attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):
attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92)
CSC 40404 – 70705 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO
56.10.20):
preparazione di pasti da portar via “take-away”;
attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
CSC 70708 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):
altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto,
alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;
servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;
servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;
attività di promozione turistica.

 

STABILIMENTI TERMALI
CSC 11807 Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
CSC 70708 Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

Il comma 2 del citato articolo 29 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.
L’INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.

4. Indennità ai lavoratori del settore agricolo

Tra le misure adottate per il sostegno ai lavoratori a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 30, prevede il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore degli operai agricoli a tempo determinato. Nell’ambito di applicazione rientrano anche le figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e compartecipanti familiari).
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, può essere riconosciuta, previa domanda, ai menzionati lavoratori agricoli, purché abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
L’indennità in parola è erogata, nel limite di spesa di 396 milioni di euro per l’anno 2020, dall’INPS, ch provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

5. Indennità lavoratori dello spettacolo

L’articolo 38, comma 1, del decreto-legge in esame prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.
Possono accedere alla prestazione di cui al citato articolo 38, comma 1, i lavoratori iscritti al predetto Fondo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.
I predetti lavoratori, inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità in questione, non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020.
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Il comma 2 del citato articolo 38 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tali attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.

6. Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del
decreto-legge n. 18/2020, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno  presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. A tal fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06
164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.
Le tipologie di indennità una tantum sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.

7. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità

L’articolo 31 del decreto-legge n. 18/2020 dispone che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo decreto non sono tra esse cumulabili e che le stesse non sono altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape
socale).
Le indennità di cui ai predetti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono anche incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’indennità di cui all’articolo 27, a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all’articolo 27 del citato decreto-legge.

L’indennità di cui all’articolo 29, a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l’indennità di cui all’articolo 38, a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali ed i lavoratori dipendenti dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità di cui agli articoli 29 e 38 del decreto-legge n. 18/2020.

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Fonte: Circolare Inps numero 49 del 30-03-2020 INDENNITA’ COVID

TERMINE INIZIALE DI PRESENTAZIONE DOMANDE

Si informa che le domande per usufruire della prestazione “indennità 600 euro” potranno essere presentate a partire dal primo aprile 2020. Da quella data è possibile accedere direttamente da qui:

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?iiDServizio=2737

 

Se si desidera il pagamento con accredito su conto corrente, accertarsi di avere a portata di mano le proprie coordinate bancarie.

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