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Nessun obbligo per i comuni all'invio dei bollettini TASI

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I Comune non sono obbligati all’invio dei bollettini della Tasi. Non solo tale obbligo non emerge dalla normativa vigente, ma esso è nella pratica inattuabile. A dirlo è una nota della Fondazione ANCI.

Una lettura superficiale del co.689 della Legge di stabilità per il 2014 (l. n. 147 del 2013), ha portato alcuni commentatori a ritenere che sussista un obbligo di invio di modelli di pagamento della Tasi preventivamente compilati dai Comuni. Ma, si legge ancora nella nota:

  • l’invio dei modelli precompilati presuppone l’esatta conoscenza dei soggetti passivi, in astratto ricavabili dalla banca dati IMU per la quota di competenza dei possessori e dalla Tares/Tari per la quota di competenza degli occupanti. Tuttavia, anche ipotizzando un incrocio tra le suddette banche dati si deve considerare che negli archivi Tari gran parte degli immobili non sono ancora qualificati con i rispettivi identificativi catastali (è il motivo per cui la disciplina Tari ammette ancora un prelievo basato sui metri quadrati, anziché sull’80 per cento della superficie catastale);
  • gli stessi archivi catastali degli immobili (il “Catasto” come comunemente inteso) e delle proprietà immobiliari (le formalità raccolte dalle Conservatorie dei registri immobiliari), non sono allineati tra loro, con particolare riferimento alle posizioni oggetto di cambiamenti meno recenti e quindi non toccate dalle norme di allineamento automatico delle transazioni immobiliari emanate negli ultimi 7-8 anni;
  • l’invio di modelli precompilati relativi alla condizione corrente di proprietà ed uso degli immobili è incompatibile con la data di pagamento dell’acconto (che dovrebbe riflettere le eventuali modifiche di imponibilità intervenute) e confligge con la scadenza della dichiarazione Tasi, fissata dalla legge al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Ferma restando la prescrizione di cui al co.688 della stessa legge di stabilità 2013 – secondo cui “a decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli” – cui i Comuni ottemperano nella gestione ordinaria delle attività relative ala riscossione dei tributi locali di propria competenza, qualche dubbio sussiste sull’applicabilità del disposto di cui al co.689 sopra citato.

Si osserva, in primo luogo, che il co.689 demanda ad uno o più decreti direttoriali – ad oggi ancora non emanati – il compito di stabilire le modalità di versamento della Tasi, anche prevedendo l’invio di modelli “preventivamente precompilati” da parte dei Comuni.

E’ chiaro quindi che, in assenza dei decreti attuativi, la disposizione in commento non possa considerarsi operativa.

Da un punto di vista ermeneutico inoltre, la lettura della norma nel senso di una facoltà del Comune di inviare modelli precompilati e non anche di un obbligo (peraltro regolamentabile ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997), è corroborata dal principio in base al quale Tasi rimane un tributo in autoliquidazione, come l’IMU; infatti, in caso di omesso versamento della IUC – di cui la Tasi è una componente – si applica la sanzione del trenta per cento rispetto a quanto dovuto in base alla dichiarazione, senza alcun riferimento a quanto dovuto in base al modello precompilato e ciò sia per la Tari che per la Tari.

Si deve ritenere, in conclusione, che – allo stato attuale della normativa e del processo attuativo del comma 689 della Legge di stabilità per il 2014 – non sussista alcun obbligo di invio di modelli di pagamento Tasi preventivamente precompilati da parte dei Comuni, come in uso ai fini Tari nella quasi totalità dei casi. I Comuni devono comunque assicurare servizi di assistenza al contribuente comprensivi della compilazione dei bollettini di pagamento, su richiesta del contribuente stesso.

Fonte: Fondazione ANCI

Delibere ed Aliquote Imu

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