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Riordino dei servizi per il lavoro e di politiche attive

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Con la circolare n. 34 del 23 dicembre 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni operative in merito al D.Lgs. n. 150/2015 recante “disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

1. Stato di disoccupazione.

1.1. Nozione.

L’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 rubricato “Stato di disoccupazione” stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.

Emerge, pertanto, che i requisiti richiesti sono due:

  • l’essere privi di impiego (componente soggettiva) e
  • dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).

Lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario per avere accesso alla NASPI e all’ASDI (artt. 3 e 16, decreto legislativo n. 22/2015), alla DIS-COLL (art. 15, decreto legislativo n. 22/2015), oltre che per l’iscrizione nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, legge n. 68/1999, cosi come modificata dal decreto legislativo n. 151/2015).

Va tuttavia specificato che, ai fini dell’accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, lo stato di disoccupazione rappresenta certamente un elemento che può essere considerato allo scopo di meglio mirare l’intervento o di stabilire criteri di priorità, ma non rappresenta un requisito esclusivo. In un’ottica di servizio nei confronti degli utenti, infatti, un’assistenza nella ricerca di occupazione, nonché nell’orientamento verso percorsi di riqualificazione, non può non essere prestata nei confronti coloro che la richiedano, anche se impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o scarsamente remunerative, o non confacenti al proprio livello professionale o semplicemente perché alla ricerca di una occupazione più confacente alle proprie aspettative.

Ciò nel rispetto della convenzione OIL n. 122/1964 sulla politica d’impiego, nonché del principio di non discriminazione e di quanto previsto dall’articolo 29, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativo al diritto di accesso ai servizi di collocamento, secondo cui “ogni persona può accedere a un servizio di collocamento gratuito”.

Si rappresenta, tuttavia, l’opportunità di offrire i servizi e le misure di politica attiva del lavoro prioritariamente ai soggetti disoccupati, al fine di garantire servizi più rapidi ed efficaci ai soggetti che ne hanno più bisogno, anche in ragione del rispetto delle tempistiche dettate dal decreto legislativo n. 150/2015 (artt. 2 e 20).

Lo stato di disoccupazione può, tuttavia, essere considerato come requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento lavorativo o concorrere alla definizione del requisito di partecipazione (come avviene, ad esempio, per lo stato di NEET, che presuppone lo stato di disoccupazione): in questi casi lo stato di disoccupazione andrà verificato esclusivamente con riferimento a due momenti: al momento della registrazione al Programma e al momento dell’inizio del servizio o della misura di politica attiva. A nulla, invece, rileverà se la condizione di disoccupazione sia stata perduta in momenti intermedi tra la registrazione e l’inizio del servizio o della misura di politica attiva. Si applicherà la normativa vigente al momento dell’evento da verificare (di volta in volta il momento della registrazione ovvero dell’inizio della misura).

1.2. Modalità di registrazione.

Con riferimento alla dichiarazione di immediata disponibilità, nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità (DID) continueranno ad essere sottoscritte presso il centro per l’impiego o saranno rilasciate ai sistemi informativi regionali esistenti che già prevedono tale modalità. In questo ultimo caso, i sistemi regionali raccoglieranno le informazioni nell’ambito delle schede anagrafiche e professionali (SAP) e provvederanno ad inoltrarle al nodo di coordinamento nazionale attraverso il canale di cooperazione applicativa, secondo gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro del 30 ottobre 2007 e all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, secondo cui la domanda di ASpI, NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità, resa dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità. In questi casi, la registrazione sarà resa disponibile per i sistemi regionali attraverso il canale di cooperazione applicativa.

Una volta divenuto pienamente operativo il portale nazionale, le registrazioni effettuate sullo stesso verranno instradate verso i sistemi regionali mediante i sopra descritti canali di cooperazione applicativa.

Con successiva circolare della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, ovvero con atto dell’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), saranno disciplinati i tempi e le ulteriori modalità di transizione verso il sistema a regime, ivi compreso l’eventuale periodo transitorio di utilizzo di entrambi i sistemi.

1.3. Accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro

Come già specificato, con particolare riguardo alla richiesta dei servizi e all’accesso alle misure di politica attiva del lavoro, la platea degli “utenti”, oltre ai soggetti espressamente individuati dal suddetto articolo 18 (disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio disoccupazione), comprende anche tutti coloro che, seppur già occupati, siano in cerca di altra occupazione. Resta fermo, comunque, il criterio di priorità nei confronti dei soggetti disoccupati sopra evidenziato. Con riferimento, invece, all’assegno di ricollocazione, si precisa che, a norma dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 150/2015, lo stesso sarà riconosciuto, con le modalità definite dall’ANPAL, solo ai disoccupati percettori della NASPI, la cui durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi. In merito alla stipulazione del patto di servizio, con riferimento ai soggetti percettori di NASPI, ASDI e DIS-COLL e indennità di mobilità, lo stesso andrà sottoscritto presso il centro per l’impiego di domicilio indicato nella domanda inoltrata all’Inps, mentre la generalità degli utenti potrà scegliere, su tutto il territorio nazionale, il centro per l’impiego di riferimento, stante il principio secondo cui i servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono disponibili a tutti i residenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza (articolo 11, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 150/2015).

2. Condizione di non occupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2015.

A norma dell’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2015, “allo scopo di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione”. La norma, con l’intento di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupati da parte di persone non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, svincola da tale adempimento la fruizione di prestazioni di carattere sociale, legandole esclusivamente alla condizione di non occupazione. Allo scopo di precisare la nozione di “non occupazione”, anche con riferimento alla prestazione di attività lavorativa di scarsa intensità, occorre richiamare, in via analogica, le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22/2015, che prevedono la conservazione della prestazione di nuova assicurazione sociale per l’impiego anche nei casi in cui il beneficiario svolga un’ attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. In tal caso il legislatore ha inteso tutelare il diritto ad una prestazione per coloro che svolgano attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, di scarsa intensità.

Analogamente, pertanto, la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.

Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800. Le amministrazioni interessate provvederanno, quindi, a verificare che il soggetto, che faccia loro richiesta di prestazioni di carattere sociale o assistenziale, risulti privo di impiego o svolga un’attività lavorativa da cui derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 e cioè pari agli importi sopra indicati, a seconda che l’attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo.

Nelle more della stipula delle convenzioni tra l’ANPAL e le amministrazioni pubbliche interessate relative all’accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione, si rinvia a quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di dichiarazioni sostitutive e di idonei controlli che le amministrazioni sono tenute ad effettuare, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

3. Applicazione delle norme del Capo II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

L’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015 prevede che le norme del Capo II si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999, “in quanto compatibili”. Si ritiene, pertanto, utile chiarire quali siano le norme compatibili, al fine di garantirne un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale. In primo luogo, le attività di politica attiva del lavoro previste dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015 dovranno essere svolte anche ai fini del collocamento mirato. Inoltre, considerato che requisito per l’iscrizione negli elenchi del collocamento è lo stato di disoccupazione, trova applicazione l’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015. Pertanto, la persona priva di impiego, che dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, si iscrive nell’ elenco del collocamento mirato dove ha la residenza o in altro elenco nel territorio dello Stato. Tuttavia, all’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato si ritengono applicabili analogicamente le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22/2015 dettate con riferimento alla NASpI, rinvenendosi la medesima ratio a fondamento dei due benefici, ovvero favorire l’inserimento lavorativo delle persone disoccupate evitando, in particolare, i disincentivi legati alla perdita immediata dei benefici connessi allo stato di disoccupazione.

Pertanto, la permanenza nell’elenco del collocamento mirato è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma nei seguenti termini:

  1. l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.000), decade dall’iscrizione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tal caso, l’iscrizione è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. Es. Nel caso in cui l’iscritto svolga una attività lavorativa di tipo subordinato da cui derivi un reddito annuo pari a € 9000, della durata di sette mesi, decade dall’iscrizione. Nel caso in cui l’iscritto svolga una attività lavorativa di tipo subordinato da cui derivi un reddito annuo pari a € 9000, della durata di cinque mesi, l’iscrizione è sospesa.
  2. l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000), conserva l’iscrizione.
  3. L’iscritto che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (€ 4.800) ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, conserva l’iscrizione.

La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150/2015. In merito ai contenuti, pare opportuno evidenziare che nell’individuazione del profilo personale di occupabilità, della definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell’accettazione di congrue offerte di lavoro, si dovrà tener conto di quanto annotato nella scheda dal Comitato tecnico, ovvero delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della disabilità. Nel caso in cui la scheda non fosse disponibile, il patto potrà essere aggiornato sulla base della stessa. A tal fine ulteriori indirizzi operativi potranno derivare dalle redigende Linee guida in materia di collocamento mirato che saranno adottate in materia di valutazione bio-psico-sociale della disabilità, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 151/2015.

Alla persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato risulta applicabile la disciplina prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015 recante “rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito”. In particolare, quanto alle sanzioni, in luogo dell’articolo 10, comma 6, della legge 68/1999, riferito all’indennità di disoccupazione ordinaria, trovano applicazione il comma 7, il comma 8 e il comma 9 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015, considerato che la disciplina dei benefici ordinari connessi alla disoccupazione è stata del tutto innovata rispetto alle norme previgenti e che, in via generale, le nuove disposizioni risultano essere di maggior favore rispetto alle antecedenti con particolare riferimento alla decadenza dal beneficio economico e dallo stato di disoccupazione.

Infatti, l’articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015, disponendo la decadenza dalla prestazione alla terza mancata presentazione alle convocazioni (art. 21, comma 7, lett. a) e la decadenza dallo stato di disoccupazione per due mesi (comma 9), risulta più favorevole all’iscritto al collocamento mirato rispetto all’articolo 10, comma 6, della legge 68/1999 che prevede “la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive senza giustificato motivo non risponda alla convocazione”. In merito all’articolo 25 del decreto legislativo n. 150/2015, ed in particolare ai principi ivi indicati ai fini della definizione di offerta di lavoro congrua, il posto di lavoro offerto deve essere corrispondente ai requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all’atto della iscrizione. Atteso il disposto di cui all’articolo 10, comma 1, della legge n. 68/1999, al lavoratore assunto ai sensi della Legge 68/99 si applicano le norme di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo n. 150/2015. In particolare, con riferimento alle attività di pubblica utilità a beneficio della comunità, sebbene in tale ipotesi, è bene ricordare, non si determini l’instaurazione di un rapporto di lavoro, resta fermo il principio generale secondo cui al lavoratore con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione non compatibile con le sue “minorazioni” (vd. articolo 10, comma 2 della legge n. 68/1999).

3.1. Uffici competenti ex lege n. 68/1999.

In merito alla nozione di “uffici competenti”, più volte richiamata dalla legge n. 68/1999, sembra opportuno effettuare un raccordo con le previsioni del decreto legislativo n. 150/2015. In particolare, al fine di garantire livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e di rendere meno onerosi gli adempimenti in merito al collocamento mirato da parte dei datori di lavoro, si ritiene che le regioni debbano individuare almeno un ufficio, su base territoriale provinciale, deputato agli interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità.

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