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Assoggettati alla Tasi i fabbricati costruiti dall'impresa

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I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione, sono esonerati dall’Imu, ma, da quest’anno, sono assoggettati al pagamento della Tasi.

Di fatto, ai sensi dell’articolo 13, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 2013, risultano esenti dall’Imu i “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.

Ne consegue che, ai fini della non tassazione, devono essere rispettati determinati requisiti:

  • gli immobili devono essere classificati come “fabbricati” e non come “aree fabbricabili”. Infatti le aree fabbricabili sono ordinariamente tassabili, sia prima dell’inizio dei lavori di edificazione, sia nel corso degli stessi. Si ricorda, infatti, che l’immobile in corso di costruzione deve essere inquadrato nella fattispecie delle aree edificabili;
  • i soggetti esonerati sono le imprese costruttrici, anche se non necessariamente deve trattarsi di immobiliari di costruzione. L’agevolazione in esame, infatti, spetta all’impresa che ha costruito il fabbricato, anche se l’attività di costruzione non risulta essere l’attività tipica dell’impresa stessa. Inoltre, si intendono imprese costruttrici anche quelle che si avvalgono di imprese terze per l’esecuzione dei lavori;
  • il presupposto per il riconoscimento dell’esonero è il fatto che il fabbricato sia destinato alla vendita e che non sia locato.

Ai fini della Tasi, la Legge di Stabilità per il 2016 ha aggiunto, al comma 678, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il seguente periodo: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento, in diminuzione, fino all’azzeramento”. Ne deriva che i fabbricati in esame divengono assoggettati alla Tasi attraverso la previsione di una specifica aliquota ridotta allo 0,1 per cento, purché siano rispettati i medesimi requisiti previsti dalla normativa Imu.

Ora, quindi, sono stati fugati i dubbi sorti negli anni passati (2014 e 2015) quando la maggior parte delle imprese costruttrici non versavano la Tasi uniformandosi alla disciplina Imu.

Infatti, nelle annualità precedenti si è sempre ritenuto che un fabbricato inutilizzato non dovesse essere assoggettato alla Tasi (quale acronimo di “tassa sui servizi indivisibili”) in quanto impossibilitato alla fruizione dei servizi offerti dal Comune di ubicazione. Si ritiene che la nuova previsione normativa possegga “forza novativa” e, pertanto, comporti l’esonero della Tasi per il passato, anche se, sicuramente, proprio a fronte di detta disposizione, alcuni Comuni non mancheranno di chiedere il recupero della tassa per gli anni 2014 e 2015.

Fonte:ecnews

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