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Avvocati: la compensazione dei crediti

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Gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari, maturati e non ancora saldati dovuti al ritardo nella corresponsione, da parte dello Stato, dei pagamenti derivanti dal gratuito patrocinio possono attraverso la piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Ministero dell’Economia esercitare il diritto di utilizzare il credito in compensazione.

Legge di stabilità

La Legge di Stabilità 2016 (art. 1 commi 778-780) ha previsto, a decorrere dal 2016, la possibilità per gli avvocati ammessi al patrocinio gratuito a spese dello Stato di:

  • compensare quanto dovuto per imposte e tasse (Iva compresa), con crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato;
  • pagare i contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’Iva e del contributo previdenziale per gli avvocati. Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

La Legge di Stabilità demandava l’attuazione della norma con un decreto, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 15.07.2016, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.174 del 27.07.2016.

La compensazione dei crediti

Gli avvocati che vantano crediti sorti a seguito di patrocinio gratuito possono compensarli con le imposte e le tasse dovute, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • i crediti devono essere liquidati dall’Autorità giudiziaria con Decreto di pagamento di cui all’art. 82, DPR n. 115/2002;
  • i crediti non devono risultare pagati, nemmeno parzialmente e non deve essere stata proposta opposizione di pagamento ex art. 170, DPR n. 115/2002;
  • in relazione ai crediti deve essere stata emessa fattura elettronica/cartacea “registrata” sulla Piattaforma elettronica.

Tramite la Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (PCC), con riferimento alle suddette fatture (elettroniche/cartacee) l’interessato deve esercitare l’opzione al fine di utilizzare il credito in compensazione e dichiarare tramite atto di notorietà il rispetto dei predetti requisiti. Tale scelta va esercitata per l’intero importo della fattura:

ü  per il 2016 dal 17 ottobre al 30 novembre 2016;

ü  dal 2017 dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

I crediti

La piattaforma elettronica di certificazione seleziona le fatture elettroniche/cartacee registrate per le quali è esercitata l’opzione, fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziate (10 milioni di Euro a decorrere dal 2016), attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota.

Nel caso di fatture emesse lo stesso giorno, la selezione seguirà l’ordine cronologico della dichiarazione di atto di notorietà.

La fattura registrata che comporta il superamento del limite dello stanziamento annuale, verrà esclusa dalla selezione per l’intero importo, ma sarà possibile comunque, per il medesimo credito, esercitare l’opzione e rendere la dichiarazione di atto di notorietà per gli anni successivi.

Per ciascun fattura la Piattaforma elettronica di certificazione rilascia ai creditori apposita comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione. Per le fatture non ammesse, l’opzione si intende automaticamente revocata. Va infine evidenziato che, entro 5 giorni dalla scadenza del termine previsto per esercitare l’opzione, la Piattaforma elettronica di certificazione trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti beneficiari e del relativo importo utilizzabile in compensazione.

La compensazione

I crediti selezionati dalla Piattaforma possono essere utilizzati in compensazione:

  • dal 5° giorno successivo alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate;
  • esclusivamente mediante il mod. F24 telematico;
  • per il pagamento di debiti fiscali del creditore e dei contributi previdenziali dei dipendenti;
  • anche in più soluzioni nei limiti dell’importo comunicato dalla Piattaforma elettronica di certificazione.

Il mod. F24 sarà scartato qualora:

  • il soggetto che utilizza il credito in compensazione non sia ricompreso nell’elenco;
  • l’importo del credito utilizzato sia superiore all’ammontare del credito spettante;
  • l’addebito del saldo non sia andato a buon fine;
  • l’utilizzo in compensazione degli eventuali crediti, diversi da quelli per i quali spetta l’agevolazione in esame, non risulti conforme “alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni”.

Lo scarto del mod. F24 viene comunicato “attraverso apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate”.


http://www.elaboraonline.it/prodotto/visura-camerale-ordinaria/
 

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