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Contabilità semplificata da gennaio si applica “il principio di cassa”

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Secondo le previsioni contenute nell’articolo 5 del DDL della legge di bilancio 2017, i contribuenti in contabilità semplificata, dovranno determinare il reddito sulla base del principio di cassa, in luogo del vigente principio di competenza.

Dal 2017 infatti, i contribuenti in contabilità semplificata, dovranno calcolare il proprio reddito, sulla base della differenza fra i ricavi percepiti e i costi sostenuti, venendo così meno, il principio di competenza.

Il principio di cassa

Il reddito imponibile annuale sarà, quindi, formato dai ricavi realmente incassati, ai quali saranno dedotti i costi concretamente sostenuti.

Reddito imponibile

Rispetto al passato entreranno nel computo dell’imponibile anche i ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir, ovvero il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, mentre dovranno continuare a computarsi in aumento i proventi immobiliari (articolo 90, comma 1, Tuir), le plusvalenze (realizzate ai sensi dell’articolo 86, Tuir) e le sopravvenienze attive (articolo 88); tra i componenti negativi dovranno essere calcolati in diminuzione minusvalenze e sopravvenienze passive (di cui all’articolo 101 Tuir), oltre che le già previste quote di ammortamento, perdite su crediti, accantonamento TFR e deduzioni forfetarie. Non dovranno più invece essere rilevate ai fini della determinazione del reddito le esistenze iniziali e le rimanenze finali di merce.

Disposizione transitoria

Viene introdotta una disposizione transitoria che prevede che il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Al fine di evitare  salti o duplicazioni di imposizione, in caso di passaggio da un regime di determinazione del reddito secondo il principio di cassa a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Irap

Il nuovo regime per cassa sarà valido anche ai fini Irap, per cui la base imponibile Irap dei contribuenti in contabilità semplificata dal 2017 è determinata sulla base del principio di cassa.

Obblighi contabili

Le nuove disposizioni prevedono la modifica dell’articolo 18 del D.P.R. 600/1973, che pur mantenendo inalterati i requisiti in termine di limite dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata (euro 400.000 per attività di prestazione di servizi ed euro 700.000 per le altre attività), introducono nuovi obblighi contabili adattando anche alle scritture contabili l’applicazione del principio di cassa.

Il nuovo comma 2 dell’articolo 18 prevede che i soggetti in contabilità semplificata debbano annotare cronologicamente, in un apposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:

  1. il relativo importo;
  2. le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
  3. gli estremi della fattura o altro documento emesso.

In un diverso registro andranno annotate cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento (in ossequio al criterio di cassa) le spese sostenute nell’esercizio, fornendo le medesime informazioni.

Adozione dei soli registri Iva

Il nuovo comma 4 dell’articolo 18 prevede poi la possibilità che i registri Iva sostituiscano i registri di annotazione di ricavi e spese, ove debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva.

Al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono (indicando le fatture ancora “sospese”).

In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.

Esonero annotazione incassi e pagamenti

Infine in base al nuovo comma 5 è prevista la possibilità di optare, per almeno un triennio, per l’esonero dall’annotazione delle scritture riguardanti gli incassi e i pagamenti, tenendo quindi solamente i registri Iva “ordinari”.

In tal caso, per finalità di semplificazione opera la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.

Decorrenza

Le nuove regole dovranno essere applicate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e dovranno trovare attuazione in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2017 (quindi entro il 30 gennaio 2017).

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