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Prorogata l'agevolazione per l'acquisto di immobili di classe energetica A o B

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Prorogata a tutto il 2017 l’agevolazione fiscale prevista dalla L. 19/2017 di conversione del decreto Milleproroghe, per l’acquisto di immobili abitativi di classe energetica A o B di nuova costruzione, in relazione ai quali gli acquirenti persone fisiche possono portare in detrazione dall’Irpef il 50% dell’Iva applicata in fattura dal costruttore.

In che consiste l’agevolazione?

L’agevolazione consiste nella possibilità di usufruire di una detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva corrisposta dall’acquirente sul prezzo di vendita delle unità immobiliari abitative in classe energetica A o B, cedute dalle imprese che le hanno costruite.

Chi può usufruire dell’agevolazione?

Possono usufruire dell’agevolazione tutti gli acquirenti soggetti passivi Irpef (persone fisiche, imprenditori individuali e tutti i soggetti che producono redditi in forma associata quali società semplici, S.n.c., S.a.s. per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce).

Quale immobile può essere agevolato?

La detrazione non si applica soltanto agli acquisti della “prima casa” ma anche agli acquisti della “seconda casa” o della “terza casa” piuttosto che di un’abitazione di lusso; dovrà tuttavia trattarsi sempre di immobile avente destinazione residenziale.

Agevolate anche le pertinenze?

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione trova applicazione anche per la pertinenza dell’unità abitativa (posto auto, box, cantina, etc.) realizzata o ristrutturata in classe energetica A o B, a condizione che l’acquisto della stessa avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale.

Come si usufruisce dell’agevolazione?

Le detrazioni Irpef sono ripartite su un periodo di dieci anni (anno di acquisto dell’immobile e nove successivi) e non è soggetta ad alcun limite di fruibilità in valore assoluto.

Cumulabilità

La detrazione in questione è cumulabile, seppure con determinati limiti, con altre agevolazioni fiscali connesse agli immobili.

Ad esempio, nel caso di acquisto di un’abitazione in classe energetica A o B, facente parte di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione, l’acquirente sarà ammesso:

  • sia alla detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto;
  • sia alla detrazione Irpef del 50% calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile (articolo 16-bis, comma 3, del Tuir).

Nel rispetto del principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, tuttavia, il 50% dell’Iva già recuperato con la detrazione per gli immobili “a risparmio energetico” dovrà essere “scorporato” dal prezzo di vendita su cui computare il 25% previsto per gli acquisti di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati, onde evitare duplicazioni.

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