Manovra correttiva 2017: Compensazioni (art. 3)
Scende da 15.000 a 5.000 euro l’importo per poter compensare i crediti (sia per IVA che per imposte dirette, IRAP e ritenute), superato il quale è obbligatorio il visto di conformità (o, in alternativa, la firma del collegio sindacale).
Le modifiche introdotte stabiliscono:
- l’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui grava sui contribuenti che intendono utilizzare in compensazioneanche il credito IVA infrannuale;
- è confermato l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i soggetti IVA che intendono effettuare la compensazione;
- èvietato utilizzare la compensazioneper il pagamento disomme iscritte a ruoloin base all’atto direcupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati;
- ilmodello F24 viene scartato, qualora il credito d’imposta utilizzabile in compensazione sia superiore all’importo previsto dalle norma che fissano il limite massimo dei crediti compensabili (questa disposizione sarà attuata con un provvedimento successivo).
Compensazione somme iscritte a ruolo (art. 9-quater)
Si estende al 2017 la possibilità dicompensare le cartelle esattorialiin favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione.



