Super e iper-ammortamento anche per il 2018

Il Ddl. di bilancio 2018 ha previsto la proroga per il 2018 del super e dell’iper-ammortamento. Vediamo le novità!

Super-ammortamento

Relativamente al super-ammortamento, stando al testo in bozza, la maggiorazione dovrebbe scendere dall’attuale 40% al 30%.

Esclusi i veicoli

Sembrerebbero completamente esclusi dal super-ammortamento 2018 tutti veicoli, anche quelli strumentali all’attività d’impresa e quelli adibiti a uso pubblico.

Iper-ammortamento

Per quanto riguarda l’iper-ammortamento, la maggiorazione del 150% prevista dall’art. 1, comma 9 della L. 232/2016 dovrebbe applicarsi anche agli investimenti in beni “Industria 4.0” materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Fruizione degli iper-ammortamenti

Per la fruizione degli iper-ammortamenti e della correlata maggiorazione per i beni immateriali restano fermi gli obblighi documentali di cui all’art. 1, comma 11 della L. 232/2016 (dichiarazione del legale rappresentante o perizia tecnica giurata/attestato di conformità).

Beni esclusi

Restano esclusi dalle maggiorazioni i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988, ovvero quelli i cui coefficienti di ammortamento sono inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015.

La sostituzione del bene

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione si da luogo alla vendita del bene, l’agevolazione non si perde a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla L. 232/2016.

Nel caso in cui il costo di acquisizione del nuovo bene sia inferiore a quello del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

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