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Agevolazioni fiscali per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi

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I co. 89-92 dell’art. 1, L. 205/2017, prevedono la concessione di un credito d’imposta del 50% dei costi di consulenza legati alla quotazione in Borsa di Pmi, con un tetto complessivo di agevolazioni che possono essere concesse di 80 milioni di euro nell’arco di un triennio.

Agevolazione

La norma concede un credito d’imposta alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, che dopo l’entrata in vigore del provvedimento in esame iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso in cui vengano ammesse alla quotazione.

Importo massimo

Per tali società è riconosciuto fino ad un importo massimo di 500.000 euro ed ammonta al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31.12.2020 per l’ammissione alla quotazione.

Utilizzabilità

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020 e il 2021, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.

Indicazione nella dichiarazione dei redditi

Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Tassabilità

L’agevolazione non concorre alla formazione della base imponibile Irpef/Ires/Irap; non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 61, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’art. 109, co. 5, del medesimo D.P.R. 917/1986.


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