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In caso di cessione crediti pro solvendo chi emette la nota di variazione?

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In caso di cessione di crediti pro solvendo, il soggetto legittimato ad emettere le note di variazione ai fini Iva in seguito a procedure concorsuali resta il cedente, anche qualora l’insinuazione al passivo sia stata effettuata dal cessionario.

Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate in risposta ad una istanza di interpello.

Il fatto

La società istante aveva ceduto ad una società di factoring alcuni crediti nei confronti di clienti, con garanzia del cedente nel caso di inadempimento del debitore (cessioni pro solvendo). A seguito del fallimento dei debitori ceduti, nelle procedure concorsuali si era insinuata la società di factoring, soggetto legittimato in quanto titolare giuridico del credito, anche se poi gli effetti dell’insolvenza si sarebbero riversati in capo al cedente in virtù della clausola pro solvendo.

A fronte di tale disallineamento tra il soggetto che aveva emesso le fatture (il cedente) e quello nei confronti del quale le procedure sarebbero state dichiarate infruttuose (il cessionario), il cedente ha interpellato l’Agenzia, sostenendo di essere ugualmente titolato a emettere note di variazione ex articolo 26, comma 2 del Dpr 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione prospettata dal contribuente.

Fonte: ilsole24ore del 29/03/2019

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