Dopo aver confluito, con operazione di scissione, il compendio immobiliare in una new-co, che poi avrebbero dato in fitto alla scissa, i soci avrebbero proceduto alla cessione totalitaria delle quote di quest’ultima, per questo motivo hanno presentato un’istanza di interpello, per conoscere il trattamento fiscale dell’operazione.
Interessante la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate.
La circolazione di un’azienda attraverso la sua cessione diretta è assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 23 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
Diversamente, la cessione indiretta dell’azienda – attraverso la vendita totalitaria delle quote – è assoggettata a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Anche l’operazione di scissione è assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Ciò premesso, fa presente l’Ufficio, l’effettuazione della preventiva scissione, finalizzata a scorporare il ramo d’azienda operativo oggetto di successiva cessione indiretta mediante il trasferimento della totalità delle partecipazioni non configura il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali sopra richiamate o con i principi dell’ordinamento tributario.