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La cessione totalitaria delle quote sconta l’imposta di registro fissa

Dopo aver confluito, con operazione di scissione, il compendio immobiliare in una new-co, che poi avrebbero dato in fitto alla scissa, i soci avrebbero proceduto alla cessione totalitaria delle quote di quest’ultima, per questo motivo hanno presentato un’istanza di interpello, per conoscere il trattamento fiscale dell’operazione.

Interessante la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Lacircolazionedi un’azienda attraverso la sua cessione diretta è assoggettata aimposta di registro in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 23 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

Diversamente, lacessione indiretta dell’azienda– attraverso lavendita totalitaria delle quote – è assoggettata a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Anchel’operazione di scissione è assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Ciò premesso, fa presente l’Ufficio, l’effettuazione della preventiva scissione, finalizzata a scorporare il ramo d’azienda operativo oggetto di successiva cessione indiretta mediante iltrasferimento della totalità delle partecipazioninon configura il conseguimento di un vantaggio indebitorealizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali sopra richiamate o con i principi dell’ordinamento tributario. 

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