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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO: INFORMATIVA

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Il contratto di apprendistato è per definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato, rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni, finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani.

Il datore di lavoro è tenuto ad erogare, come corrispettivo della presentazione di lavoro, non solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità.

A seconda delle finalità sono previste le seguenti forme di apprendistato:

  • Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Tale forma è utilizzabile per tutti i settori di attività, e possono essere assunti giovani della fascia d’età compresa tra i 15 e i 25 anni.

Questa tipologia di apprendistato si rivolge anche ai giovani che non hanno assolto l’obbligo scolastico che potranno così conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore, ma anche agli iscritti a partire dal secondo anno degli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore.

La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere in ogni caso superiore a tre anni o quattro anni in caso di diploma quadriennale.

Sotto l’aspetto retributivo, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa. Mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella spettante.

La durata del periodo formativo varia in relazione alla qualifica o al diploma da conseguire, in ogni caso non può essere inferiore ai sei mesi.

La durata massima è così articolata:

  • tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
  • quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
  • quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
  • due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato;
  • un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente;
  • un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
  • Professionalizzante

È finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici e privati, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per chi è in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, tiene conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista e viene svolta per un monte ore complessivo di 120 ore per la durata del triennio, mentre la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è stabilito dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi.

  • Di alta formazione e ricerca

Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La finalità è il conseguimento di un titolo di studio universitario e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi rilasciati dagli istituti tecnici superiori o per il praticantato per l’accesso agli ordini professionali.

Il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 che definisce gli standard formativi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni, stabilisce una durata minima pari a sei mesi, mentre quella massima viene così declinata:

  • per l’apprendistato di alta formazione è pari alla durata ordinamentale dei relativi percorsi;
  • per l’apprendistato per attività di ricerca non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca;
  • per l’accesso agli albi professionali la formazione è definita in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL LAVORATORE

L’apprendista è tenuto a frequentare un percorso formativo la cui durata si differenzia in relazione al livello di scolarità per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali: 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado o privi del titolo di studio; 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale, diploma professionale o diploma di istruzione; 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.

La formazione base e trasversale deve essere svolta in un ambiente organizzato e strutturato, ovvero  presso  un  organismo  di  formazione accreditato.

La formazione tecnico-professionale, specifica per la mansione che l’apprendista dovrà svolgere in azienda, può essere svolta sul luogo di lavoro (training on the job) con l’affiancamento di un tutor aziendale, ovvero di una persona dell’azienda con sufficiente esperienza professionale nella mansione che dovrà affiancare.

La certificazione della formazione specifica deve avvenire per mezzo di un registro di formazione elaborato sulla base del contenuto del Piano Formativo Individuale.

La formazione dell’apprendista è obbligatoria: la violazione di tale adempimento comporta per il datore di lavoro inadempiente il pagamento di una sanzione pecuniaria pari alla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.

SANZIONI PER MANCATA FORMAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

 L’apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un forte contenuto formativo. A fronte di agevolazioni retributive e contributive, il datore di lavoro è tenuto a formare il lavoratore al fine di fargli acquisire la qualifica per la quale è stato assunto.

Rispetto a qualche anno fa, la disposizione sanzionatoria, in caso di inadempimento dell’obbligo formativo previsto nel Piano Formativo, si è notevolmente affievolito.

Secondo le Circolari ministeriali n. 29/2011 e n. 5/2013, una volta accertata la violazione delle disposizioni sui percorsi formativi, inizia una seconda fase di verifica al fine di recuperare, ove sia possibile, la formazione omessa dell’apprendista.

Le Circolari dispongono, infatti, che il mancato svolgimento delle ore di formazione previste nel corso del primo anno di apprendistato non abbia come conseguenza un disconoscimento del rapporto e le relative sanzioni prescrivendo al datore di lavoro, l’obbligo di recuperare il debito formativo entro un congruo arco temporale attraverso la modifica del piano formativo.

Le cose cambiamo a partire dal secondo anno di apprendistato.

Nel secondo anno infatti, si configura la violazione, nel caso in cui, sommando le ore del primo anno con le ore riferite ai mesi trascorsi del secondo anno (rispetto al momento della verifica), il datore di lavoro non abbia adempito ad almeno:

  • il 40% totale della formazione;
  • al 60% delle ore accumulate fino al terzo anno.

Se il datore di lavoro ha rispettato il numero minimo di ore, secondo queste disposizioni, l’ispettore impartisce le disposizioni per il recupero, entro un certo termine, delle ore mancanti.

In caso di mancanza anche delle ore minime di formazione, oltre al disconoscimento del rapporto di lavoro di apprendistato, saranno applicate le sanzioni economiche previste dalla legge, quali

  • una sanzione da 515 a 2.580 euro;
  • la rimodulazione dell’apprendistato in un ordinario rapporto a tempo indeterminato;
  • l’applicazione della diffida accertativa per il recupero retributivo rispetto al sotto-inquadramento contrattuale.

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