| 

Credito d’imposta pubblicità 2021: proroga dell’istanza al 31 ottobre.

l termine di presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta slitta al 1° ottobre per aggiornamenti sulla piattaforma telematica che le gestisce le richieste.

Dal 1° al 31 ottobre sarà, dunque, possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021.

Il periodo previsto a regime è quello che va dal 1° al 31 marzo (vedi articolo “Al via la prenotazione del credito d’imposta sulla pubblicità“) ma il Dl “Sostegni bis”(1) ha prorogato i termini ed ha esteso la misura anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato (vedi articolo “Nuovi contributi e benefici fiscali nel Dl “Sostegni bis”, già in vigore”).

Restano tuttavia valide le richieste effettuate nel periodo 1° marzo – 31 marzo 2021, ma potranno essere “sostituite”, inviandone una nuova.

Resta invariata la modalità di presentazione del modello di comunicazione telematica, che dovrà essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, anche attraverso un intermediario abilitato.

__________________________

(1) Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari: le novità introdotte dal decreto “sostegni bis”

Con l’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (c.d. decreto “sostegni bis”- convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176), il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, ed è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per entrambe le annualità il credito di imposta è calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitario sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.

In sostanza, il “regime derogatorio” riguarda esplicitamente due elementi:

  • la base di calcolo del credito d’imposta che non si identifica con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato e realizzato nell’anno agevolato rispetto a quello effettuato nell’anno precedente, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nell’anno di riferimento dell’agevolazione;
  • la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50 per cento.

Anche per gli anni 2021 e 2022, quindi, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.

Iscriviti alla Newletter

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *