Acconto iva 2017 come calcolarlo

Nessuna differenza rispetto al passato per uno degli ultimissimi appuntamenti fiscali dell’anno, ovvero il versamentodell’acconto Iva.

I soggetti passivi Iva, entro il prossimo27.12.2017,saranno chiamati al versamento dell’acconto Iva per l’annodiimposta 2017.

Acconto Iva

L’art. 6 della L. 29.12.1990, n. 405, prevede «entro il giorno27del mese didicembre, l’obbligodi versare un importo pariall’88%del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, con riferimento all’ultimo mese o trimestre dell’anno cui si riferisce l’acconto».

Sono tenuti,salvo alcune specifiche eccezioni, la gran parte dei titolari di partita Iva, in relazione alleliquidazioni periodichedichiusura, ossia alle liquidazioni relative almesedidicembre(per i contribuenti mensili), o altrimestre ottobre–dicembre(per i contribuenti trimestrali ordinari), alquarto trimestreper i contribuenti trimestrali cd. «speciali» di cui all’art. 73, co. 1, lett. e) e all’art. 74, co. 4, D.P.R. 633/1972 (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.).

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute a titolo di acconto Iva deve essere effettuato,esclusivamenteconmodalità telematiche(direttamente o tramite incaricati abilitati) utilizzando ilmodellodipagamento F24, da presentare in banca, in posta o presso i concessionari della riscossione. In alternativa, i titolari di conto corrente presso unabancache ha aderito allaconvenzionecon l’Agenzia delle Entrate possono richiedere il codice Pin ed effettuare il pagamentoon line, addebitando la somma dovuta sul proprio conto corrente.

Importo minimo

L’acconto Iva, chenonèdovutonel caso in cui risulti di importoinferioreaeuro 103,29, non può essere rateizzato e deve essereversatoinun’unica soluzione, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi.

Codici tributo da utilizzare

I codici tributo da utilizzare sono, alternativamente:

  • ilcodice 6013: per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Ivamensilmente;
  • ilcodice 6035: per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Ivatrimestralmente.

Compensazione

Si precisa che l’acconto Iva può essere oggetto di «compensazione orizzontale» di cui all’art.17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, con altre imposte. Pertanto, i contribuenti che hanno a disposizionecrediti possono utilizzarli percompensarel’importo dovuto a titolo di acconto Iva.

Come si calcola l’acconto Iva

Ilcalcolo dell’acconto Iva può essere effettuato in base alle seguenti modalità:

  • metodo storico;
  • metodo previsionale(art. 6, co. 2, L. 405/1990);
  • metodo delleoperazioni effettuate, cd.metodo«effettivo-analitico» (art. 6, co. 3-bis, L. 405/1990).

Spetta alcontribuentesceglierequellopiù vantaggioso.

In linea generale, il procedimentopiù utilizzatoè sicuramente ilmetodo storico, che si basa sull’intera impostapagatal’anno precedente.

Metodo storico

L’importo dovuto a titolo di acconto in base al metodo storico si ottiene calcolando l’88%del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per l’ultimo periododiliquidazionedell’anno precedente.

Metodo previsionale

Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di unastimadelleoperazioniche si ritiene di effettuare fino al31 dicembredell’anno in corso(ovvero delle fatture attivedaemetteree di quellepassivedaricevereentroil31.12.2017).

In pratica, ferma restando la misura percentuale dell’acconto pari sempre all’88%, la determinazione del dato previsionale dovrebbe coincidere con quanto il contribuenteritienedidover versarerelativamente alla liquidazione del mese didicembre 2017(per i contribuenti mensili) o dell’ultimo trimestredell’anno 2017(per i contribuentitrimestrali).

Tale metodo è adottato soprattutto da chi prevede una liquidazione periodica o annuale con undebito inferiorerispetto a quello dell’anno precedente, ove il procedimento storico comporterebbe, di fatto, un acconto superiore a quello effettivamente dovuto una volta finiti i conti con l’Iva.

Rischio sanzioni

Occorre, tuttavia, essere moltoprudentinella scelta del metodo previsionale per il calcolo dell’acconto Iva, in quanto, contrariamente agli altri due metodi, quest’ultimo espone il contribuente alrischio di sanzioninel caso in cui l’acconto versato risulti, aconsuntivo,inferioreall’88%dell’imposta definitivamente liquidata.

Trattandosi di una stima, il contribuente potrebbe incorrere inerroreed esseresanzionatopercarente versamentoa titolo diacconto(con conseguente applicazione dellasanzione ordinariadel30%sugliimporti dovutienon versati).

Ravvedimento operoso

Ovviamente, qualora il contribuente si accorga di aver versato un acconto insufficiente, potrà sempre ricorrere all’istituto delravvedimento operoso, provvedendo a versare sia la maggiore Iva dovuta, sia le relative sanzioni con interessi, utilizzando i codici tributo8904per la sanzione, e1991per gli interessi legali.

Metodo analitico-effettivo (o delle operazioni effettuate)

In alternativa al metodo storico e a quello previsionale, è previsto un ulteriore criterio basato su «dati reali», considerando l’imposta relativa alleoperazioni effettuatefino alla data del20 dicembredell’anno corrente.

In questo caso, la misura in percentuale del versamento è pari al100%deldebito tributario.

Più precisamente, ilmetodo analitico-effettivo(o delle operazioni effettuate) consiste nel calcolare l’acconto dovuto sulla base di un’apposita liquidazioneche considera leoperazioni effettuate finoalla data del20.12.2017: si tratta di una liquidazione periodica «aggiuntiva», basata su dati effettivi, il cuisaldo(se a debito) darà la misura dell’accontodovuto.

Questo sistema di calcolo risulta conveniente per i soggetti con undebito Iva inferiorerispetto a quello determinato con il metodostorico. Inoltre, rispetto al metodo previsionale (sebbenepiù onerososotto il profilooperativo) ha il vantaggio dinon esporreil contribuente al rischio di vedersi applicaresanzioniin caso diversamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta.

Si evidenzia che per l’utilizzo del calcolo sui dati «effettivi o reali», si dovranno prendere in considerazione, in linea generale, i seguentidati:

  • lefatture emesse(e i corrispettivi) regolarmente registrate;
  • leoperazioni annotatenel registro dellefatture acquisti;
  • lereali operazionieffettuateanche senon ancora registrate.

In particolare, applicando il metodo di calcolo in esame, l’acconto risulta pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita e straordinaria liquidazione periodica effettuata dal contribuente, che tiene conto dell’Ivarelativa alle seguentioperazionie così schematizzata:

  • operazioniannotate(o che avrebbero dovuto essere annotate) nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuentimensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuentitrimestrali);
  • operazioni che risultanoeffettuate(ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 633/1972), manonancora registrateo fatturate, non essendo ancora decorsi i termini per l’emissione della fattura o per la registrazione, nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre;
  • operazioniannotatenelregistrodellefatture degli acquistidal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuentimensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuentitrimestrali).
Metodi per determinare l’acconto Iva a confronto
Metodo storico88%dell’imposta dovutain relazione all’ultimo meseotrimestredell’anno precedente(si prende a riferimento il «dato storico» relativo all’anno2016)
Metodo previsionale88%del debito «presunto» che si stima di dover versare in relazione all’ultime meseotrimestredell’anno in corso(il criterio di riferimento è dato da una «previsione» sulle prospettive di realizzo in base alleoperazioniposte in esserefino al31.12.2017)
Metodo effettivo-analiticoLiquidazione «straordinaria» al 20 dicembre dell’anno in corso, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data.
Con l’applicazione di questo metodo, il calcolo dell’acconto dovrà essere pari al100%dell’imposta base Ivarisultante dalla liquidazione «anticipata e straordinaria» derivante dalleoperazioni effettivamente poste in esserefino al20.12.2017

Soggetti obbligati e soggetti esonerati

Sonotenutia versare l’acconto Ivatuttiicontribuentititolari dipartita Ivache svolgono attività d’impresa, arte o professione, qualunque sia la forma giuridica con la quale l’attività viene esercitata, che hanno l’obbligodi effettuare leliquidazioni periodiche mensiliovverotrimestrali.

Pertanto, in linea generale, sonoesclusidal versamento dell’acconto Iva tutti glialtri soggettichenonsonoobbligatialle operazioni di liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.

Inoltre, è sempre bene ricordare che la disciplina dell’acconto Iva contiene un principio di carattere generale che, sostanzialmente,esoneradall’assolvimento dell’adempimento i contribuenti chenonhanno adisposizioneuno deiparametridi riferimento per la determinazione dell’importo da versare e cioè unaposizione debitorianell’ultimaliquidazioneeffettuata nell’anno precedente(dato storico) ovvero unpresunto debitoper l’ultima liquidazionerelativa all’anno in corso(dato previsionale).

Pertanto, sonoesoneratidall’obbligo di versamento dell’acconto Iva i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  1. contribuenti che hannoiniziatol’attivitànel corsodell’anno 2017;
  2. contribuenti che hannocessatol’attivitànel corsodel2017(anche se la chiusura è avvenuta per decesso):entroil9.2017i contribuentitrimestraliedentroil30.11.2017i contribuentimensili;
  3. contribuenti che risultavanoa creditonella liquidazione dell’ultimo periodo(mese o trimestre) dell’annoprecedente(2016), aprescinderedallapresentazionedella richiesta dirimborso;
  4. contribuenti chepresumonodi chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con unaccontodovutoinferiorea103,29 euro;
  5. contribuenti che applicano iregimi agevolatidellenuove iniziative imprenditoriali(art. 13, L. 388/2000);
  6. contribuenti che hanno adottato ilregime fiscaledivantaggioper l’imprenditoria giovanilee ilavoratori in mobilitàdi cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011;
  7. contribuenti inregime agricoloesoneratidagli obblighi diliquidazioneeversamentodeltributoex art. 34, co. 6, D.P.R 633/1972;
  8. contribuenti che esercitanoattività di intrattenimentoex art. 74, co. 6, D.P.R 633/1972;
  9. lesocietàe leassociazioni sportive dilettantistichee le associazioni in genere che applicano ilregime forfetariodi cui alla L. 398/1991;
  10. contribuenti che, in relazione al periodo di imposta, hanno effettuatoesclusivamenteoperazioniesenti,non imponibili,non soggetteall’impostao comunquesenzal’obbligodi pagamento del tributo;
  11. contribuenti colpiti dacalamità naturaliper i quali sussista unapposito provvedimentodi sospensione dei versamenti;
  12. gliimprenditori individualiche hanno concessoinaffittol’unica aziendaentro il9.2017(setrimestrali) o entro il30.11.2017(semensili), a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva;
  13. le societàestintea seguito difusione o incorporazioneentro il 30.11.2017 semensili, o entro il9.2017setrimestrali;
  14. iraccoglitorie irivenditoridirottami,cascami,carta da macero,vetriesimili,esoneratidagli obblighi diliquidazioneeversamentodel tributo;
  15. coloro che nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedentehanno evidenziato undebito d’impostainferioreaeuro 116,72o che nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno in corsopresumonodi calcolare undebito d’imposta inferiorea euro 116,72;
  16. i soggetti chenon dispongonodi uno dei dati, quellostoricoo quelloprevisionale, su cui, come detto, si basa il calcolo dell’acconto;
  17. glienti pubblici territorialiche esercitanoattività rilevantiai finiIva(come i Comuni che gestiscono l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore).

Importante: l’ipotesi di esonero di cui al decimo punto, e cioè i contribuenti che hanno effettuato, nel corso dell’anno,esclusivamenteoperazioni esenti,non imponibilionon soggetteall’imposta prevede però alcuneeccezioni. Il beneficiodecade, infatti:

  • in presenza dioperazioni intracomunitarie;
  • per alcuneprestazioni di servizieffettuate nelsettore dell’edilizia;
  • per l’acquistodioroeargentoapplicando il meccanismo delreverse charge.

Sanzioni e ravvedimento operoso

Ilmancatooinsufficiente versamentodell’acconto Ivaè punito con unasanzioneamministrativapari al30%dellasomma non versata, ai sensi dell’art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997, più gli interessi di mora.

Il mancato versamento si può, comunque, regolarizzare ricorrendo all’istituto delravvedimento operoso. A tale riguardo si ricorda, infatti, che grazie al ravvedimento operoso si può procedere all’autodeterminazione e all’applicazione delle sanzioni amministrative ridotte, così come previsto dall’art. 13, co. 1, D.Lgs. 472/1997 da calcolare nella misura:

  • di1/10del 30% (3%), se il pagamento avvieneentro 30 giornidallascadenza(cd.ravvedimento breve);
  • di1/8del 30% (3,75%), se il pagamento avviene entro la data dipresentazionedelladichiarazione annualerelativa all’anno in cui è statacommessalaviolazione(cd.ravvedimento lungo).

Attenzione: per i contribuenti cheregolarizzanogli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i14 giorni successiviallascadenza, l’art. 23, co. 31, D.L. 98/2011, ha previsto la possibilità diridurre ulteriormentela misura dellasanzione ridotta. In particolare, lasanzioneordinariadel30%– che si applica all’omessootardivo pagamento– siriduceallo0,2% per ogni giornodiritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato entro14 giornidalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativiinteressi legalie dellasanzioneentro il termine di30 giornidallascadenza(cd. «ravvedimento sprint» o «mini ravvedimento»).

Contestualmente al versamento dell’imposta e alla sanzione ridotta occorre versare anche gliinteressi moratori, calcolati al tasso legale annuo (attualmente lo 0,1%), per tutti i giorni di ritardo: dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (27.12.2017) a quello in cui effettivamente il versamento èeseguito.

A tal fine si ricorda che icodici tributoda utilizzare per iversamenti tardivinel Mod. F24 sono i seguenti:

  • codice8904per la sanzione pecuniaria;
  • codice1991per la quota di interessi tardivi;
  • codici6035o6013: per i riferimenti del versamento dell’acconto Iva, a seconda che si tratti di contribuenti trimestrali o mensili.

Sanzioni e ravvedimento operoso

SANZIONI per l’OMESSO VERSAMENTO dell’ACCONTO IVA
Violazione per omesso versamento dell’acconto IVA
Ilmancatooinsufficienteversamento dell’acconto Iva è punito con unasanzione amministrativapari al30%dell’imposta dovuta
Sanzione amministrativadel30%dell’importo non versato(art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997)
Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997)
Il contribuente che non ha versato l’acconto Iva, per sanare l’irregolarità ha la possibilità di ricorrere all’istituto delravvedimento operosoapplicando le seguentiriduzionialla suddettasanzione minima:
  • 1/10 del 30% (ossia il3%)
se il pagamento avviene entro30 giornidalla scadenza (cd.ravvedimento breve)
  • 1/8 del 30% (ossia il3,75%)
se il pagamento avviene entro il termine di presentazione delladichiarazione relativa all’annonel corso del quale la violazione è statacommessa(cd.ravvedimento lungo)
  • 1/15 del 30% (ossia il0,2%)
se il versamento dell’imposta è effettuato entro14 giornidallascadenzae allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativiinteressi legalie dellasanzioneentro il termine di 30 giorni dalla scadenza (cd.ravvedimento sprintomini ravvedimento).
N.B.: con ilravvedimentosprint(entrato in vigore con il D.L. 98/2011) lasanzioneordinariadel 30% siriduceallo0,2%perogni giornodiritardo. La misura del 30%, che si riduce normalmente al 3% in caso di ravvedimento breve o mensile entro 30 giorni, èulteriormente ridottaa1/15per ciascun giorno di ritardo. Il quindicesimo del 3% è infatti uguale allo 0,2% giornaliero. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del3%, prevista per il ravvedimento breve o mensile.
Oltreiltrentesimo giornosi applica il ravvedimentolungo, che prevede l’applicazione di unasanzionepari al3,75%

 

Attenzione: la L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) hamodificatol’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 472/1997, intervenendo direttamente sullo stesso art. 13. Leriduzioniintrodotte, che siaggiungonoa quelle già vigenti, sono le seguenti:

  • sanzionea1/9delminimoper iritardisino a90 giornidal termine per la presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
  • sanzionea1/7delminimose la violazione è sanata entro il termine per lapresentazionedelladichiarazione successivaall’anno in cui la violazione è statacommessaovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica,entro 2 annidall’omissione o dall’errore;
  • sanzionea1/6delminimo, se la violazione è sanataoltreiltermineper la presentazione delladichiarazione successivaall’anno in cui la violazione è stata commessa ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica,oltre 2 annidall’omissione o dall’errore;
  • sanzionea1/5delminimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avvienedopolaconstatazionedella violazione ai sensi dell’art. 24, L. 7.1.1929, n. 4 (consegna Pvc ).

Circolare di studio per i clienti, grazie al supporto della settimana fiscale Frizzera.

Iscriviti alla Newletter

Non inviamo spam! Leggi la nostraInformativa sulla privacyper avere maggiori informazioni.

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.I campi obbligatori sono contrassegnati*