La nuova cfc dopo la legge di stabilità – Fisco internazionale
La Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità) ha introdotto significative novità in materia diCFC (controlled foreign companies) black listmodificando i criteri di valutazione deipaesi paradisiaciche determinano l’applicazione della tassazione per trasparenza.
La disciplina CFC è entrata in vigore in Italia a partire dal 2002 e sin dall’inizio il riferimento è stato fatto alla black list di cui alD.M. 21.11.2001. Il decreto, peraltro, ha subito talune modifiche nel corso del tempo. In particolare, a seguito del D.M. 27.7.2010 sono stati espunti paesi comeMalta e Ciproper i quali, in considerazione dell’appartenenza all’Unione Europea, l’applicazione della disciplina sollevava interrogativi circa la sua effettiva legittimità.
Il comma 4 dell’art. 167, ispiratore dell’emanazione del D.M. 21.11.2001, stabiliva che si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione dellivello di tassazione sensibilmente inferiorea quello applicato in Italia, dellamancanzadi un adeguato scambiodi informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.
Fino al 2014 la vecchia black list ha continuato ad essere operativa, nonostante l’art. 167 del Tuir sia stato modificato a seguito della L. 244/2007 (c.d. Finanziaria 2008) che introducendo la previsione di una nuova white list ai sensi dell’art. 168-bis, cambia la prospettiva dell’analisi. Dalla lista dei “cattivi” si passa alla lista dei “buoni”. Con l’occasione,il comma 4 fu abrogato, in quanto si riferiva ad una lista dei “cattivi”.
Questawhite listsarebbe dovuta entrare in vigore a partire dall’anno successivo a quello della sua pubblicazione. Gli operatori hanno atteso invano questa pubblicazione per anni, per cui nel frattempo ha continuato ad operare la vecchia black list di cui al D.M. 21.11.2001.
In questo contesto si inserisce ilcomma 680 della Legge di stabilità 2015il quale ha introdotto un nuovo comma 4 dell’art. 167 del Tuir, secondo cui si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Ci sono Paesi come Singapore, Hong Kong, la Malaysia e le Filippine che presentano un livello impositivo più alto rispetto al 13,75%. Sul punto possiamo chiederci se, diversamente dalla disciplina cfc white list, si dovranno considerare ilivelli impositivi nominaliin luogo di quellieffettivi.
Probabilmente si dovrà valutare la tassazione effettiva in quanto, come vedremo, si fa riferimento all’emanazione di un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, manon al fine di individuare i Paesi paradisiaci,bensìsolo per i regimi fiscali. Rimaniamo in attesa di chiarimenti sul punto.
Rimane inoltre incerto se il livello impositivo attiene alla solaIRESo se si debba valutare anche l’IRAP. Qui potremmo far nostri i chiarimenti dati nella C.M. 51/E/2010 dove si chiarì che si poteva escludere l’Irap dai conteggi.
Per prevenire facili comportamento fraudolenti, il comma 4 prevede altresì che si consideranoin ogni caso privilegiati i regimi fiscali specialiche consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia.
E’ evidente che un Paese con aliquota elevata potrebbe prevedereregimi particolariche permetterebbero di eludere la norma. Sarà compito di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate fornire un elenco non tassativo deiregimi fiscali speciali.
Purtroppo l’elenco non sarà tassativo. La paura che qualcuno possa fare il furbo ha portato il legislatore ha ritenere lalista non esaustiva. Questo porterà ad evidenti dubbi applicativi e sarà foriero di contenzioso.
Inoltre, come abbiamo evidenziato, il provvedimento non contiene una black list, ma una solo un insieme diregimi fiscaliparticolarmenteridotti.
Lanuove previsionientrano in vigore a partire sostanzialmente dal2015. Gli operatori stanno ancora navigando nel buio, in quanto l’anno è iniziato, ma non conoscono puntualmente la disciplina che troverà applicazione.
