Cassazione n. 18752 del 5/9/14
In tema delle imposte sui redditi, gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto degli amministratori della società (TFM) sono deducibili solo se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’assunzione dell’incarico. Tale circostanza deve essere idoneamente provata dalla società e deve risultare da atto avente data certa anteriore all’assunzione dell’incarico.
In tema delle imposte sui redditi, gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto degli amministratori della società (TFM) sono deducibili solo se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’assunzione dell’incarico. Tale circostanza deve essere idoneamente provata dalla società e deve risultare da atto avente data certa anteriore all’assunzione dell’incarico.