Forfettari: arrivano i chiarimenti dell’Inps
L’Inps, con laCircolare n. 35 del 19 febbraio 2016, fornisce chiarimenti in ordine alle agevolazioni di carattere previdenziale di cui possono beneficiare, esclusivamente a domanda, le aziende iscritte alla gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale che aderiscono al regime forfettario.
La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto chela contribuzione dovuta, sia quella sul redditoentro il minimale, sia quella sul reddito eventualmenteeccedente, vieneridotta del 35%.
Il regime agevolato, con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, prevede che, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.
Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa, la decorrenza coinciderà naturalmente con ilmese di iniziodi imposizione contributiva.
E’ dovuto comunque ilcontributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.
Casi di esclusione
I soggettititolari di trattamento pensionisticopresso le gestioni Inps e con più di 65 anni di età, che intendono avvalersi del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% prevista dalla citata disposizione.
I collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, che prestano attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, non potranno usufruire dell’applicazione dellariduzione contributiva del 3%,prevista dall’art. 1, comma 2 della legge n. 233/1990.
Termine 28 Febbraio
Nel caso in cui non sia rispettato il termine del 28 febbraio, non sarà consentito l’accesso al regime agevolato per l’anno di riferimento, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
Per maggiori dettagli si faccia riferimento allacircolare inps.

