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CIG nel settore agricolo anche per impiegati e quadri

Con la circolare 20 aprile 2016, n. 17, il Ministero del lavoro ha chiarito che – anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (c.d. decreto attuativo del Jobs Act) – continuano a essere destinatari del trattamento CIG nel settore agricolo le categorie degli operai, impiegati e quadri.

In precedenza, l’art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 aveva riconosciuto agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate. In seguito, l’art. 14, comma 2, della legge n. 223/1991 ha esteso tale integrazione salariale anche agli impiegati e ai quadri.

Il D.Lgs. n. 148/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”, nel confermare la vigenza dell’art. 8, L. n. 457/1972, per quanto compatibile, ha previsto, contestualmente, l’abrogazione dell’art. 14, L. n. 223/1991 (art. 46, comma 1, lettera m). Pertanto, dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 148/2015 erano sorti dubbi di natura interpretativa riguardo la possibilità per gli impiegati e i quadri di accedere al trattamento CIG per il settore agricolo.

L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, nell’individuare i lavoratori beneficiari dei trattamenti, stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Il Ministero, quindi, ritiene che – poiché la norma fa riferimento a tutte le categorie di prestatori di lavoro subordinato (operai, impiegati e quadri) ed esclude soltanto i dirigenti – sono beneficiari dei trattamenti CIG, pure per il settore agricolo, le categorie degli operai, degli impiegati e dei quadri.

Fonte: Pratica Lavoro Ipsoa

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