EDILIZIA – COSTRUZIONE DI FABBRICATI – L’APPLICAZIONE DELL’IVA – IMPOSTA DI REGISTRO
Dopo le continue e confusionarie modifiche normative al regime iva in edilizia, è sempre più difficile stabilire, all’atto dell’emissione della fattura, l’iva da applicare (4, 10, 22 o Reverse Charge). Con questa monografica affronteremo l’iva e registro per la Costruzione di fabbricati.
1. COSTRUZIONE DI FABBRICATI
1.1 CASE DI ABITAZIONE NON “DI LUSSO” – Iva
Dal 13 dicembre 2014 con l’entrata in vigore dell’art. 33 co. 1 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratto di appalto, per la costruzione di case diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si applica l’aliquota IVA agevolata:
- del 4%, se il cessionario è in possesso dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”, ai sensi del combinato disposto del n. 21 e del n. 39 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72;
- del 10%, se il cessionario non è in possesso dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”, ai sensi del n. 127 quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.
Il “vecchio” riferimento di abitazioni “non di lusso” e stato quindi sostituito dalla classificazione catastale.
1.2 CASE DI ABITAZIONE NON “DI LUSSO” – Registro
Dal 1/1/2014, con l’entrata in vigore del DLgs. 14.3.2011 n. 23, gli immobili abitativi rientranti nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, possono applicare l’imposta di registro con l’aliquota del 2%.
Restano pertanto esclusi dall’agevolazione gli immobili abitativi accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In breve, attualmente, l’agevolazione prima casa, sia per l’IVA che per l’imposta di registro, trova applicazione:
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1.3 FABBRICATI “TUPINI”
Alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relative alla costruzione di “fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione” c.d. “Tupini” si applica:
- l’aliquota del 4% se la cessione è effettuata nei confronti dei soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita;
- l’aliquota del 10%, nei confronti di altri soggetti, i quali non si avvalgono delle agevolazioni “prima casa” (aliquota IVA del 10%).
I fabbricati cosiddetti “Tupini” sono in sostanza, le case di abitazione, anche comprendenti uffici e negozi, che non abbiano il carattere “di lusso”, e rispettano entrambe le seguenti condizione:
- più del 50% della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazione;
- non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata a negozi.
Dal 13.12.2014, l’aliquota IVA del 10% trova applicazione, a norma del n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, alle prestazioni di costruzione di fabbricati o porzioni di fabbricati “Tupini”, diversi da quelli classificati catastalmente in categorie catastali A/1, A/8, A/9 e comunque diversi dalle case di abitazione.
Nozione di “negozi”
Si considerano “negozi”, ai fini della definizione degli immobili “Tupini”, tutti i locali deputati allo svolgimento di un’attività imprenditoriale consistente nell’offerta di beni e servizi al pubblico dei consumatori. Sono esclusi dalla categoria dei “negozi” i locali destinati all’esercizio di attività professionale (c.d. “uffici”), mentre si ritengono inclusi i laboratori, le botteghe e le officine di tipo artigianale.
Si configurino certamente edifici “Tupini” tutti i fabbricati abitativi classificati catastalmente nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, purché la loro superficie non sia costituita per più del 25% da negozi.
A ben vedere, però, la costruzione di tali immobili, in quanto “case di abitazione”, fruisce dell’aliquota del 10%, anche a prescindere dalla definizione di “Tupini” (e, quindi, anche se ceduti da soggetti diversi dall’impresa costruttrice) a norma del n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.
1.4 TABELLA RIEPILOGATIVA
Edificazione |
Aliquota |
Norma |
Case di abitazione accatastate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 o A/11, cedute a persone fisiche in possesso dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”. |
4% |
n. 39 e n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72 |
Costruzioni rurali25, destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni o all’allevamento del bestiame e attività connesse, cedute da parte dell’impresa costruttrice. | n. 39 e n. 21-bis della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72 | |
Fabbricati “Tupini” e assimilati, nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita. | n. 39 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72 | |
Case di abitazione accatastate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 o A/11, cedute nei confronti di soggetti non in possesso dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”. |
10% |
n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 |
Fabbricati “Tupini” e assimilati, nei confronti di soggetti che non si avvalgono delle agevolazioni “prima casa” e che non svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita | n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 | |
Case di abitazione accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. |
22% |
art. 16 co. 1 del DPR 633/72 |
Fabbricati non “Tupini”, diversi dalle case di abitazione. | ||
Costruzioni rurali, destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni o all’allevamento del bestiame e attività connesse, per le quali non è soddisfatta la condizioni di “ruralità” di cui all’art. 9 co. 3 del DL 557/93 convertito. | ||
Unità immobiliari non destinate ad uso abitativo. |
1.5 CESSIONE DI BENI
È prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta:
- nella misura del 4%, per le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione dei fabbricati “Tupini” e delle costruzioni rurali di cui al n. 21-bis della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72;
- nella misura del 10%, per le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di “nuova costruzione” di cui alla lett. e) dell’art. 3 del DPR 6.6.2001 n. 380 (trasfusione dell’art. 31 della L. 5.8.78).
1.5.1 BENI AGEVOLATI
Nella tabella sottostante si riportano i beni per i quali può applicarsi l’aliquota IVA del 4%, secondo le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria.
Bene ricompreso nell’agevolazione |
Riferimento di prassi |
Ascensori e montacarichi | C.M. 17.4.81 n. 14 e C.M. 2.3.94 n. 1 |
Infissi interni ed esterni | C.M. 2.3.94 n. 1 |
Prodotti per impianti idrici (tubi, contatori) e sanitari per bagno | C.M. 17.4.81 n. 14 e C.M. 2.3.94 n. 1 |
Caminetti | C.M. 17.4.81 n. 14 e R.M. 18.10.82 n.353485 |
Prodotti per impianti elettrici (contatore, interruttori, filo elettrico) | C.M. 17.4.81 n. 14 e C.M. 2.3.94 n. 1 |
Impianti di riscaldamento ad “energia-solare” | R.M. 17.1.86 n. 324048 |
Componenti di impianti termici solari quali pannelli solari, bollitori e pompe | ris. Agenzia delle Entrate 27.9.2007 n.269 |
Scale a chiocciola | R.M. 9.3.96 n. 39 |
Porte a scomparsa | R.M. 8.9.86 n. 360866 |
Impianti di edifici ospedalieri di nuova costruzione | R.M. 9.2.82 n. 334291 e R.M. 19.10.84 n. 398848 |
Attrezzatura di stoccaggio, trasporto e lavorazione di prodotti agricoli | R.M. 1.6.90 n. 430478 |
Impianti di smaltimento delle acque e degli scarti di lavorazione | R.M. 20.7.90 n. 430579 |
Prodotti per impianti a gas e di riscaldamento (caldaie, elementi di termosifone, tubazioni) | C.M. 17.4.81 n. 14 e C.M. 2.3.94 n. 1 |
Tubi in gres ceramico e loro raccordi, impiegati per la costruzione di impianti di riscaldamento, idrici, del gas, ecc. | R.M. 8.2.83 n. 354328 |
Apparecchiature destinate a incorporarsi nelle strutture dell’edificio, sì da costituirne parte integrante, pur senza perdere la propria individualità |
R.M. 29.2.92 n. 431318 |
1.5.2 BENI ESCLUSI DALL’AGEVOLAZIONE
Bene escluso dall’agevolazione |
Riferimento di prassi |
Idropitture e pitture murali | R.M. 3.2.89 n. 551469, R.M. 5.7.89 n. 550091, R.M. 5.7.89 n. 550125, R.M. 19.10.89 n. 551040, R.M. 12.3.90 n. 430055, R.M. 13.3.90 n. 430043, R.M. 11.4.90 n. 945/9516, C.M. 13.7.90 n. 48, R.M. 28.7.90 n. 430210, R.M. 10.10.90 n. 430952 e R.M. 9.3.91 n. 431099 |
Materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, isolanti flessibili in gomma per tubi | R.M. 26.9.83 n. 353877 e R.M. 24.7.86 n. 323719 |
Stucco | R.M. 15.3.90 n. 551263, R.M. 9.3.91 n. 431099, R.M. 1.6.91 n. 430971 e R.M. 10.2.95 n. 30/E |
Laterizi (es. mattoni anche refrattari pure per stufe, tavelle e tavelloni, comignoli per canne fumarie, tegole) | R.M. 11.12.79 n. 368812 |
Manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti | R.M. 25.1.82 n. 330966 |
Materiali per pavimentazione interna o esterna (es. moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico denominato biscotto, pannelli in fibre di legno) | R.M. 9.12.88 n. 550419 |
Pavimenti in legno | R.M. 26.4.94 n. 7-639 |
Pavimenti di tipo “laminato” ancorché montati senza l’uso di collanti e quindi suscettibili di essere smontati e riutilizzati | ris. Agenzia delle Entrate 25.6.2012 n. 71 |
Pannelli in legno compensato | R.M. 3.5.83 n. 352163 e R.M. 2.4.87 n. 364228 |
Sottocarta da parati | R.M. 24.7.86 n. 324732 |
Rivestimenti in legno o marmo per i caminetti | R.M. 30.7.91 n. 430786 |
Beni considerati come arredi od ornamenti, quali fioriere, panchine, portabiciclette, contenitori per rifiuti | R.M. 30.1.88 n. 460624 |
Impermeabilizzanti per esterni | R.M. 17.4.86 n. 321316 |
Controsoffitti isolanti acustici | R.M. 14.2.85 n. 399855 e R.M. 31.12.90 n. 551177 |
Lana di roccia | R.M. 20.5.83 n. 350671, R.M. 14.2.85 n. 399855 e R.M. 28.5.87 n. 362152 |
Guaine impermeabili normali e con alluminio | R.M. 20.5.83 n. 350671 |
Lapidi | R.M. 8.2.83 n. 350577 |
Prodotti dell’industria lapidea lavorati e non | R.M. 30.7.90 n. 430395 |
Tegole composte di materiale lapideo | R.M. 11.12.79 n. 268812 |
Tombe | R.M. 17.12.83 n. 343081 |
Statue in marmo | R.M. 30.7.90 n. 430395 |
Profili antiscivolo e giunti di dilatazione | R.M. 3.1.86 n. 324663 |
Battiscopa in legno | R.M. 30.7.84 n. 395477 e R.M. 24.7.86 n. 324252 |
Perline | R.M. 11.6.84 n. 396556 e R.M. 28.5.87 n. 364352 |
Lincustra | R.M. 28.7.92 n. 431297 |
Materiale deumidificante | R.M. 6.8.91 n. 431210 e R.M. 6.11.91 n. 3563 |
Materiali inerti quali, ad esempio, polistirolo liquido o in granuli, sabbia di cava, ghiaia e ghiaietto, argilla espansa, pietrisco, vermiculite, graniglia, argilla | R.M. 25.1.78 n. 9082 |
Leganti e loro composti, quali ad esempio cementi normali e clinker, calce, gesso, malta | R.M. 20.6.92 n. 430331 |
Pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzioni | R.M. 22.7.83 n. 340596 e R.M. 24.3.92 n. 431239 |
Paracarri | R.M. 30.1.88 n. 460624 |
Rete elettrosaldata | R.M. 21.4.86 n. 324475 |
Trefoli in acciaio | R.M. 24.7.86 n. 362065 |
Polietilene espanso | R.M. 27.4.83 n. 341728, R.M. 14.2.85 n. 399855 e R.M. 19.5.92 n. 430399 |
Vetro multicellulare e vetro in alveoli | R.M. 2.5.89 n. 550349 |
Materiali bituminosi e bitumati | C.M. 17.4.81 n. 14 |
Feldspati | R.M. 30.1.74 n. 500073 |
Marmette e marmittoni | R.M. 25.7.77 n. 364262 |
Pietra pomice | R.M. 24.3.88 n. 550206 |
Sottoprodotti quali granulati, cubetti, polveri | R.M. 22.6.73 n. 31286 |