Dichiarazione dell'imposta di bollo telematica

È stata approvata la versioneaggiornatadelnuovo modellodidichiarazionedell’imposta di bollo assoltain modovirtuale, utilizzabile a partire dalmesedigennaio 2018.

Con il Provvedimento Agenzia Entrate 29.12.2017, prot. 306346 sono stati approvati ilmodelloper la «Dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale», le relativeistruzioniper lacompilazionee le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica.

Il modellosostituiscequello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17.12.2015, e prevede la possibilità di esercitare l’opzioneper ilpagamentodell’imposta di bollo in modovirtualeper gliassegni circolari, di cui all’art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, nonché lafacoltàdirevocadella stessa.

Sono definite, altresì, lemodalitàper l’eserciziodella suddetta opzione e, al fine disemplificarel’adempimento dichiarativo, nel modello è stato eliminato il Quadro per l’indicazione dei versamenti effettuati per l’anno di riferimento della dichiarazione.

Il modello si utilizza per ledichiarazioni da presentarea far datadal 10.1.2018.

1. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale

L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, documenti e registri indicati nella Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, se formati in Italia. Le disposizioni in materianonsiapplicanoagli atti legislativi e, se non espressamente previsto nella suddetta Tariffa, agliatti amministratividello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi.

Con il co. 597 dell’art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), vienemodificatalamodalitàdipresentazionedelladichiarazionedell’imposta di bolloin modovirtualecontenuta nell’art. 15, D.P.R. 642/1972, introducendo elementi dinovitàche investono gli atti e i documenti per i quali l’imposta di bollo è assolta appunto con modalità virtuale.

A partire dall’1.1.2015 tutti gli utenti che hannoottenutolanecessaria autorizzazionea tale modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sonotenutia presentare ladichiarazionecontenente l’indicazionedelnumerodegliattie deidocumentiemessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando l’apposito modello.

Il soggetto interessato deve, pertanto, chiedere unapreventiva autorizzazioneall’Ufficio competente, presentandoapposita domandacorredata da unadichiarazioneda lui sottoscritta, contenente l’indicazionedelnumero presuntivodegli atti e dei documenti che potranno essereemessiericevutidurante l’anno.

In questo modo:

  • l’autorizzazione si intendeconcessaatempo indeterminatoed è revocabile con atto da notificarsi all’interessato;
  • il contribuentepuò rinunciareall’autorizzazionecon le modalità previste dal co. 9 dell’art. 15, D.P.R. 642/1972.

L’Ufficio competente procede allaliquidazione inizialedell’impostadovuta per il periodo che va dalladata di decorrenzadell’autorizzazione finoal31 dicembredello stesso anno. La liquidazione è effettuata invia provvisoriain base ai dati esposti nella dichiarazione presentata con l’istanza di autorizzazione ed èripartitain tanterate ugualiquanti sono i bimestri compresi nel suddetto periodo, con scadenza allafinediciascun bimestre solare.

Sulla base dei dati indicati in tale dichiarazione, l’Ufficio, dopo gli opportuniriscontri, procede allaliquidazione definitiva a consuntivodell’imposta dovuta per l’anno precedente, imputando ladifferenzaadebitoo acreditoallarata bimestralescadente a febbraio o, occorrendo, a quellasuccessiva.

Laliquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall’Ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell’imposta, viene assunta comebaseper laliquidazioneprovvisoriaper l’anno in corso.

Qualora intervenganomodifichedella disciplina o della misura dell’imposta «nel corso dell’anno, a liquidazione provvisoria già eseguita», l’Ufficioeffettua lariliquidazione provvisoriadelle rimanenti rate conavvisoda notificare al contribuenteentroilmese successivoa quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche.

Lamaggiore impostarelativa allaprima rataoggetto dellariliquidazioneè pagataunitamenteall’imposta relativa allarata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d’anno, delle modifiche intervenute nell’ultimo bimestre. Se lemodifichecomportano l’applicazione di un’impostadi ammontareinferiorerispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall’Ufficio, su istanza del contribuente, entro30 giornidalla presentazione dell’istanza stessa.

2. Richiesta di autorizzazione

L’autorizzazioneall’assolvimento dell’imposta di bollo in modovirtualeèrichiestaconistanzaprodotta inbollo,fatte salve le esenzioni di cui all’art. 16, Tabella, D.P.R. 642/1972, corredata dalladichiarazionecontenente ilnumero presuntivodegliattiche sarannoemessioricevutinell’anno solare e ladescrizionedella lorotipologia.

Leesenzionicontenute nel citato articolo riguardano gliatti e documentiposti in essere daAmministrazionidello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e associazioni, nonché Comunità montane, sempre che venganotra loro scambiati.

L’istanza e la dichiarazione sottoscritte dal contribuente, se persona fisica, ovvero dal rappresentante legale della società o dell’ente, nonché dal rappresentate fiscale del soggetto non residente, sonoconsegnateall’Ufficio competenteovverotrasmesseconraccomandata a.r.

Il provvedimento autorizzativo è rilasciato a seguito dellaverificadellalegittimitàdella richiesta, che deve riguardare idocumentie gliatti riconducibilifra quelli per i quali è prevista la possibilità di assolvimento dell’imposta in modo virtuale, nonchépreviaverificadi alcunirequisitidiidoneitàdel soggetto e di rilevanza dell’attività svolta.

L’Agenzia delle Entrate, con precedenti documenti di prassi ministeriale tra cui l’importante C.M. 16/E del 14.4.2015, ha chiarito che:

  • le autorizzazioninon possonoessereconcessein modo indiscriminato, ma deve esseredi volta in volta valutatalaqualitàdeirichiedenti, la loro serietà e la capacità economica ad assolvere il tributo con modalità virtuale, oltre allaquantitàdegliattiche sipresumeverrannoassoggettatialbolloin modovirtuale;
  • nell’esaminare le richieste di autorizzazione al pagamento in modo virtuale del tributo, si deve tener conto dell’importodellabase imponibilee delnumerodiattiedocumentiposti in essere dal contribuente nel corso dell’anno,respingendoleistanzechenon giustifichinolacomplessa proceduradi cui all’art. 15, D.P.R. 642/1972. è stato poi indicato agli Uffici competenti di adottare i provvedimenti di autorizzazione «limitatamenteai casi diparticolare utilitàper il contribuente e per l’Amministrazione Finanziaria e, comunque, per importi di tributonon inferiorea lire cinque milioni annui» (euro 2.582,25), ammettendo, tuttavia al pagamento del tributo in modo virtuale, «senza alcun limitediimporto, gli atti e documenti che, per la forma ed il supporto cartaceo utilizzato (ad esempio carte di credito),non possonoessereredattisucarta bollataovvero con l’applicazione dellemarche da bollo».

3. Liquidazione dell’imposta

Come accennato, laliquidazionedell’impostadibolloassolta con modalitàvirtualeè eseguita dall’Ufficio sulla base delladichiarazione a consuntivopresentata dal soggetto autorizzato entro il 31 gennaio.

L’Ufficio operacontestualmentelaliquidazionein viadefinitivaper ilprecedente anno solaree quellaprovvisoriaper l’anno in corso.

Entrambe le liquidazioni, nonché laripartizionedell’importo dovuto inrate bimestrali, confluiscono in ununico attoche costituisceavviso di liquidazionedell’imposta di bollo dovuta. Quest’ultimo èimpugnabiledavanti allaCommissione tributariaai sensi dell’art. 19, co.1, lett. b), D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Ai sensi dell’art. 15, co. 7, D.P.R. 642/1972, qualora nel corso dell’anno intervenganomodifichedelladisciplinao dellamisuradell’imposta, l’Ufficiopuò procedere allariliquidazione provvisoria, con atto da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche che danno luogo alla riliquidazione. Si ha in questo caso un atto chemodificalapretesa tributaria precedentementedefinita e, pertanto, lo stessocondividelanatura giuridicadell’atto che va arettificare.

Le precisazioni svolte valgono anche relativamente allaliquidazione iniziale, cioè quella operata sulla base della dichiarazione presentata con la richiesta di autorizzazione, che comprende ilperiodo traladata di decorrenzadell’autorizzazionee il31 dicembre.

In caso dirinunciaall’autorizzazioneda parte dell’interessato, la liquidazione dell’imposta riguarda il periodo compreso dal1° gennaio all’ultimo giornoin cui èoperatival’autorizzazione.

Ilpagamentodell’imposta risultante dallaliquidazione definitivaèeffettuatonei20 giorni successivialla notificazione dell’avviso di liquidazione. Nel caso in cui dalla liquidazione emerga uncredito, il contribuente può presentareistanza di rimborsoai sensi dell’art. 37, D.P.R. 642/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 3.2.2015, ha istituito, per il versamento dell’imposta di bollo virtuale, i seguenti codici tributo:2505(rata);2506(acconto);2507(sanzioni);2508(interessi).

4. Nuovo modello

Le istruzioni allegate al nuovo modello approvato con il Provv. Agenzia Entrate 29.12.2017 prevedono che ladichiarazionevada presentata,esclusivamentein viatelematica, tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:

  • direttamentedaldichiarante;
  • avvalendosi diintermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf.

L’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it un programma software gratuito per lacompilazionee l’invio telematicodella dichiarazione.

Il modello è composto da:

  • informativasultrattamentodeidati personalidi cui all’art. 13, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196;
  • dati generali, tra cui gliestremidell’autorizzazionealpagamentodell’imposta di bollo in modo virtuale, la richiesta dieserciziodell’opzione e la relativarevocaper l’assolvimento in modo virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni circolari;
  • dati del contribuentenonché quelli relativi aisoggetti non residenti;
  • dati relativi alrappresentante firmatariodelladichiarazione, nonché la sezione riservata all’impegno alla presentazione in via telematica da parte dell’intermediario;
  • Quadro A – «Atti e documenti soggetti a imposta fissa», per l’indicazione degli atti e documenti per i quali è ammesso ilpagamento in misura fissa;
  • Quadro B – «Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale» per l’indicazionedegliattie deidocumentiper i quali èammessoilpagamentoin misura proporzionale.

5. Anno e periodo di riferimento

Le istruzioni prevedono che il soggetto interessato debba indicare l’anno di riferimentodelladichiarazione consuntiva.

Nel caso di «dichiarazione a seguito di rinunzia» e nei casi di «operazioni straordinarie» (cod. 2 o 5 e cod. 3 o 6 nel campo «Tipo dichiarazione»), ilcampo indicatosulfrontespizio nonvacompilato.

Nel caso di presentazione di unadichiarazionea seguito dirinunziaanche nei casi dioperazioni straordinarie(cod. 2 o 5 nel campo «Tipo dichiarazione»), occorre indicare, nel campo presente sulfrontespiziodel modello, ladatacorrispondente all’ultimo giornoin cui è operativa l’autorizzazione.

Nei casi di «operazioni straordinarie» che non hanno comportato una rinunzia all’autorizzazione (cod. 3 o 6 nel campo «Tipo dichiarazione») occorre indicare ladata a decorreredalla quale ha avutoeffettol’operazione.

6. Opzione per il pagamento virtuale per gli assegni circolari

Le istruzioni evidenziano che occorrebarrarelacaselladelfrontespiziodel modello se, per l’anno solaresuccessivoa quello di riferimento della dichiarazione, il soggetto interessato intende effettuare l’opzioneper ilpagamentocon modalitàvirtualedell’imposta di bollo per gliassegni circolari, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento previste dall’art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972.

L’opzione ha efficacia per l’intero anno solare successivoa quello di riferimento della dichiarazione e sirinnova tacitamenteper gli anni solarisuccessivifino all’eventuale comunicazione direvoca.

Per l’anno dieffettuazionedell’opzione sono stati previstiappositi codiciche, pertanto,non dovrannoessereutilizzatinellesuccessive annualità.

Gliimportirelativi a tali codici saranno utilizzati perliquidarel’impostaprovvisoriae, se dovuto, l’acconto.

Il soggetto che esercita l’opzionenon dovrà più presentareledenunce trimestralied effettuare irelativi versamentiprevisti dall’art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972.

L’opzioneè validamente esercitatase ladichiarazionerelativa all’anno precedente è presentatanei termini.

7. Revoca dell’opzione relativamente agli assegni circolari

Le istruzioni precisano che occorrebarrarelacasellapresente sulfrontespiziodel documento per segnalare larevocadell’opzioneper il pagamento con modalità virtuale dell’imposta di bollo relativamente agli assegni circolari, inalternativaalle modalità didichiarazioneeversamentopreviste dall’art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972.

Larevocaproduce i suoieffettia decorreredall’anno successivoa quello di riferimento della dichiarazione nella quale si effettua, sempre che ladichiarazione stessasiatempestivamentepresentata. In caso di dichiarazionetardiva, la revoca ha efficacia a decorrere dall’annosuccessivoa quello dipresentazionedella dichiarazione.

8. Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Nel caso in cui il contribuentenonsia unapersona fisica, le istruzioni allegate al modello in commento prevedono che occorreindicareidati anagrafici, il codice fiscale, lacaricarivestita dalsoggettochesottoscriveladichiarazionee la data a partire dalla quale è stata assunta la carica. Nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia unsoggetto diversoda unapersona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente alrapportointercorrente tra lasocietào l’ente dichiaranteed ilsoggettocui la dichiarazione siriferisce.

Ai fini dell’individuazione dellacaricarivestita all’atto della dichiarazione si deve riportare, nell’apposita casella, uno deicodicielencati nella Tabella n. 1.

In caso dicuratore fallimentare (codice carica 3) ocommissario liquidatore(codice carica 4), deve esseresempre indicataladatadiaperturadellaprocedura fallimentare.

L’indicazione del numero di telefono o cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Se chi sottoscrive la dichiarazione è residente all’estero, si deve, inoltre, compilare la specifica parte della presente sezione.

TABELLA N.1 – TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

  1. Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore.
  2. Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire.
  3. Curatore fallimentare.
  4. Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria).
  5. Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati.
  6. Rappresentante fiscale di soggetto non residente.
  7. Erede.
  8. Liquidatore (liquidazione volontaria).
  9. Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini Iva per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’Irap, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o dall’incorporazione.
  10. Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, co. 3, D.L. 331/1993.
  11. Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o dell’interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita.
  12. Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale – periodo ante messa in liquidazione).
  13. Amministratore di condominio.
  14. Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica Amministrazione.
  15. Commissario liquidatore di una pubblica Amministrazione.

Fonte: Circolare Fiscale

Iscriviti alla Newletter

Non inviamo spam! Leggi la nostraInformativa sulla privacyper avere maggiori informazioni.

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.I campi obbligatori sono contrassegnati*