E’ approdato in GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020 il DL 8 Aprile 2020 contenente misure urgenti per l’accesso al credito e il rinvio delle scadenze fiscali e previdenziali per le imprese.
Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese Italiane colpite dall’epidemia COVID-I 9, SACE S.p.A. concede le seguenti garanzie.
Fondo di Garanzia
Le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un pre-ammortamento di durata fino a 24 mesi.
Requisiti
Alla data del 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non doveva essere annoverata nelle imprese in difficoltà e non presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.
L’importo del prestito assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra il 25 per cento del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ed al doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.
Copertura della garanzia
La garanzia copre:
- il 90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- l’80 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70 per cento per le imprese coli valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.
Distribuzione utili e livelli occupazionali
L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Finalità del finanziamento
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
Limite garanzia – Fatturato in Italia
Il limite dell’importo garantito fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla presente garanzia, gli importi si cumulano.
Gruppi di imprese
Ai fini dell’individuazione della percentuale di garanzia si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.
Modalità di rilascio delle garanzie
Imprese con meno di 5000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro
Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l’impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata:
- l’impresa interessata all’erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest’ultima processa la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.
Imprese con più di 5000 dipendenti e fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro
Qualora l’impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie su indicate, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.
NOTA BENE:
Per l’effettiva messa in funzione del complesso delle misure sopra elencate, occorrerà attendere l’autorizzazione della Commissione Europea. |
Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione
e agli investimenti delle imprese
Al fine di favorire l’internazionalizzazione del settore produttivo italiano, in particolar modo dei settori strategici per l’economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l’Italia, SACE S.p.A. assumerà impegni derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione Europea nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, mentre lo Stato Italiano senza vincolo di solidarietà si assumerà il restante novanta per cento.
Sottoscrizione dei contratti e comunicazioni in modo semplificato
Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, ovvero il 30 giugno, i contratti conclusi con la clientela soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DELLE IMPRESE
COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19
Riduzione del capitale per perdite
Dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Principi di redazione del bilancio
Nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Diversamente, a causa della situazione anomala determinatasi dopo questa data, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l’ottica della continuità aziendale. In modo analogo, la misura si applica anche ai bilanci chiusi entro quella data e non ancora approvati.
Finanziamenti dei soci alle società
Dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ciò al fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento, sebbene a titolo di capitale di credito e non di rischio. La norma trova applicazione anche ai finanziamenti infragruppo (in presenza di direzione e coordinamento).
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito
I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione opera su:
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
c) i termini previsti in caso di mancanza di autorizzazione o difetto di provvista; d) il termine per il pagamento tardivo dell’assegno.
I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto.
Fondo centrale di garanzia PMI
Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui sopra, la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito.
Fino all’autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche, le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all’80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione. |
Quali finanziamenti sono ammissibili
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza.
La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato.
Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.
Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie.
Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
Finanziamenti alle PMI e professionisti
Previa autorizzazione della Commissione Europea, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e comunque, non superiore a 25.000,00 euro.
Per questo tipo di garanzie l’intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
Per i soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, la garanzia può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso.
La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.
MISURE FISCALI E CONTABILI
Versamenti ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e Contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL
Per soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
- alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- all’imposta sul valore aggiunto;
Sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, potranno sospendere il pagamento dei versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020 se la flessione dei ricavi è pari almeno al 50%.
I tributi sospesi, potranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni.
Per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti, ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto Cura Italia (art. 61, DL n. 18/2020).
L’intervento mira a mitigare le criticità riscontrate con il precedente provvedimento che, fatta eccezione per le imprese operanti in settori c.d. maggiormente colpiti, aveva sospeso i versamenti di tributi e contributi solo alle imprese con ricavi inferiori a 2 milioni di euro.
Versamenti IVA soggetti Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio è subordinata alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33%, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti.
Ritenute su redditi
I lavoratori autonomi, gli agenti e rappresentanti, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge, non subiranno le ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari imprto a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Acconti IRES e IRAP
Non verranno applicate sanzioni e interessi per insufficiente versamento in acconto di Ires e Irap, a condizione che lo scostamento dell’importo versato rispetto a quello dovuto non sia superiore al 20%.
Rimessione in termini per i versamenti entro il 16 aprile 2020
Si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dall’art. 60 del Dl n. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.
Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
La Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 è stata posticipata al 30 aprile.
Ritenute in materia di appalti e forniture
I certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020.
Benefici prima casa
Non decadranno dal beneficio “prima casa” i soggetti interessati, essendo stata disposta una sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Imposta di bollo su fatture elettroniche
Qualora l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Qualora l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre.
Credito d’imposta per le spese di sanificazione
Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-
19 nei luoghi di lavoro, la disciplina introdotta dal decreto-legge Cura Italia viene estesa anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti. L’ammontare del credito di imposta è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
[…] specificato nel nostro intervento di qualche ora fa è approdato in GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020 il DL 8 Aprile 2020 contenente misure […]