
Di seguito le novità (in pillole) previste dalla legge di Bilancio 2021 – seconda parte.
La legge di Bilancio 2021 è stata pubblicata in GU Serie Generale n. 322 del 30.12.2020 – Suppl. Ordinario n. 46.
Legge di bilancio in pillole (prima parte)
Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo
Sono esenti dalla prima rata IMU le seguenti attività:
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Credito d’imposta beni strumentali
Esteso al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con il potenziamento delle aliquote agevolative, l’incremento dell’ammontare delle spese ammissibili e l’ampliamento dell’ambito oggettivo. Viene anche anticipata la decorrenza al 16 novembre 2020, della disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, e quella relativa al credito d’imposta per spese di formazione 4.0.
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Credito adeguamento ambiente di lavoro
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sarà utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Entro la medesima data del 30 giugno 2021, i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d’imposta. |
Lavoro e previdenza
Sgravi contributivi per favorire l’occupazione giovanile
Esonero contributivo del 100%, nel limite di 6.000 euro su base annua, per le nuove assunzioni (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. ATTENZIONE! – I lavoratori oggetto dell’assunzione agevolata non devono aver avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Durata esoneroL’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Il lavoratore assunto non deve aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato. L’esonero contributivo non può essere concesso: |
Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
Esteso in via sperimentale, alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto dall’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92 del 2012, pari al 100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Durata esoneroLa durata dello sgravio è pari a 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. |
Fondo per l’esonero contributivo a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti
E’ stato istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti:
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Decontribuzione Sud
Per il periodo 2021-2029 è stato introdotto un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni del Sud. Si tratta in particolare delle seguenti regioni:
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Proroga del divieto di licenziamento
Fino al 31 marzo 2021 resta preclusa, ai datori di lavoro, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti all’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo. |