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Legge di bilancio in pillole (seconda parte)

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Di seguito le novità (in pillole) previste dalla legge di Bilancio 2021 – seconda parte.

La legge di Bilancio 2021 è stata pubblicata in GU Serie Generale n. 322 del 30.12.2020 – Suppl. Ordinario n. 46.

Legge di bilancio in pillole (prima parte)

 

 

Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo

Sono esenti dalla prima rata IMU le seguenti attività:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  • alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
    • immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
    • discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Credito d’imposta beni strumentali

Esteso al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con il potenziamento delle aliquote agevolative, l’incremento dell’ammontare delle spese ammissibili e l’ampliamento dell’ambito oggettivo.
Viene anche anticipata la decorrenza al 16 novembre 2020, della disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, e quella relativa al credito d’imposta per spese di formazione 4.0.

Credito d’imposta investimenti al Sud e beni strumentali 4.0 al 2022

Credito adeguamento ambiente di lavoro

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sarà utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Entro la medesima data del 30 giugno 2021, i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d’imposta.

Lavoro e previdenza


Sgravi contributivi per favorire l’occupazione giovanile

Esonero contributivo del 100%, nel limite di 6.000 euro su base annua, per le nuove assunzioni (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.

ATTENZIONE! – I lavoratori oggetto dell’assunzione agevolata non devono aver avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Durata esonero

L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Il lavoratore assunto non deve aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo non può essere concesso:
 ai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, o procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
 per le prosecuzioni di contratto e le assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108,
della legge n. 205 del 2017.
Per l’attuazione della misura è richiesta l’autorizzazione della Commissione europea.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

Esteso in via sperimentale, alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto dall’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92 del 2012, pari al 100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Durata esonero

La durata dello sgravio è pari a 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
Per l’attuazione della misura è richiesta l’autorizzazione della Commissione europea.

Fondo per l’esonero contributivo a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti

E’ stato istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti:

  • dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali
    dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di
    previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito
    complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei
    corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento;
  • dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.

Decontribuzione Sud

Per il periodo 2021-2029 è stato introdotto un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni del Sud. Si tratta in particolare delle seguenti regioni:
 Abruzzo,
 Basilicata,
 Calabria,
 Campania,
 Molise,
 Puglia,
 Sardegna,
 Sicilia.
L’esonero contributivo è modulato nel seguente modo:

  • in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
  • in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  • in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Proroga del divieto di licenziamento

Fino al 31 marzo 2021 resta preclusa, ai datori di lavoro, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni.
Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti all’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Legge di bilancio (seconda parte)

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