Licenziamento o cessione del contratto?


Licenziamento o cessione del contratto - studiorussogiuseppe

Quando un datore di lavoro intende interrompere un rapporto di lavoro, la via del licenziamento non è sempre l’unica percorribile. Esiste, infatti, una soluzione poco conosciuta ma pienamente legittima, che consente di evitare sia l’interruzione del rapporto sia il pagamento del contributo previsto come “ticket licenziamento” all’INPS: la cessione del contratto di lavoro.

Cessione del contratto: nozione ed effetti

La cessione del contratto di lavoro, disciplinata dagli articoli 1406 e seguenti del codice civile, consiste nell’accordo con cui un datore di lavoro (cedente) trasferisce ad un altro datore (cessionario) la propria posizione contrattuale nei confronti del lavoratore, con il consenso di quest’ultimo.
Il rapporto di lavoro non si interrompe, ma prosegue alle stesse condizioni con il nuovo datore, che subentra in tutte le obbligazioni — economiche, retributive e giuridiche — maturate in capo al precedente.

Secondo la Corte di Cassazione (tra le altre, sentenze n. 5062/1989), il lavoratore conserva integralmente il livello di inquadramento, la retribuzione e l’anzianità di servizio. Il contratto mantiene, inoltre, efficacia con tutti gli eventuali patti accessori (di non concorrenza, di stabilità, ecc.), salvo diverso accordo tra le parti.

Nessun ticket di licenziamento

Poiché la cessione del contratto non determina la cessazione del rapporto di lavoro, ma soltanto la sostituzione del datore, il cedente non è tenuto al versamento del contributo per NASpI (ticket di licenziamento).
L’INPS stesso considera l’istituto come una mera modificazione soggettiva del rapporto, non una cessazione. Il Centro per l’Impiego deve, tuttavia, essere informato entro cinque giorni mediante il Modello Unificato VARdatori, a cura del datore di lavoro cessionario.

Condizioni di validità e consenso del lavoratore

La cessione richiede il consenso del lavoratore, che può essere espresso anche tacitamente, purché emerga chiaramente la volontà di proseguire il rapporto con il nuovo datore. È ammissibile anche un consenso preventivo, inserito nel contratto individuale di lavoro, senza necessità di specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341 c.c., come precisato dalla giurisprudenza consolidata.

Non è invece ammessa la cessione da parte del lavoratore: solo il datore può trasferire la propria posizione contrattuale, con l’accordo del dipendente.

Vantaggi pratici per l’impresa

La cessione del contratto si rivela un utile strumento nei casi in cui:

  • vi sia una riorganizzazione aziendale o un trasferimento parziale di attività non configurabile come cessione d’azienda;
  • si voglia salvaguardare un dipendente collocandolo presso un altro datore, senza dover procedere a licenziamento;
  • si intenda evitare oneri contributivi aggiuntivi e garantire al lavoratore continuità occupazionale.

Il datore cedente è liberato dalle obbligazioni verso il lavoratore salvo che quest’ultimo dichiari espressamente di non volerlo liberare (art. 1408 c.c.).
In caso di inadempimento del nuovo datore, il lavoratore potrà agire contro l’ex datore, previa tempestiva comunicazione dell’inadempimento entro quindici giorni.

Cessione temporanea: un’alternativa alla sospensione o al licenziamento

La cessione può anche essere temporanea, se le parti inseriscono un “patto di retrocessione” che consenta il ritorno del rapporto al datore originario al termine di un periodo o al verificarsi di determinate condizioni. In questo modo, un’impresa in crisi può sospendere temporaneamente l’onere retributivo senza ricorrere agli ammortizzatori sociali o al licenziamento, mentre il lavoratore conserva continuità di impiego e anzianità.


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