Nuovo Testo Unico: cosa cambia per le auto dal 1° gennaio 2027

Novità Auto Aziendali dal 1° Gennaio 2027 | Studio Russo Giuseppe
Informativa di Studio • Normativa Fiscale 2027

Analisi della deducibilità dei costi, detraibilità IVA e regimi dei fringe benefit alla luce delle recenti disposizioni.

Quadro Generale

Per le autovetture aziendali, con l’applicazione dei nuovi testi unici dal1° gennaio 2027, la disciplina risulta, allo stato delle fonti disponibili, sostanzialmente invariata quanto ai limiti di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’IVA.

La principale novità non consiste nell’eliminazione dei limiti, ma nella ricollocazione e sistematizzazione delle regole nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi.

1. Deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi

Il nuovo testo mantiene le principali percentuali già previste dall’articolo 164 del TUIR (riprodotte nel nuovo articolo 168 del testo unico):

Tipologia di utilizzo del veicoloDeducibilità dei costi
Utilizzato esclusivamente come bene strumentale nell’attività propria100%
Adibito a uso pubblico100%
Utilizzato da agente o rappresentante di commercio80%
Concesso in uso promiscuo al dipendente (maggior parte del periodo)70%
Utilizzo ordinario (diverso dai casi precedenti)20%

Non emerge, dalle disposizioni esaminate, una generalizzata estensione della deducibilità al 100% per le auto aziendali ordinarie.

2. Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, resta ferma la deducibilità dei costi in capo all’impresa nella misura del70%. Questa percentuale va tenuta distinta dal trattamento delfringe benefittassato in capo al dipendente.

50%Valore convenzionale ordinario
10%Veicoli esclusivamente elettrici
20%Veicoli ibridi plug-in

Disciplina applicata ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, confermata anche per i periodi successivi con incremento del valore dopo il quinto anno dall’immatricolazione.

3. Detraibilità dell’IVA

In materia IVA, l’impianto normativo e i recenti documenti di prassi (tra cui l’interpello n. 41/2026) confermano i criteri storici:

Utilizzo non esclusivamente aziendale o professionale40%
Utilizzo esclusivo nell’attività d’impresa, arte o professione100% (se dimostrato)
Veicoli oggetto dell’attività propria dell’impresa100%
Agenti e rappresentanti di commercioDetrazione integrale (nei casi riconosciuti)

Riepilogo: Cosa cambia dal 1° gennaio 2027

Deducibilità Ordinaria

Rimane limitata al 20%

Agenti e Rappresentanti

Rimane all’80%

Uso Promiscuo Dipendenti

Rimane al 70%

Uso Strumentale / Pubblico

Rimane al 100%

Detrazione IVA Ordinaria

Rimane limitata al 40%

Fringe Benefit

Disciplina separata e differenziata

⚠️ Attenzione alla distinzione tra “limite percentuale” e “limite di costo”

Anche quando si applica una percentuale di deducibilità (20%, 70% o 80%), la deduzione è condizionata dai limiti massimi del costo fiscalmente riconosciuto previsti per la specifica categoria di veicolo. La formula di calcolo effettiva segue lo schema:
[costo fiscalmente rilevante entro il limite] × [percentuale di deducibilità]

Conclusioni

Dal 1° gennaio 2027, i nuovi testi unici sono orientati prevalentemente al riordino e alla trasposizione della normativa vigente, senza stravolgere le limitazioni fiscali storiche delle auto aziendali. Le novità di rilievo interessano principalmente il calcolo del fringe benefit in capo ai dipendenti in base all’alimentazione del veicolo.

Studio Russo Giuseppe • Consulenza Aziendale e Fiscale

Praia a Mare (CS) • La presente informativa ha natura puramente informativa e non costituisce parere professionale.

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