Nuovo Testo Unico: cosa cambia per le auto dal 1° gennaio 2027
Analisi della deducibilità dei costi, detraibilità IVA e regimi dei fringe benefit alla luce delle recenti disposizioni.
Quadro Generale
Per le autovetture aziendali, con l’applicazione dei nuovi testi unici dal1° gennaio 2027, la disciplina risulta, allo stato delle fonti disponibili, sostanzialmente invariata quanto ai limiti di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’IVA.
1. Deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi
Il nuovo testo mantiene le principali percentuali già previste dall’articolo 164 del TUIR (riprodotte nel nuovo articolo 168 del testo unico):
| Tipologia di utilizzo del veicolo | Deducibilità dei costi |
|---|---|
| Utilizzato esclusivamente come bene strumentale nell’attività propria | 100% |
| Adibito a uso pubblico | 100% |
| Utilizzato da agente o rappresentante di commercio | 80% |
| Concesso in uso promiscuo al dipendente (maggior parte del periodo) | 70% |
| Utilizzo ordinario (diverso dai casi precedenti) | 20% |
Non emerge, dalle disposizioni esaminate, una generalizzata estensione della deducibilità al 100% per le auto aziendali ordinarie.
2. Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, resta ferma la deducibilità dei costi in capo all’impresa nella misura del70%. Questa percentuale va tenuta distinta dal trattamento delfringe benefittassato in capo al dipendente.
Disciplina applicata ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, confermata anche per i periodi successivi con incremento del valore dopo il quinto anno dall’immatricolazione.
3. Detraibilità dell’IVA
In materia IVA, l’impianto normativo e i recenti documenti di prassi (tra cui l’interpello n. 41/2026) confermano i criteri storici:
Riepilogo: Cosa cambia dal 1° gennaio 2027
Rimane limitata al 20%
Rimane all’80%
Rimane al 70%
Rimane al 100%
Rimane limitata al 40%
Disciplina separata e differenziata
⚠️ Attenzione alla distinzione tra “limite percentuale” e “limite di costo”
Anche quando si applica una percentuale di deducibilità (20%, 70% o 80%), la deduzione è condizionata dai limiti massimi del costo fiscalmente riconosciuto previsti per la specifica categoria di veicolo. La formula di calcolo effettiva segue lo schema:[costo fiscalmente rilevante entro il limite] × [percentuale di deducibilità]
Conclusioni
Dal 1° gennaio 2027, i nuovi testi unici sono orientati prevalentemente al riordino e alla trasposizione della normativa vigente, senza stravolgere le limitazioni fiscali storiche delle auto aziendali. Le novità di rilievo interessano principalmente il calcolo del fringe benefit in capo ai dipendenti in base all’alimentazione del veicolo.
