Da oggi costituzione di start up innovative senza notaio

A partire da oggi 20 luglio 2016 è possibile costituire una start-up innovativa senza l’intervento del notaio. Gli atti costitutivi e gli statuti delle start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale, attraverso la piattaforma “startup.registroimprese.it”.

L’atto, previamente registrato fiscalmente e sottoscritto da parte di ciascun contraente o da parte dell’unico sottoscrittore in caso di società uni-personale, dovrà essere trasmesso tramite comunica all’Ufficio del registro delle imprese competente per territorio. Il nuovo procedimento è facoltativo e alternativo rispetto all’ordinaria modalità di costituzione con atto pubblico.

Che cos’è una start up innovativa

Possono assumere lo status di start-up innovative le società di capitali o le cooperative che rispondano a determinati requisiti ed abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi a alto valore tecnologico. I criteri qualificanti hanno subito diverse modifiche, tra cui quelle introdotte con il Decreto Investment Compact, che li hanno resi meno restrittivi, ampliando così la platea delle imprese che possono rientrare nella definizione di start-up innovative. Importanti chiarimenti e precisazioni in merito al perimetro soggettivo di applicazione della disciplina sono stati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Entrate.

Come procedere

Gli atti costitutivi e gli statuti redatti avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it e sottoscritti confirma digitale dovranno essere registrati fiscalmente avvalendosi della funzionalità “registrazione” presente nella suddetta piattaforma, che trasmetterà automaticamente il modello sottoscritto, l’atto costitutivo, gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento al competente ufficio delle entrate, che invierà la liquidazione finale dell’imposta e gli estremi di registrazione che dovranno essere versati mediante il modello di pagamento “F24”.
L’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che in considerazione dei tempi tecnici necessari all’adeguamento dei sistemi informativi, per permettere ilversamentodei tributi mediante ilmodello “F24”, fino al 31 luglio 2016 gli stessi pagamenti possono essere effettuati con il modello “F23” utilizzando i codici tributo ordinariamente previsti per la registrazione degli atti privati.

Iscrizione in sezione ordinaria

L’atto costitutivo e lo statuto, provvisti degli estremi di registrazione, dovranno essere trasmessi, tramiteComUnica, all’ufficio del registro delle imprese competente per territorioentro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione.
L’ufficio ricevente protocollerà automaticamente la pratica ed effettuerà le verifiche di sua competenza.
In caso di esito positivo, l’ufficio, entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito, procederà all’iscrizione provvisoriadella società nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell’articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.
Tale dicitura sarà eliminata dall’ufficio al momento dell’iscrizione nella sezione speciale.
Qualora le firme digitali siano autenticate da un notaio, il termine per l’iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria è di 5 giorni.
In caso diirregolarità formali, l’ufficio sospenderà il procedimento di iscrizione, assegnando, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della pratica di comunicazione unica, a tutti i sottoscrittori un termine non superiore a 15 giorni, per regolarizzare la pratica.
In caso di mancata regolarizzazione entro i termini indicati, il Conservatore con propria determinazione motivata rifiuta l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Iscrizione della start-up innovativa in sezione speciale

L’iscrizione della start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese dovrà effettuata dall’ufficio secondo le modalità ordinarie previste dall’articolo 25 del D.L. n. 179/2012.
Lamancata iscrizionenella sezione speciale del registro delle imprese, comporterà il rifiuto dell’iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2189 del codice civile.
Invece, lacancellazionedella start-up innovativa dalla sezione speciale per motivi sopravvenuti, successivamente alla valida iscrizione alla sezione speciale, non comporterà la cancellazione della società dalla sezione ordinaria.

Iscrizione alla sezione ordinaria e speciale

Nell’ipotesi in cui lefirmedel o deicontraentisiano autenticate dall’ufficio assistenza qualificata alle imprese della CCIAA, l’ufficio del registro delle imprese provvederà immediatamente all’iscrizione in sezione ordinaria e sezione speciale delle start-up innovative, consentendo l’immediata operatività della società stessa.
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