Tracciabilità dei pagamenti delle Associazioni
L’Agenzia delle Entrate con laRisoluzione n. 102/E, in tema ditracciabilità delle movimentazioni finanziarie,ha l’obbligo previsto dal comma 5 dell’art. 25 della L. n. 133/1999 si rendeapplicabile anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco(oltre che alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro).
Il comma 5 dell’art. 25 della L. n. 133/1999 prevede che i pagamenti a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati siano eseguiti, se d’importo superiore a 516,46 euro, tramite conti correnti bancari o postali o, comunque, con sistemi che consentano la tracciabilità della operazione. In caso diinadempimentola norma prevede, tra l’altro, ladecadenza dalle agevolazioni della L. n. 398/1991.
Secondo la risoluzione, la volontà del legislatore sarebbe quella diestendere la normache impone la tracciabilità delle movimentazioni di denaro in capo atutti gli enti che abbiano optatoper l’applicazione della L. n. 398/1991, “in modo che venga assicurata la possibilità di operare i necessari controlli in relazione a tutti i contribuenti che si avvalgano del regime di favore recato dalla medesima legge”.
Quindi, oltre alle associazioni sportive dilettantistiche l’obbligo riguarderebbe anche:
- le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, in forza dell’art. 90, comma 1, della L. n. 289/2002;
- le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ai sensi dell’art. 2, comma 31, della L. n. 350/2003;
- le associazioni senza fini di lucro
- le associazioni pro-loco
Tutti questi soggetti in quanto “destinatari” del regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 1991.
La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate sembra, per la verità, andareoltre il dettato normativoche, lo si ricorda, prevede l’obbligoesclusivamente per le società ed associazioni sportive dilettantistiche. E’ vero che il precetto riguarda gli enti dilettantistici aprescindere dalla circostanzache abbiano o menooptatoper il regime della L. n. 398/1991 (ed è vero che in caso di mancata scelta per il regime forfettario la sanzione per l’inadempimento si riduce sostanzialmente) ma è altrettanto vero, a nostro parere, chela norma non consente un’interpretazione così estensivacome quella proposta dall’Agenzia delle Entrate.
Allo stesso modo ci sembra rilevante l’ulteriore considerazione svolta nella stessa ris. n. 102/E in relazione almomento in cui viene meno la possibilità di applicare il regime forfettario, nel caso in cui si verifichi laviolazione del precettocontenuto nel più volte citato comma 5 dell’art. 25 della L. n. 133/1999.
Secondo le Entrate, qualora “vengano meno nel corso dell’anno i presupposti per l’applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l’applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dalmese successivoa quello in cui sono venuto meno i requisiti”.
Anche in caso di violazione del precetto sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie si renderebbero applicabili, secondo l’Agenzia delle Entrate, leregole generalipreviste in caso di superamento del limite annuo di ricavi consentito per la permanenza nel regime agevolato (250.000 euro). Oltre a ribadire la considerazione che il precetto in questione riguarda anche soggetti che, in concreto, non applicano il regime forfettario(e, quindi, la norma non può essere consideratatout courtun’appendice del regime speciale, soggetta alle stesse regole), non resta che concludere affermando che questa interpretazione può comportareconseguenze non di poco contoin relazione agliaccertamenti già in esserenei quali il reddito complessivo, accertata la violazione del più volte richiamato precetto, è stato riscostruito con riferimentoall’intero esercizioe non a quella porzione che va dal mese successivo a quello di commissione della violazione al termine dell’esercizio stesso. Particolarmente se la violazione si è verificata verso lafine del periodo d’impostanon pochi saranno coloro che vorranno far valere presso gli uffici finanziari l’interpretazione contenuta nella ris. n. 102/E al fine di ottenere una (sostanziale) riduzione degli importi dovuti!

