Come funziona il part-time agevolato

LaLegge di Stabilità 2016, introduce un’interessante misura tesa a realizzare la c.d. “flessibilità in uscita”, si tratta di unpart-time agevolatorivolto a chi si avvicina alla pensione al fine di favorire il ricambio in azienda: sono previsti orario dimezzato, 65% dello stipendio e 100% della pensione dopo tre anni, con contributi figurativi garantiti dallo Stato.

I requisiti

Il part-time agevolato è riservato ailavoratori dipendenti del settore privatoche maturano, entro il31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia(ex art.24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni), iscritti all’assicurazione generale obbligatoriae alle forme sostitutive della medesima e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Quindi, oltre ai dipendenti pubblici e statali e ai lavoratori autonomi, restanoesclusianche i lavoratori del settore privato con contratto di lavoro a termine o a part-time.

I benefici

Il lavoratore interessato potràridurre l’orario del rapporto di lavoroin misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, beneficiando mensilmente di unasomma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionisticia carico del datore di lavoro relativa alla  prestazione lavorativa non effettuata.
Tale importonon concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendentee non è assoggettato a contribuzione previdenziale.
Inoltre, per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa viene riconosciuta anche lacontribuzione figurativacommisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
Iltetto massimoper il riconoscimento del beneficio è stabilito in 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.

La domanda

Il lavoratore in possesso dei predetti requisiti potrà accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale, a domanda e nei limiti delle risorse, previoaccordo con il datore di lavoro, con comunicazione all’INPS e alla Direzione territoriale del lavorodella stipulazione del contratto e della relativa cessazione.
Se ne ricorrono i necessari presupposti il beneficio è riconosciutodall’INPSsecondo modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità.
Sempre l’INPS provvede almonitoraggio delle domandedi accesso al beneficio e, qualora verifichi il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, non saranno prese in esame ulteriori domande.

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