Modello EAS (associazioni)

Entro il31 marzo 2017, glienti associatividevono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali oggetto di variazione nel 2016, attraverso il modello EAS, per usufruire delle agevolazioni previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi).

La norma

L’articolo 30, comma 1, del D.L. 185/2008, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.) e all’articolo 4 del D.P.R. 633/72 in riferimento agli enti associativi non sono imponibili a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributariae che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il modello EASapprovato dall’agenzia delle entrate con il provvedimento 02.09.2009.

A cosa serve il modello EAS?

Le informazioni acquisite tramite il modello EAS, costituiscono uno strumento rilevante ai fini dell’analisi del rischio volta a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere (elusione fiscale) il pagamento delle imposte dovute.

Chi può trasmettere il modello?

Il modello può essere trasmesso direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure rivolgersi agli intermediari abilitati che lo trasmetteranno tramite Entratel:

  • entro 60 giornidalla data dicostituzionedegli enti;
  • entro il 31 marzodell’anno successivo il modello deve essere, nuovamente presentato quando nel corso dell’anno cambiano i dati precedentemente comunicati riportando anche i dati che non hanno subitovariazioni. Per le variazioni rilevanti intercorse nell’anno 2016 il modello dunque deve essere presentato entro il 31 marzo 2017.

Chi sono i soggetti obbligati?

Sono obbligati a trasmettere il modello EAS, gli enti associativi privati, con o senza personalità giuridica in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria ai fini agevolativi di cui agli artt. 148 de TUIR e 4 del DPR n. 633/72 ossia:

  • non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi;
  • non imponibilità ai fini IVA, di corrispettivi, quote e contributi.

Associazioni politiche

Associazioni sportive dilettantistiche

Associazioni sindacali

Associazioni di promozione sociale

Associazioni di categoria

Associazioni di formazione extra-scolastica della persona

Associazioni religiose

Società sportive dilettantistiche

Associazioni assistenziali

Associazioni pro-loco

Associazioni culturali

Organizzazioni di volontariato

Altri enti

Perdita dei requisiti

In caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185/2008), il modello va ripresentato, comunque,entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

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