I contributi pagati alla cassa sono tutti deducibili?
Tema spesso ricorrente, in occasione della compilazione del modello delle dichiarazioni dei redditi, la deducibilità dei contributi alla cassa professionale.
Vediamo di capire insieme quali contributi sono deducibili e quali no.
Mentre ilcontributo soggettivoè sempre deducibile, ilcontributo integrativo, essendo assistito dal meccanismo della rivalsa, non concorre, di fatto, alla formazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto trattasi di un onere non a carico del professionista bensì del cliente, pertanto non è (totalmente) deducibile, ma lo è solo per la parte rimasta a carico del professionista (risoluzioni A.d.E. 69/2006 e 25/2011).
Vediamo di capire qual è la parte deducibile con un esempio
Esempio 1
| Fatturato | 10.000 | |
| Contributo addebitato ai clienti | 4% | 400 |
| Contributo integrativo minimo | 789* | |
| Contributo deducibile | 389 | |
* (contributo integrativo minimo dei dottori commercialisti)
Nell’esempio sopra riportato è stato ipotizzato un fatturato di Euro 10.000 con il quale viene addebitato (a titolo di rivalsa) il 4% di cassa pari ad euro 400,00. Giacché il contributo integrativo minimo da pagare alla cassa (nell’esempio: commercialisti) è pari ad euro 789,00,la differenza tra i due importi è deducibile(quadro P della dichiarazione) dal reddito.
Esempio 2
| Fatturato | 20.000 | |
| Contributo addebitato ai clienti | 4% | 800 |
| Contributo integrativo minimo | 789* | |
| Contributo deducibile | 0 | |
Nel secondo esempio il contributo addebitato al cliente (a titolo di rivalsa) è superiore al contributo integrativo minimo, pertantonon è deducibile.
Esempio 3
| Fatturato | 0 | |
| Contributo addebitato ai clienti | 4% | 0 |
| Contributo integrativo minimo | 789 | |
| Contributo deducibile | 789 | |
Nell’estrema ipotesi in cui il professionista avesse un fatturato pari a zero il contributo integrativo sarebbe interamente deducibile.


