Qual è il giusto trattamento fiscale dei premi di formazione erogati nei confronti degli sportivi?
La risposta a tali quesiti è fornita dagli articoli 31 e 36 del Dlgs n. 36 del 2021.
Vediamo, innanzi tutto, quali sono i presupposti affinché possa essere erogato un premio di formazione sportiva:
il primo è la necessità che lo sportivo abbia svolto un percorso di formazione presso una società sportiva dilettantistica ovvero presso le “giovanili” di una squadra sportiva professionistica;
il secondo è la stipula del “primo” contratto di lavoro sportivo.
Questi elementi sono rintracciabili leggendo quanto disposto dall’articolo 31, comma 2 del Dlgs n. 36 del 2021, ove alla lettera a) del comma 2 prevede l’ipotesi del pagamento del premio da una società sportiva professionistica ad altra società della medesima tipologia (SSP) ovvero ad una società sportiva dilettantistica (SSD) e alla lettera b) che rinvia all’ipotesi del pagamento del premio tra sole SSD.
Anche il trattamento fiscale di tali premi è disciplinato dal Dlgs n. 36 del 2021.
In tale caso la norma di riferimento è l’articolo 36, comma 4, il quale precisa che «le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica (…) sono equiparate alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/1972. […] qualora il premio sia stato percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti».
