Il credito d’imposta ZES unica per il triennio 2026-2028


Il credito d’imposta ZES unica per il triennio 2026-2028 - studiorussogiuseppe

Il credito d’imposta ZES unica per il triennio 2026‑2028 richiede, per poter essere fruito, un doppio binario di adempimenti telematici (comunicazione “preventiva” e “integrativa”) con tempistiche rigide, più la certificazione del revisore, a pena di decadenza dal beneficio.

Inquadramento della misura 2026‑2028

La Legge di bilancio 2026 ha prorogato il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica (e nelle ZLS) agli anni d’imposta 2026, 2027 e 2028, confermando l’impianto già sperimentato nel 2024‑2025 ma con un calendario di comunicazioni “a regime”.
L’agevolazione spetta alle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nella ZES unica del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Marche, Umbria, Abruzzo) e nelle ZLS, secondo le regole e i limiti di spesa fissati dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Due comunicazioni obbligatorie

Il nuovo impianto amministrativo, definito dai provvedimenti Agenzia delle Entrate n. 3882 e 3873 del 30 gennaio 2026, ruota intorno a due comunicazioni obbligatorie, entrambe da presentare esclusivamente per via telematica.

  • Comunicazione preventiva (o di “prenotazione”):
    • indica le spese ammissibili già sostenute dall’inizio dell’anno e quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre dello stesso anno, distinte per categoria di beni e per singola unità produttiva;
    • costituisce il presupposto per l’accesso al plafond di spesa annuale, ma non fa ancora maturare il credito utilizzabile.
  • Comunicazione integrativa:
    • è la comunicazione “consuntiva” che attesta l’effettiva realizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, degli investimenti indicati nella preventiva, senza poter superare l’importo prenotato;
    • contiene, fra l’altro, l’ammontare del credito maturato, gli estremi delle fatture elettroniche e gli estremi della certificazione del revisore;
    • la mancata trasmissione nei termini comporta la decadenza dal credito, anche se l’investimento è stato effettivamente realizzato.

In pratica, l’intero ciclo del bonus è legato a un doppio check annuale: ex ante (prenotazione) ed ex post (verifica a consuntivo), con forte enfasi sulla coerenza tra quanto comunicato in origine e quanto effettivamente rendicontato.

Scadenze: calendario 2026‑2028

Le finestre temporali sono identiche per ciascun anno agevolato e distinte tra comunicazione preventiva e integrativa.

Comunicazioni preventive (anni 2026, 2027, 2028)

Per comunicare le spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre:

  • Investimenti 2026: invio dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026.
  • Investimenti 2027: invio dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027.
  • Investimenti 2028: invio dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028.

La comunicazione genera una ricevuta di presa in carico o di scarto; se lo scarto avviene nei quattro giorni precedenti la scadenza, la norma ammette la ripresentazione entro i cinque giorni solari successivi, salvaguardando la tempestività.

Comunicazioni integrative

Per attestare la realizzazione degli investimenti indicati nella preventiva (senza aumenti di importo):

  • per gli investimenti 2026: invio dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027;
  • per gli investimenti 2027: invio dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028;
  • per gli investimenti 2028: invio dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029.

Anche la comunicazione integrativa è soggetta esclusivamente a invio telematico (direttamente o tramite intermediario abilitato) e, a pena di rigetto, deve riportare i dati delle fatture, della certificazione del revisore, nonché l’ammontare del credito maturato.

Tabella operativa scadenze

Anno investimenti Periodo investimenti Finestra comunicazione preventiva Anno successivo Finestra comunicazione integrativa
2026 1/1/2026–31/12/2026 31/3/2026–30/5/2026 2027 3/1/2027–17/1/2027
2027 1/1/2027–31/12/2027 31/3/2027–30/5/2027 2028 3/1/2028–17/1/2028
2028 1/1/2028–31/12/2028 31/3/2028–30/5/2028 2029 3/1/2029–17/1/2029

Certificazione del revisore e contenuti delle comunicazioni

Elemento qualificante del nuovo triennio è l’obbligo di certificazione degli investimenti da parte del revisore legale o di una società di revisione abilitata, ai sensi del decreto MASE‑Sud del 17 maggio 2024.
Il revisore deve attestare la corrispondenza tra spese dichiarate, documentazione fiscale (fatture, bolle doganali, eventuale documentazione per beni non fatturati elettronicamente) e scritture contabili dell’impresa, con particolare attenzione alle condizioni di effettiva novità, strumentalità e localizzazione nella ZES o ZLS.

La comunicazione integrativa deve quindi riportare:

  • l’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati, non superiore a quello indicato nella preventiva;
  • l’ammontare del credito teoricamente spettante, determinato applicando le aliquote previste per area/regione e dimensione di impresa;
  • gli estremi delle fatture elettroniche e di eventuali documenti sostitutivi per investimenti non documentabili mediante e‑fattura (es. acquisto da privato);
  • gli estremi della certificazione del revisore, con indicazione dell’importo certificato.

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa, il credito effettivamente fruibile è pari al credito risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza delle comunicazioni integrative.

Utilizzo del credito in compensazione e vincoli antimafia

Il credito d’imposta matura a seguito dell’invio della comunicazione integrativa e della successiva pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che, in funzione delle risorse disponibili, determina la percentuale di riparto.
L’agevolazione è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento e comunque dopo il rilascio della specifica ricevuta che attesta la validità della comunicazione integrativa e la quantificazione del credito fruibile.

Per gli investimenti non documentabili mediante fattura elettronica (ad esempio l’acquisto di un immobile da privato), il credito diventa utilizzabile dal giorno successivo al rilascio di un’ulteriore ricevuta, emessa dall’Agenzia a seguito della verifica documentale della certificazione del revisore e della documentazione probatoria trasmessa.
Restano fermi, inoltre:

  • l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • il divieto di compensare importi superiori all’ammontare del credito effettivamente comunicato e “assegnato”;
  • il rispetto delle regole in tema di aiuti di Stato e cumulo con altri incentivi sugli stessi costi.

Verifica antimafia

Particolare attenzione è richiesta al quadro antimafia del modello di comunicazione integrativa.

  • La compilazione del quadro dedicato (quadro C nelle bozze di modello) è obbligatoria se il credito da compensare è superiore a 150.000 euro oppure se, pur inferiore, il suo importo sommato ai crediti d’imposta ZES/ZLS degli anni precedenti fa superare tale soglia.
  • In assenza di compilazione del quadro antimafia quando dovuto, l’utilizzo del credito in compensazione è precluso fino all’esito positivo dei controlli.

Focus: bonus ZES INPS per assunzioni over 35

Parallelamente al credito d’imposta sugli investimenti, per il biennio 2024‑2025 è operativo uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che effettuano assunzioni a tempo indeterminato in territori ZES, disciplinato dall’INPS con circolare n. 10 del 3 febbraio 2026.
Il beneficio si rivolge alle microimprese (fino a 10 dipendenti) che assumono soggetti con almeno 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi, con contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 in una delle regioni rientranti nella ZES unica.

Per accedere all’esonero, è necessario presentare domanda telematica all’INPS indicando, tra l’altro, i dati identificativi dell’impresa, il numero dei dipendenti nel mese di assunzione, i dati del lavoratore (incluso lo status di disoccupato di lunga durata), la tipologia contrattuale e la retribuzione media, nonché la regione e la provincia della sede operativa.
Il bonus INPS, pur collegato territorialmente alla ZES, ha una disciplina distinta rispetto al credito d’imposta sugli investimenti e richiede una pianificazione coordinata solo in ottica di strategia complessiva di agevolazioni per l’impresa (riduzione costo del lavoro + credito su investimenti materiali).

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