Canone RAI: Guida alla distinzione tra abbonamento ordinario e speciale per Case Vacanze e B&B


1. Premessa: perché il tema è delicato per Case Vacanze e B&B

Per il servizio pubblico radiotelevisivo, il canone RAI è un’imposta legata alla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. La disciplina si articola in:

  • canone “ordinario” (uso privato/familiare);
  • canone “speciale” (uso in locali pubblici, aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare, con finalità di lucro diretto o indiretto).

Case vacanze e B&B, anche se gestiti senza partita IVA e con modelli “familiari”, rientrano nel perimetro delle strutture ricettive: la presenza di TV a disposizione degli ospiti fa rientrare l’utilizzo dell’apparecchio nel perimetro del canone speciale.


2. Quadro normativo essenziale

2.1 Canone ordinario: uso privato e presunzione di detenzione

Il presupposto del canone ordinario è individuato dalla normativa di riordino del 2024–2025 che, riprendendo la disciplina storica del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, stabilisce:

  • Obbligo di canone per chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni/trasmissioni TV (canone ordinario per uso privato).
  • Presunzione di detenzione se esiste un’utenza di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica del soggetto. Tale presunzione è stata introdotta e strutturata dalla legge di stabilità 2016 e ripresa nei successivi testi di riordino; è stata approfondita, tra l’altro, da circolari e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, ad esempio:
    – Circolare n. 29/E del 2016
    – Circolare n. 45/E del 2016
    – provvedimenti direttoriali del 24/03/2016, 21/04/2016, 04/07/2016.

Punti chiave:

  • Il canone per uso privato è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica nei luoghi di residenza o dimora.
  • Per le utenze domestiche residenziali, il canone è riscosso tramite addebito in bolletta elettrica, in dieci rate mensili (gennaio–ottobre).
  • Per superare la presunzione di detenzione è ammessa solo una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare all’Agenzia delle Entrate con i modelli approvati dai provvedimenti direttoriali (ad es. provv. 24.3.2016 e s.m.i.).

La Circolare n. 29/E del 2016 precisa:

  • che l’esistenza di un’utenza elettrica residenziale presso la residenza anagrafica fa presumere la detenzione di un apparecchio TV;
  • che il canone viene addebitato in bolletta;
  • che, per evitare doppi addebiti in famiglia, è possibile l’utilizzo del quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva, per indicare che il canone è già assolto su altra utenza elettrica intestata a un componente dello stesso nucleo.

2.2 Canone speciale: locali pubblici, aperti al pubblico e strutture ricettive

Per le audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico – nozione nella quale rientrano le strutture ricettive – il riferimento oggi è l’art. 58 del testo unico riordinato dal D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, art. 18 e dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, art. 58:

  • il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico è annuale;
  • l’importo è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la società concessionaria (RAI);
  • gli abbonamenti si rinnovano tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi entro il mese di novembre mediante raccomandata A/R alla RAI;
  • chi effettua audizioni in tali locali senza aver concordato il canone speciale è soggetto alle sanzioni del testo unico sulle sanzioni tributarie, anche se paga il canone privato;
  • il comma 4 estende a tali apparecchi anche altre disposizioni del R.D.L. 246/1938.

La misura economica del canone speciale per strutture ricettive è storicamente definita dall’art. 16 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, che distingue categorie (alberghi per stelle e numero camere/TV, affittacamere, esercizi pubblici ecc.). Sebbene gli importi in lire siano oggi superati, l’art. 16 rimane un riferimento importante per l’impianto classificatorio (categorie A, B, C, D, ecc.) che è ripreso nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’abbonamento speciale (quadri RS dei modelli UNICO/Redditi).

Ulteriore elemento normativo:

  • L’art. 6, commi 5–6, del D.L. 41/2021, conv. in L. 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto per il solo 2021 un’esenzione dal canone speciale per strutture ricettive e di somministrazione, con riconoscimento di un credito d’imposta pari al 100% degli eventuali versamenti già effettuati (v. anche Risoluzione AdE n. 6/E del 2022).

3. Il perimetro applicativo per Case Vacanze e B&B

3.1 Struttura ricettiva = canone speciale, indipendentemente dalla partita IVA

Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul canone TV, nella sezione dedicata ai B&B, chiariscono che:

  • la detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di canone speciale;
  • dunque, in tutti i casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione ai clienti, è dovuto il canone speciale, non il canone ordinario;
  • se il titolare di B&B è intestatario di utenza elettrica domestica residente e paga già il canone speciale per l’unico apparecchio, può evitare il canone ordinario presentando dichiarazione sostitutiva di non detenzione (quadro A del modello).

Ne deriva che:

  • una casa vacanze o un B&B, anche se gestito in forma “privata” senza partita IVA, ma con ospiti paganti, configura un utilizzo fuori dall’ambito familiare;
  • la TV a disposizione degli ospiti (in camera o in spazi comuni) comporta necessariamente l’obbligo di canone speciale;
  • l’assenza di partita IVA non rileva ai fini del presupposto del canone speciale, che resta centrato sulla detenzione in locali aperti al pubblico o con finalità di lucro.

Il quadro è coerente anche con la giurisprudenza tributaria, la quale:

  • sottolinea il rilievo della mera detenzione dell’apparecchio atto o adattabile alla ricezione (prescindendo dall’uso concreto): cfr. ad es. C.T.R. Piemonte, 5.10.2018, n. 1597; C.T.R. Piemonte, 4.5.2022, n. 558;
  • afferma che il soggetto passivo è l’effettivo detentore/utilizzatore, non necessariamente il proprietario giuridico (C.T.R. Piemonte, 25.10.2018, n. 1714);
  • riconosce la natura di impresa turistica soggetta a canone speciale ad agriturismi e strutture B&B con stanze dotate di TV (C.T.R. Piemonte, 27.2.2019, n. 292).

3.2 Canone ordinario e speciale: coesistenza o alternativa?

La disciplina distingue nettamente:

  • Canone ordinario: per apparecchi detenuti nei luoghi di residenza/dimora, a uso esclusivamente familiare.
  • Canone speciale: per apparecchi detenuti fuori dall’ambito familiare, in locali aperti al pubblico o destinati a un’utenza pagante (ospiti), o comunque utilizzati a scopo di lucro diretto o indiretto.

Da ciò discendono tre casistiche fondamentali per Case Vacanze/B&B:

  1. TV solo per l’alloggio di famiglia (nessun accesso degli ospiti)
    • L’apparecchio è collocato in ambiente esclusivamente privato, inaccessibile agli ospiti.
    • È dovuto il solo canone ordinario (se sussistono i presupposti di residenza/utenza elettrica), non il canone speciale.
    • La struttura non mette TV a disposizione degli ospiti: nessun canone speciale dovuto.
  2. TV solo per gli ospiti (nessun uso domestico familiare)
    • Gli apparecchi sono installati esclusivamente in camere/aree destinate agli ospiti.
    • È dovuto il canone speciale; il canone ordinario non è necessario, purché:
      – il titolare non detenga alcun apparecchio TV in luoghi di residenza/dimora a uso familiare, oppure
      – abbia assolto il canone speciale e presenti la relativa dichiarazione per superare la presunzione del canone ordinario.
    • In pratica, come chiarito nelle FAQ AdE sul B&B, il soggetto che paga il canone speciale per l’unico apparecchio esistente può presentare dichiarazione sostitutiva di non detenzione (quadro A) per evitare l’addebito automatico del canone ordinario in bolletta sulla propria utenza domestica residente.
  3. Uso promiscuo: stessa TV a disposizione sia della famiglia che degli ospiti
    • L’apparecchio è collocato in un ambiente in cui:
      – la famiglia vi accede e lo utilizza, ma
      – è anche a disposizione degli ospiti paganti (es. sala colazione, soggiorno comune, cucina condivisa).
    • In tale ipotesi la TV non è più “esclusivamente familiare”: prevale il profilo di utilizzo professionale/ricettivo.
    • L’obbligo corretto è il canone speciale.
    • Per evitare la duplicazione col canone ordinario collegato all’utenza domestica residente, il titolare può presentare dichiarazione sostitutiva di non detenzione (quadro A del modello) attestando che nessun componente della famiglia anagrafica detiene apparecchi TV nei locali di residenza, diversi da quelli già coperti da abbonamento speciale.

4. Il caso particolare del gestore che vive nel B&B

Molto frequente è il caso in cui il proprietario:

  • abbia la residenza anagrafica nell’immobile in cui svolge l’attività di B&B;
  • sia intestatario dell’utenza elettrica residenziale su cui scatta la presunzione di detenzione ai fini del canone ordinario;
  • detenga una o più TV in stanze/aree destinate agli ospiti, talvolta in uso promiscuo con la famiglia.

Per questa fattispecie è utile distinguere:

4.1 TV in aree strettamente familiari + TV per gli ospiti

  • TV nel solo appartamento privato del gestore (zona familiare) → coperte da canone ordinario.
  • TV nelle camere/aree ospiti (anche nello stesso edificio, ma non riservate alla sola famiglia) → richiedono canone speciale.
  • In tale assetto, salvo diverse scelte organizzative, i due canoni coesistono:
    – ordinario per l’ambito familiare;
    – speciale per l’ambito ricettivo.

4.2 Unica TV, in uso promiscuo famiglia/ospiti

Come anticipato:

  • La presenza di ospiti paganti che possono accedere allo stesso apparecchio fa venir meno la natura di uso esclusivamente familiare.
  • L’apparecchio ricade nella sfera del canone speciale.
  • In coerenza con le FAQ AdE per il B&B: – il titolare paga il canone speciale per quell’unico apparecchio;
    – può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione (quadro A) per evitare l’addebito del canone ordinario sulla propria utenza domestica residente, attestando di non detenere TV in ambito esclusivamente familiare.

4.3 L’unico caso pratico in cui il canone speciale non è dovuto

In una struttura formalmente qualificabile come B&B, l’esonero dal canone speciale è sostenibile solo se:

  • non esiste alcun apparecchio TV accessibile agli ospiti (né in camera né in spazi comuni);
  • la eventuale TV è collocata in ambiente rigorosamente privato, non disponibile agli ospiti, con chiusure e regolamenti che ne impediscono l’utilizzo nell’attività ricettiva.

Nella prassi, però, i B&B e le case vacanze offrono spesso la TV come servizio, rendendo difficile – in caso di accertamento – sostenere che gli apparecchi siano estranei alla funzione ricettiva.


5. Dichiarazioni sostitutive, quadri del modello e gestione dei “doppi” addebiti

Il sistema “presuntivo” del canone ordinario, legato alla titolarità dell’utenza elettrica residenziale, può generare situazioni di apparente doppio obbligo (ordinario + speciale).

Gli strumenti correttivi previsti dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate sono:

  • Quadro A – Dichiarazione di non detenzione (provv. 24.3.2016 e circolari AdE)
    Usato per affermare che nessun componente della famiglia anagrafica detiene apparecchi TV nelle abitazioni per cui si è titolari di utenza elettrica residenziale.
    È la strada indicata dalla stessa Agenzia nelle FAQ sul B&B per evitare il canone ordinario quando si paga il canone speciale per l’unico apparecchio.
  • Quadro B – Dichiarazione di sussistenza di altra utenza
    Previsto e illustrato in particolare dalla Circolare n. 29/E del 2016 e dal Provvedimento 24.2.2017:
    – serve quando il canone è già assolto su un’altra utenza elettrica intestata a un componente della stessa famiglia anagrafica;
    – il dichiarante indica il codice fiscale del familiare su cui è dovuto il canone, affinché non venga addebitato sulla sua utenza.

Nel contesto B&B/casa vacanze:

  • se il contribuente paga il canone speciale per l’unico televisore della struttura (in uso promiscuo o esclusivamente per ospiti), e al contempo è titolare di utenza elettrica domestica residente: – non deve pagare anche il canone ordinario sullo stesso apparecchio;
    – deve tuttavia neutralizzare la presunzione di detenzione domestica mediante quadro A;
    – il quadro B è utile se il canone ordinario è già addebitato su un’altra utenza di un familiare (es. genitore intestatario di altra utenza elettrica dove vive la medesima famiglia anagrafica).

6. Sintesi operativa per il gestore di Case Vacanze e B&B

  1. Verificare il tipo di apparecchio
    • L’obbligo sussiste solo per apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni TV.
    • Computer, tablet, smartphone privi di sintonizzatore non sono rilevanti ai fini del canone.
  2. Individuare l’ambito di utilizzo
    • TV solo in area familiare, non accessibile agli ospiti → solo canone ordinario (se sussistono i presupposti).
    • TV in camere ospiti o aree comuni (anche se il gestore abita nello stesso immobile) → canone speciale.
    • TV in uso promiscuo famiglia/ospiti → canone speciale; possibilità di evitare il canone ordinario tramite quadro A.
  3. Valutare la coesistenza dei canoni
    • Se la famiglia dispone di TV proprie (escluse dall’uso degli ospiti) e la struttura ha TV per gli ospiti, i due canoni (ordinario + speciale) devono coesistere.
    • Se esiste una sola TV usata anche per l’attività, il canone corretto è quello speciale, con facoltà di esonero dall’ordinario tramite dichiarazione sostitutiva.
  4. Gestire gli addebiti in bolletta
    • Se l’utenza è domestica residenziale, scatta la presunzione di canone ordinario.
    • Se il canone è già assolto:
      – tramite altro componente della famiglia anagrafica su altra utenza → quadro B;
      – tramite abbonamento speciale per l’unico apparecchio esistente → quadro A (non detenzione in ambito domestico).
  5. Regime delle strutture “senza partita IVA”
    • La presenza o meno di partita IVA non incide sull’obbligo di canone speciale:
      – ciò che conta è la detenzione in locali aperti al pubblico/ospiti paganti, anche nell’ambito di attività “non imprenditoriali” in senso civilistico, ma economicamente organizzate.

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