Raddoppiano i tempi per la detrazione IVA e per le note di credito

Una boccata d’ossigeno per imprese e professionisti sul fronte della gestione fiscale. Con l’approvazione preliminare del quarto decreto legislativo correttivo della riforma fiscale (noto anche come decreto Omnibus), l’esecutivo ha introdotto una modifica sostanziale alla disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto, allungando notevolmente i termini per poter esercitare il diritto alla detrazione.

Di fatto, l’intervento normativo cancella la stretta temporale introdotta nel 2017, ripristinando le tempistiche precedentemente in vigore e risolvendo alcune criticità operative che da anni appesantivano l’attività dei contribuenti.

Come cambiano i termini di detrazione

La novità principale risiede nella riscrittura degli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 (e dei corrispondenti articoli del nuovo Testo Unico IVA destinato a entrare in vigore dal 2027).

  • La vecchia regola (fino ad oggi): Il contribuente era obbligato a esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui il diritto era sorto, a patto di aver ricevuto e registrato la fattura entro quel medesimo termine. I tempi erano quindi dimezzati rispetto al passato, costringendo a una rincorsa costante per non perdere il beneficio fiscale.
  • La nuova regola: Il termine viene raddoppiato. Sarà possibile recuperare l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi, nonché sulle importazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Specularmente, cambia anche il termine per la registrazione sul registro degli acquisti: le fatture e le bollette doganali potranno essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale del secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.

I due grandi problemi risolti: fatture “dimenticate” e a “cavallo d’anno”

Questo ampliamento dei tempi risolve in modo definitivo due nodi procedurali particolarmente complessi per la gestione contabile:

  1. Le fatture dimenticate nel cassetto: Fino ad ora, una volta superata la scadenza ordinaria, l’unico modo per recuperare l’imposta era il ricorso a una dichiarazione integrativa a favore. Tuttavia, questa via era percorribile solo a patto che i documenti fossero stati comunque ricevuti e registrati entro i termini della dichiarazione del relativo periodo d’imposta. Il raddoppio dei termini offre ora una finestra temporale molto più ampia per correggere eventuali sviste materiali.
  2. Le operazioni a cavallo d’anno: Si tratta di quei casi in cui un’operazione viene effettuata alla fine di un anno, ma la relativa fattura viene materialmente ricevuta l’anno successivo. La nuova formulazione, allineandosi anche a recenti orientamenti della giurisprudenza europea volti a tutelare l’effettività del diritto alla detrazione, elimina l’incertezza sulla competenza dell’IVA e permette una gestione più flessibile e sicura dei documenti ricevuti in ritardo.

Più tempo anche per le note di credito

I benefici della riforma non si fermano agli acquisti, ma si riflettono positivamente anche sulle variazioni in diminuzione.

Poiché le regole sui tempi di detrazione dell’articolo 19 influenzano direttamente anche la disciplina delle note di credito (art. 26 del decreto IVA), al verificarsi dei presupposti di legge il contribuente avrà molto più margine di manovra. Le note di credito potranno infatti essere emesse – consentendo il recupero della relativa imposta – entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla loro emissione.

Un intervento che riduce il rischio di sanzioni o di perdita del credito d’imposta, restituendo maggiore elasticità alla pianificazione e agli adempimenti quotidiani di aziende e professionisti.

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