Modalità e termini di versamento del saldo Iva 2017
I soggettiobbligatiallapresentazionedelMod. Iva 2017, relativo al periodo d’imposta 2016 (contribuenti esercentiattività d’impresaovvero attivitàartisticheoprofessionalititolari dipartita Iva), devono, entro il16 marzo, provvedere al versamento dell’Ivaasaldoper l’anno2016, ovvero determinare l’imposta acreditoe scegliere la modalità di utilizzo del credito stesso.
Importoda versare a saldo dell’Iva
L’importo dovuto a saldo è quello indicato all’interno del rigo «VL38», denominato «Totale Iva dovuta», della dichiarazione Iva 2017. Tale importo si ricavasottraendodall’Ivaa debitoicreditieventualmenteutilizzatie sommando gliinteressi trimestrali dovuti.
L’importo, sesuperiorea10,33 euro, ossia 10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati all’interno della dichiarazione, deve essere riportato nel rigo «VX1», denominato «Iva da versare o da trasferire» della dichiarazione stessa.
Termini di versamento del saldo Iva
L’importo indicato nel rigo «VX1» deve essere versato conMod. F24 entroil16.3.2017, inunica soluzione, ovvero in formaratealeai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241. In particolare, le rate devono essere versateentroilgiorno 16diciascun mesediscadenzae, in ogni caso, l’ultima ratanon puòesseresuccessivaal16 novembre.
Interesse dovuto in caso di rateizzazione
Qualora si scelga il pagamento rateale, sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fissopari allo0,33%mensile.
RATEAZIONE DEL SALDO IVA | ||
Rata | Scadenza | Interessi |
Prima | 16 marzo | – |
Seconda | 18 aprile (il 16 aprile è Pasqua e il 17 aprile è Lunedì dell’Angelo) | 0,33% |
Terza | 16 maggio | 0,66% |
Quarta | 16 giugno | 0,99% |
Quinta | 17 luglio (il 16 cade di domenica) | 1,32% |
Sesta | 16 agosto | 1,65% |
Settima | 18 settembre (il 16 cade di sabato e il 17 di domenica) | 1,98% |
Ottava | 16 ottobre | 2,31% |
Nona | 16 novembre | 2,64% |
Opzione per il versamento in unico
Il versamento può esseredifferito anche allascadenzaprevista per ilversamentodelle somme dovute in base alladichiarazione dei redditi, con lamaggiorazionedello0,40%a titolo d’interesseperogni meseofrazionedi mese successivo al 16 marzo.Pertanto, se il saldo è versato entro il 30.6.2017, la maggiorazione da applicare risulta pari all’1,60%, dato dallo 0,40% moltiplicato per i 4 mesi.
MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL SALDO IVA | ||
Modalità | Scadenza | Interessi |
Unica rata | Entro 16 marzo | – |
Rateale | Entro il 16 di ogni mese da marzo a novembre (ultima rata possibile) | 0,33% mensile |
Differita | Entro il 30 giugno | 0,40% mensile o per frazione di mese |
Modalità di versamento
Il versamento si effettua utilizzando il modelloF24, che deve indicare:
- il codice fiscale;
- i dati anagrafici;
- il domicilio fiscale;
- il codice tributo;
- l’eventuale numero di rata;
- l’anno d’imposta;
- gli importi da versare.
CODICI TRIBUTO DI VERSAMENTO DELL’IVA E RELATIVI INTERESSI | |
Codice | Descrizione |
6099 | Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale |
1668(*) | Interessi dovuti per il pagamento dilazionato di importi rateizzabili |
(*)Il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” non deve essere compilato | |
Sanzioni per mancato o insufficiente versamento
In caso dimancatooinsufficiente versamentodell’Iva è dovuta lasanzione amministrativapari al30%dell’importo non versato.
Sanzioni penali
L’omesso versamentodell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale,il cui ammontaresuperil’importo di250.000 europer ciascun periodo d’imposta, èpunitocon lareclusione da 6 mesia2 anni.
Per la consumazione del reato occorre che l’omissionedel versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione siprotraggafino al27 dicembredell’anno successivoal periodo di imposta di riferimento.
Iva a credito
L’importo a creditoè quello indicato all’interno del rigo «VL39», denominato «Totale Iva a credito», della dichiarazione Iva 2017.
Tale importo si ricava dall’importo dell’Iva a credito, evidenziato nel rigo «VL33»
Ripartizione dell’Iva a credito
L’importo a creditoè daripartiretra i righi «VX4» e «VX5», al fine utilizzarloalternativamente:
- incompensazione verticale;
- arimborso;
- incompensazione orizzontale.
Utilizzo in compensazione verticale
Ilcredito Ivapuò essereliberamente utilizzatoa fronte didebitiper ilmedesimo tributo(cosiddettacompensazione verticale), risultanti dalle liquidazioni periodiche dell’anno 2017, ancorché l’utilizzo venga esposto nel Mod. F24.
Richiesta di rimborso
L’alternativa, da indicare nel rigo «VX4», è rappresentata dallarichiestadirimborsodel credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo 2016, ai sensi dell’art. 38-bis, D.P.R. 633/1972.
La causale del rimborso deve essere individuata esclusivamente tra quelle indicate nella seguente Tabella.
CAUSALE DEL RIMBORSO DA INDICARE NEL RIGO «VX4» | ||
Codice | Causale del rimborso | Norma |
1 | Contribuenti che nel corso dell’anno 2016 hanno cessato l’attività | Art. 30, co. 2, D.P.R. 633/1972 |
2 | Coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Si evidenzia che l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni deve superare quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10% | Art. 30, co. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972 |
3 | Contribuenti che hanno effettuato nell’anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972, nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 41 e 58, D.L. 331/1993, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2016 | Art. 30, co. 3, lett. b), D.P.R. 633/1972 |
4 | Limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche | Art. 30, co. 3, lett. c), D.P.R. 633/1972 |
5 | Contribuenti che hanno effettuato nel 2016 prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972 | Art. 30, co. 3, lett. d), D.P.R. 633/1972 |
6 | Operatori non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. 633/1972, ovvero che hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato ai sensi dell’art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972, legittimato a richiedere il rimborso dell’imposta | Art. 30, co. 3, e art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972 |
7 | Produttori agricoli che hanno effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – Parte Prima, ai sensi dell’art. 8, co. 1, dell’art. 38-quater e dell’art. 72, D.P.R. 633/1972, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi | Art. 34, co. 9, D.P.R. 633/1972 |
8 | Dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni a credito Iva, anche se inferiori a 2.582,28 euro | Art. 30, co. 4, D.P.R. 633/1972 |
9 | Contribuente che ha presentato le dichiarazioni relative agli ultimi tre anni a credito, anche se inferiori a 2.582,28 euro, nell’ipotesi di possesso di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempre che se non compresi nel minor credito chiesto a rimborso | Art. 30, co. 3, lett. c) e 4, D.P.R. 633/1972 |
10 | Contribuenti che hanno aderito ad una procedure di liquidazione dell’Iva di gruppo nell’anno 2015 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2014, nonché i soggetti che nell’anno 2014 partecipavano ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo in qualità di controllanti e che nel 2015 non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dal prospetto riepilogativo Iva 26PR relativo all’anno 2014 | Art. 30, co. 4, D.P.R. 633/1972 |
11 | Soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2016 si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014 | Art. 1, co. 63, L. 190/2014 |
Inoltre, icontribuenti ammessiall’erogazione prioritariadelrimborso, da indicare nel campo 4 con il codice corrispondente, sono quelli indicati nella seguente Tabella.
COMPILAZIONE DEL CAMPO 4 DEL RIGO «VX4» | |
Codice | Tipologia di soggetti |
1 | Soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto di cui all’art. 17, co. 6, lett. a), D.P.R. 633/1972 |
2 | Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 37.10.1 di Atecofin 2004 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici) |
3 | Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 27.43.0 di Atecofin 2004 (produttori di zinco, piombo e stagno, nonché semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi) |
4 | Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 27.42.0 di Atecofin 2004 (produttori di alluminio e semilavorati) |
5 | Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 30.30.09 di Atecofin 2007 (fabbricatori di aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi) |
6 | Soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972 |
7 | Soggetti che svolgono l’attività individuata dal codice 59.14.00 di Atecofin 2007 (coloro che esercitano l’attività di proiezione cinematografica) |
8 | Soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi di cui all’art. 17, co. 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972 |
Utilizzo in compensazione orizzontale
L’alternativa, da indicare nel rigo «VX5», è rappresentata dallacompensazione orizzontale, ossia conaltritributi,contributiopremi, del credito Iva annuale.
Tale utilizzo trova una serie dilimitazionicollegate all’ammontareche il contribuente intende destinare per detta compensazione.
Innanzitutto occorre ricordare che lacompensazione«orizzontale» delcredito Iva:
- èliberamente fruibileper importiinferioria5.000 euro;
- èsubordinataallapreventiva presentazionedelladichiarazione annualeed all’utilizzo deicanali telematicidell’Agenzia delle Entrate perimporti compresitra5.001e15.000 euro. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Il limite è elevato a 50.000 euro per lestart-upinnovative dall’art. 4, co. 11-novies, D.L. 3/2015;
- èsubordinataallapreventiva presentazionedelladichiarazione annuale, munita divisto di conformità, ed all’utilizzo deicanali telematicidell’Agenzia delle Entrate per importicompresitra15.001e700.000 euro.
UTILIZZABILITÀ DEL CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE | |||
Importo del credito | Adempimenti preventivi | Data di utilizzo | Modalità di utilizzo |
Credito minore o uguale a 5.000 euro | Nessuno | Dall’1.1.2016 | F24 (Fisconline, Entratel,home bankingoremote banking) |
Credito compreso tra 5.001 a 15.000 euro | Presentazione della dichiarazione | Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione | F24 (Fisconline o Entratel) |
Credito maggiore o uguale a 15.001 euro | Presentazione della dichiarazione con apposizione del visto di conformità | Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione | F24 (Fisconline o Entratel) |
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 31, co. 1, D.L. 78/2010, la presenza didebitiiscritti a ruolo scaduti, perimposte erarialieaccessori, di ammontaresuperiorea1.500 euro,bloccalacompensazionedi tipoorizzontale.

