Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche 2017
ConProvvedimentodel Direttore dell’Agenzia delle Entrate31.1.2017, modificato dalProvvedimento9.2.2017, è stato approvato ilmodellodi dichiarazione «Redditi Persone Fisiche 2017», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno2017, per ilperiodo d’imposta 2016, ai fini delleimposte sui redditie dell’Iva.
Quali le novita?
Tra le principali novità inserite nel modello rientrano leagevolazionisui premidirisultatoper idipendentinel settore privato, icreditiderivanti dadichiarazioni integrative a favorepresentateoltreilterminedella dichiarazione successiva e ilcredito di impostaper leerogazioni liberalidestinate allescuole(cd.school bonus), il cd.patent boxper i redditi derivanti dall’utilizzo diopere dell’ingegno, brevetti industriali e marchi d’impresa.
Ulteriore novità è rappresentata dal fatto che da quest’anno non esiste più il modello Unico (ma Redditi), in quanto oltre all’Irap, anche il modello Iva dev’essere presentato in modo autonomo.
Chi è obbligato a presentare il Mod. Redditi Persone Fisiche 2017
Devono presentazione il Modello Redditi Persone Fisiche 2017:
- i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili(come, in genere, i titolari di partita Iva),anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
- i lavoratori dipendentiche hanno cambiato datore di lavoro e sonoin possesso di più certificazionidi lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2017), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendentiche hannopercepito indennitàe somme a titolo di integrazione salarialeo ad altro titolo, direttamente dall’Inps o da altri Enti, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
- i lavoratori dipendentia cui il sostituto d’imposta ha riconosciutodeduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettantiin tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2017);
- i lavoratori dipendentiche hanno percepito retribuzioni e/oredditida privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto(per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà(art. 2, co. 2, D.L.13.8.2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148);
- i contribuentiche hanno conseguito redditi sui qualil’imposta si applica separatamente(ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendentie/o percettori di redditi a questi assimilati ai qualinon sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’Irpef. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuentiche hanno conseguitoplusvalenze e redditi di capitaleda assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei Quadri RT e RM.
Presentazione della dichiarazione dei redditi
Il Mod. Redditi PF 2017 deve esserepresentatoentro:
- il 30.6.2017se la presentazione viene effettuata in formacartaceaper il tramite di unufficio postale(possono presentare il Modello redditi persone fisiche 2017cartaceoi contribuenti che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730,non possono presentarlo; pur potendo presentare il Mod. 730, devono dichiararealcuni redditiocomunicaredatiutilizzando i relativi Quadri del Mod. Unico (RM,RT,RW); devonopresentarela dichiarazioneper contodicontribuenti deceduti);
- il30.9.2017se la presentazione viene effettuata per viatelematica,direttamentedal contribuente ovvero se viene trasmessa da unintermediario abilitatoalla trasmissione dei dati.
Termini di versamento delle imposte
Da quest’ano il versamento a saldo e il primo acconto, devono essere eseguiti entro il30.6.2017ovvero entro il30.7.2017con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il pagamento delle imposte per i titolari di partita Iva
Ititolaridipartita Iva dovranno effettuare iversamentiin viatelematica:
- direttamente mediante:
- fisconline;
- home banking;
- remote banking(CBI);
- tramite gliintermediari abilitati.
Il pagamento delle imposte per i non titolari di partita Iva
I contribuentinon titolaridipartita Ivapossono effettuare i versamenti sumodello cartaceo o adottando lemodalità telematiche sopra descritte per i titolari di partita iva.
Il versamento rateale
Il pagamento delle imposte potrà avvenire anche in modalità ratealeentro ilmese di novembre.
Versamenti per i non titolari di partita Iva
I contribuentinon titolaridipartita Ivapossono effettuare il pagamento dellaprima rata entroil30.6.2017ovvero entro il31.7.2017, maggiorando l’importo dovuto dello0,40%a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente Tabella.
Termini di scadenza e interessi da versare sulle rate successive alla prima | ||||
Rata | Versamento | Interessi percentuali | Versamento(*) | Interessi percentuali |
1° | 30 giugno | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
2° | 31 luglio | 0,33 | 31 agosto | 0,33 |
3° | 31 agosto | 0,66 | 2 ottobre | 0,66 |
4° | 2 ottobre | 0,99 | 31 ottobre | 0,99 |
5° | 31 ottobre | 1,32 | 30 novembre | 1,32 |
6° | 30 novembre | 1,65 | ||
(*)In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%. | ||||
Versamenti rateizzati per i titolari di partita Iva
I contribuentititolaridipartita Ivapossono anch’essi effettuare il pagamento dellaprima rataentro il30.6.2017, ovvero entro il31.7.2017,maggiorandol’importo dovuto dello0,40%a titolo d’interesse corrispettivo. Le rate successive non sono, come per i privati, a fine mese, ma seguono le scadenze e gli interessi indicati nella seguente Tabella.
Termine di scadenze e interessi da versare sulle rate successive alla prima | ||||
Rata | Versamento | Interessi percentuali | Versamento(*) | Interessi percentuali |
1° | 30 giugno | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
2° | 17 luglio | 0,18 | 21 agosto | 0,18 |
3° | 21 agosto | 0,51 | 18 settembre | 0,51 |
4° | 18 settembre | 0,84 | 16 ottobre | 0,84 |
5° | 16 ottobre | 1,17 | 16 novembre | 1,17 |
6° | 16 novembre | 1,50 | ||
(*)In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%. | ||||

