Il contratto di mutuo, erogato per estinguere una pregressa esposizione debitoria chirografaria, è NULLO.
“L’operazione di “ripianamento” di debito attraverso l’erogazione di un nuovo “credito”, che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell’obbligazione, come conseguente alla conclusione di un “pactum…
