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Definizione agevolata 2016 le modifiche al calendario dei pagamenti

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Hai aderito alla Definizione agevolata, prevista dal decreto legge n. 193 del 2016, la cosiddetta rottamazione delle cartelle?

Il decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, ha previsto alcune importanti modifiche al calendario dei pagamenti relativi alla Definizione agevolata 2016.

Innanzitutto, la norma stabilisce che il 7 dicembre 2017 è stato il termine ultimo per:

  • pagare la ratascaduta il 30 novembre, se prevista dal proprio piano di Definizione agevolata;
  • regolarizzare la propria situazione, nel caso di mancato o incompleto pagamento delle prime due rate in scadenza a luglio e settembre 2017, versando gli importi dovuti senza ulteriori addebiti. Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il pagamento dell’eventuale terza rata, si potrà riprendere il piano di Definizione agevolata, scelto nella domanda di adesione.

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento, oltre tale termine, fa perdere i benefici della “rottamazione” e l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà, come previsto dalla legge, riprendere le procedure di riscossione.

Inoltre, la Legge n. 172/2017:

  • riammette ai benefici previsti dalla Definizione agevolata, senza ulteriori adempimenti, anche chi ha pagato in ritardo le rate in scadenza a luglio e settembre, che potrà quindi proseguire con i pagamenti previsti dal proprio piano;
  • posticipa al 31 luglio 2018 la scadenza dell’eventuale quarta rata, inizialmente prevista ad aprile 2018.

Resta invece invariato il termine per il pagamento della quinta rata in scadenza, ove dovuta, al 30 settembre 2018.

Per effettuare i pagamenti è necessario utilizzare il bollettino Rav riferito alla rata in scadenza ricevuto insieme alla “Comunicazione delle somme dovute”, successivamente alla presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata.

Il bollettino che riporta l’indicazione della rata in scadenza al 30 aprile 2018, può essere pagato entro il 31 luglio 2018, come previsto dalla Legge n. 172/2017.

Modalità di pagamento

Sito Agenzia delle entrate-Riscossione e App Equiclick

Il contribuente può pagare il bollettino RAV collegandosi alla sezione pagamenti del nostro sito e inserendo il proprio codice fiscale, il codice RAV riportato nel bollettino e l’importo. Successivamente potrà scegliere tra molteplici operatori (banche, Poste e altri istituti di pagamento) che mettono a disposizione diverse modalità – bonifico, carte di credito, debito, prepagate, bollettino, addebito in conto – sulla piattaforma PagoPA, sistema pubblico che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla pubblica amministrazione in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione.

Sportelli bancari

Presentando allo sportello il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione, l’operatore procederà con il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito sul conto corrente, se si è rivolto alla propria filiale, oppure può pagare con carta di credito o prepagata, bancomat e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio e delle procedure operative della banca.

Internet banking

Bisogna collegarsi al sito della propria banca e utilizzare il servizio per il pagamento dei RAV. Basta  inserire il numero del bollettino RAV e l’importo da pagare. Il numero di RAV è sufficiente per identificare il pagamento e il contribuente a cui è riferito il debito, quindi non è obbligatorio indicare la causale.

Domiciliazione bancaria

Si possono pagare le rate della definizione agevolata anche con l’addebito diretto sul proprio conto corrente degli importi contenuti nei bollettini RAV. È sufficiente completare il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute, inviata dall’Agente della riscossione, e presentarlo in banca presso la propria filiale. Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal Sistema Interbancario, sia presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, pertanto per la seconda rata il termine di sottoscrizione e consegna in banca era previsto per il giorno 12 settembre. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva.

Scadenza rata           Richiesta di attivazione

31/07/2017                 entro 11/07/2017

30/09/2017                 entro 12/09/2017

30/11/2017                 entro 10/11/2017

31/07/2018                 entro 11/07/2018

30/09/2018                 entro 11/09/2018

 Numero-per-addebito2

Sportelli bancomat (ATM)

È possibile pagare i bollettini della definizione agevolata direttamente agli sportelli ATM abilitati, utilizzando la propria tessera bancomat e accedendo al servizio per il pagamento dei RAV.

Uffici postali

È sufficiente presentare il bollettino RAV  ricevuto dall’Agente della riscossione e l’operatore di sportello procederà con il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito sul proprio conto se è cliente Banco Posta. Può pagare con le carte BancoPosta e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio. È possibile pagare i bollettini direttamente agli sportelli ATM di Poste Italiane ovvero ai chioschi abilitati utilizzando le carte BancoPosta.

Tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, punti vendita Sisal e Lottomatica

Il contribuente deve presentare  il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione e il rivenditore provvederà a effettuare il pagamento. Si può pagare in contanti (fino a mille euro), con il bancomat o con la carta di credito (fino a 5 mila euro dai tabaccai e fino a 1.500 euro nei punti Sisal e Lottomatica).

Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione

Il contribuente non deve necessariamente presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione, ma può richiedere di pagare indicando anche solo il proprio codice fiscale. L’operatore di sportello provvederà ad effettuare il pagamento. Il contribuente può pagare con carte di credito o prepagate, carte bancomat (nelle casse abilitate) e con titoli di credito, quali assegni circolari, assegni postali vidimati, vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia e assegni di conto corrente bancario e postale, nel limite di 20 mila euro, intestati all’ordine dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Si può pagare anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

Compensazione

Infine, puoi pagare i tributi indicati nelle cartelle di pagamento, utilizzando i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione e quindi utilizzare l’istituto della compensazione. Infatti, il DM 9 agosto 2017, pubblicato nella G.U. n. 194 del 21 agosto 2017, prevede, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016, l’applicazione anche per l’anno 2017 delle disposizioni contenute nel DM 24 settembre 2014 recante «Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione», attraverso medesime modalità.

Se non hai a disposizione la “Comunicazione delle somme dovute”, puoi richiederla utilizzando l’apposito form o scaricarla accedendo alla tua area riservata

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