Con la Legge 27 febbraio 2026, n. 26, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2026, è stato convertito il Decreto Milleproroghe 2026, introducendo una proroga selettiva di alcune misure già previste dal D.L. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione). L’intervento normativo ha riguardato in particolare gli articoli 22, 23 e 24 del decreto originario, estendendo temporalmente specifici esoneri contributivi destinati alle imprese.
Bonus Giovani Under 35 (art. 22 D.L. 60/2024)
Il Bonus Giovani è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori under 35 che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato. L’incentivo si applica esclusivamente ai rapporti a tempo indeterminato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’agevolazione ( confermata nel 2026), prevede un esonero contributivo totale entro il limite massimo di 500 euro mensili per una durata di 24 mesi (650 euro nelle regioni della Zes Unica Mezzogiorno) e viene esteso alle assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026, ma con aliquota ridotta al 70%, che torna al 100% in caso di incremento occupazionale netto.
Analoga proroga al 30 aprile 2026 è prevista per le assunzioni nella Zes Unica Mezzogiorno, con esonero al 70% elevabile al 100% in presenza di nuova occupazione netta.
Bonus Donne (art. 23 D.L. 60/2024)
Il Bonus Donne disciplinato dall’art. 23 del D.L. 60/2024 (Decreto Coesione) rappresenta, nel 2026, l’unico incentivo tra quelli oggetto di proroga ad avere copertura per l’intero anno solare. La legge di conversione del Milleproroghe 2026 ha infatti esteso la possibilità di fruire dell’esonero per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2026.
Struttura dell’incentivo
L’agevolazione consiste in un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
La durata varia in funzione della tipologia contrattuale:
– 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato;
– 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato;
– estensione in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato
L’esonero opera entro i limiti delle risorse stanziate e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Requisiti soggettivi
Per accedere al beneficio, la lavoratrice deve risultare:
– priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residente in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali UE;
– priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi, nelle altre aree del territorio nazionale.
Non sono previsti limiti anagrafici.
Bonus ZES Unica Over 35 (art. 24 D.L. 60/2024)
Il Bonus ZES è disciplinato dall’art. 24 del Decreto Coesione ed è destinato alle imprese che assumono lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi nelle regioni ricomprese nella ZES Unica per il Mezzogiorno.
Ambito territoriale
La ZES Unica comprende le seguenti regioni:
Abruzzo
Molise
Campania
Basilicata
Sicilia
Puglia
Calabria
Sardegna
L’incentivo si applica alle assunzioni con sede di lavoro effettiva in tali territori.
- Il beneficio consiste in:
esonero contributivo totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro(escluso INAIL); - massimale di 650 euro mensili;
- durata massima di 24 mesi.
L’incentivo è riconosciuto per contratti a tempo indeterminato.
