Contratto di lavoro a chiamata
Contratto di lavoro a chiamata: 11 passi per attivarlo senza incorrere in sanzioni
Il contratto di lavoro a chiamata, noto anche come contratto di lavoro intermittente, rappresenta una tipologia contrattuale particolarmente diffusa soprattutto nel settore della ristorazione e, più in generale, nei pubblici esercizi, pur non essendo limitata esclusivamente a tali ambiti.
Per un suo corretto utilizzo è fondamentale adottare alcuni accorgimenti operativi che consentono di evitare l’applicazione di sanzioni e il rischio di disconoscimento della tipologia contrattuale. La normativa di riferimento è il Capo I – Sezione II del D.Lgs. n. 81/2015 artt. da 13 a 18.
Come attivare un contratto a chiamata: 11 step operativi
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1) Verifica l’età del potenziale lavoratore
Ha meno di 24 anni o più di 55? Se rispetta il requisito anagrafico (< 24 anni o > 55 anni di età) il contratto può essere sempre attivato.
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2) Requisito soggettivo mancante: verifica del requisito oggettivo
Se il lavoratore non rientra nelle fasce d’età, è comunque possibile procedere verificando se la mansione rientra tra quelle definite dal Contratto Collettivo (CCNL) o nel Regio Decreto 2657/1923.
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3) Ricerche avanzate nella prassi Ministeriale
Se la mansione non è esplicita, si verificano gli interpelli ministeriali (es. l’interpello n. 9 del 25 marzo 2014 che ha assimilato categorie affini).
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4) Analisi della durata
Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato e la prestazione può essere svolta occasionalmente o in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
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5) Limiti temporali massimi
Non possono essere svolte più di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Il superamento comporta la trasformazione a tempo pieno e indeterminato (esclusi i settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo).
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6) Forma scritta e contenuti obbligatori
Il contratto richiede la forma scritta ai fini della prova e deve indicare natura variabile, luogo e modalità di disponibilità, trattamento economico, preavviso, tempi di pagamento, misure di sicurezza ed eventuali fasce orarie (art. 15 D.Lgs 81/2015).
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7) Indennità di disponibilità
Se il lavoratore garantisce la disponibilità a rispondere alla chiamata, spetta un’indennità (solitamente pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL), calcolata su minimo tabellare, contingenza, elementi territoriali e ratei di mensilità aggiuntiva.
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8) Impedimenti e obblighi di comunicazione
In caso di impedimento, il lavoratore deve informare tempestivamente il datore (perdita dell’indennità in difetto). Il rifiuto ingiustificato può costituire motivo di licenziamento.
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9) Comunicazione preventiva obbligatoria
Prima dell’inizio della prestazione, va comunicata la durata al Ministero del Lavoro tramite Portale Web Cliclavoro, PEC, SMS (entro le 12 ore) o App Mobile. L’omissione comporta sanzioni da 400€ a 2.400€.
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10) Annullamento della chiamata
La chiamata è annullabile entro 48 ore. Per periodi estesi, occorre cancellare l’intero blocco e reinviare le singole frazioni corrette.
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11) Divieti di utilizzo (Art. 14 D.Lgs 81/2015)
È vietato l’uso per sostituzione di lavoratori in sciopero, in unità produttive con recenti licenziamenti collettivi o in cassa integrazione per le stesse mansioni, o in caso di irregolarità sulla sicurezza sul lavoro.
Chiarimenti sul requisito oggettivo
La legge n. 56/2025 ha ufficialmente abrogato il Regio Decreto 2657/1923. Tuttavia, la circolare del Ministero del Lavoro del 27 agosto 2025 ha confermato che le attività elencate nella tabella allegata al R.D. devono ritenersi tuttora in vigore ai fini della stipula, garantendo la piena legittimità dei contratti stipulati in base ad esse.
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