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Bonus mobili e Recupero edilizio

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È ben noto che la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi spetta soltanto ai soggetti che possono beneficiare della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

E’ necessario che i mobili e gli elettrodomestici acquistati siano destinati all’arredo di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria.

Nell’ambito della stessa unità abitativa, non è, però, d’obbligo che i beni siano destinati al locale oggetto dell’intervento edilizio. Pertanto, il bonus mobili trova applicazione anche quando viene acquistato un frigorifero per la cucina mentre i lavori sono eseguiti nel bagno.

L’agevolazione trova applicazione anche se gli interventi riguardano le parti comuni del condominio, a condizione però che i beni siano destinati alle parti comuni medesime. Infatti, non è consentito ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della detrazione del recupero edilizio, di acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare fruendo del bonus mobili. Peraltro, si ricorda che, quando l’opera è eseguita sulle parti comuni del condominio, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, tra gli interventi agevolabili rientrano anche quelli di manutenzione ordinaria.

Dal punto di vista temporale, al fine di fruire della detrazione in commento, la data di inizio dei lavori edilizi deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici; non è, invece, necessario che le spese di recupero edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo.

La data di avvio dei lavori potrà essere comprovata:

  1. dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
  2. dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale (ASL), qualora la stessa sia obbligatoria;
  3. ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’articolo 47 P.R. 445/2000), qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi.

Inoltre, nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 29/E/2013, è stato chiarito che, per l’individuazione degli interventi edilizi cui sono collegati gli acquisti dell’arredo agevolabili, il legislatore ha fatto implicito riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno 2012.

A detta dell’Agenzia, le spese di recupero edilizio costituiscono il presupposto per fruire del bonus mobili quando l’intervento è terminato da un lasso di tempo tale da presumere che l’acquisto dei mobili – anche successivo – sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.

Sul punto, la successiva circolare n. 7/E/2016, atteso che il “comma 74 della legge di stabilità proroga per il 2016 la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici – di classe non inferiore ad A+, nonché di classe A per i forni e le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica – finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, ha precisato che “possono avvalersi dell’agevolazione sia i contribuenti che sostengono spese per interventi di ristrutturazione dell’immobile nel 2016 sia i contribuenti che hanno sostenuto tali spese in anni precedenti, a decorrere dal 2012”.

Pertanto, ai fini della possibilità di fruire del bonus mobili, si deve ritenere rilevante il fatto che “a monte” sia stato effettuato un intervento edilizio agevolabile, ancorché le relative spese siano state sostenute in anni precedenti fino al 2012.

In aggiunta, la recente circolare n. 12/E/2016 è tornata sulla questione chiarendo che “si ritiene che possano considerarsi agevolate anche le spese sostenute entro l’anno 2016, correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio, a decorrere dal 26 giugno 2012”.

Dovrebbe, quindi, essere agevolabile l’acquisto di mobili posto in essere nel 2016 anche se l’opera di ristrutturazione è stata eseguita e i relativi costi sono stati sostenuti nel 2013, sempreché l’arredo sia diretto al completamento dell’unità abitativa oggetto dei lavori.

Il lasso temporale tra il termine dell’intervento e l’acquisto dei mobili potrebbe essere giustificato, infatti, dalla difficoltà a reperire le ulteriori risorse finanziarie per far fronte alla nuova spesa.

Fonte: Eutekne

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