I finanziamenti infruttiferi dei soci
In seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che ha riformulatoprincipio contabile OIC 19, dedicato ai debiti, nell’approvazione del bilancio è necessario tener conto del “fattore temporale”, per cui iltasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali dev’essere confrontato con iltasso di interesse di mercato.
Il nuovo bilancio di esercizio
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 delD.Lgs. 139 del 18 agosto 2015, è stata data attuazione alladirettiva europea 2013/34/UE“relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”, le cui disposizioni entranoin vigore dal 1° gennaio 2016e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
Debiti di natura finanziaria
Con riferimento aidebiti di natura finanziariaconscadenzaoltre i 12 mesi,per i quali non è prevista la corresponsione di interessi, va rilevata tra gli oneri o i proventi finanziari, ladifferenzatra ledisponibilità liquide ricevutee ilvalore attualedei flussi finanziari futuri calcolato al tasso di interesse di mercato.
La rilevazione degli interessi
Al31.12.2016la società dovrà, quindi, rilevare gliinteressi passivi al tasso di interesse effettivo, che coinciderà con iltasso di interesse di mercato (inmancanza di costi di transazione).
Società che redigono il bilancio in forma abbreviata e micro-imprese
Le società che redigono ilbilancio in forma abbreviatae lemicro-impresepossono, invece, valutare i debiti al lorovalore nominale,senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato, e, soprattutto, senza dover ricorrere all’attualizzazione.
Inoltre, non sono tenute ad indicare, innota integrativa, ifinanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti perscadenzee con la separata indicazione di quelli conclausola di postergazionerispetto agli altri creditori.

