Auto in uso promiscuo ai dipendenti: come cambia il calcolo del fringe benefit

Il panorama della tassazione dei benefici accessori legati all’auto aziendale concessa in uso promiscuo ai dipendenti si appresta a subire l’ennesima metamorfosi. Il più recente decreto correttivo della riforma fiscale introduce novità rilevanti che, di fatto, si preannunciano peggiorative in termini di pressione fiscale sia per i lavoratori che per le imprese in qualità di sostituti d’imposta.

L’obiettivo dichiarato è quello di porre fine alle stratificazioni e alle incertezze interpretative nate dai continui interventi normativi degli ultimi anni, garantendo una maggiore chiarezza applicativa. Tuttavia, il risultato concreto si traduce in un aggravio della tassazione, legato in particolare all’anzianità del veicolo e alla presenza di optional.

Vediamo nel dettaglio come cambiano le regole, partendo dal quadro attuale fino alle novità in arrivo e alla disciplina transitoria.

Il quadro attuale: le regole in vigore

La disciplina cardine per la determinazione del valore dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti impone di distinguere tra tre casistiche quando il datore di lavoro assegna un mezzo di trasporto (autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori):

  1. Veicoli concessi per uso esclusivamente aziendale (irrilevanti ai fini reddituali per il dipendente);
  2. Veicoli concessi per uso esclusivamente personale (tassati al valore normale);
  3. Veicoli concessi per uso promiscuo (aziendale e privato), che rappresentano la prassi più diffusa e l’oggetto della nuova stretta.

Per i contratti stipulati a partire dalle scorse scadenze per i veicoli di nuova immatricolazione, le regole attuali prevedono una tassazione differenziata in base alle emissioni e alla tipologia di motorizzazione, calcolata su una percorrenza convenzionale di 15.000 km (desunta dalle Tabelle ACI) al netto di eventuali trattenute al dipendente:

  • Regola generale (motori termici): il fringe benefit è pari al 50% del costo chilometrico convenzionale;
  • Veicoli elettrici (a batteria a trazione esclusivamente elettrica): la percentuale è ridotta al 10%;
  • Veicoli ibridi plug-in: la percentuale è ridotta al 20%.

Cosa cambia con il decreto correttivo della riforma fiscale

Il nuovo provvedimento non smantella l’impianto attuale basato sulle motorizzazioni, ma vi innesta due importanti elementi correttivi fortemente penalizzanti.

1. La “tassa sull’anzianità” dell’auto: +50% dopo il quinto anno

La novità di maggior rilievo stabilisce che i valori del fringe benefit, come sopra determinati, subiranno un incremento del 50% a decorrere dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

  • L’esempio pratico: Prendiamo un veicolo a motore termico il cui costo chilometrico da tabelle genera un valore teorico complessivo di 3.000 euro l’anno.
    • Nei primi 5 anni di vita del veicolo, il valore tassabile in busta paga sarà pari a 1.500 euro (ovvero il 50% di 3.000).
    • Dal 6° anno in poi, lo stesso identico veicolo subirà una maggiorazione del 50% sul valore tassabile, che passerà quindi a 2.250 euro (1.500 + 50%).

2. La stretta sugli optional fuori tabella: aumento forfetario del 5%

La seconda novità riguarda gli elementi accessori della vettura. Se l’autoveicolo è dotato di optional che non risultano censiti all’interno delle tabelle ufficiali, e questi non sono stati pagati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit complessivo deve essere incrementato forfetariamente del 5%. Una misura pensata per intercettare e tassare i pacchetti accessori di fascia alta che spesso sfuggono alla catalogazione standardizzata.

Decorrenza e disciplina transitoria: come gestire il passaggio

Le nuove disposizioni avranno effetto a partire dal periodo d’imposta corrente. Per evitare vuoti normativi e gestire i contratti in corso, il testo ha previsto una specifica disciplina di raccordo.

In particolare, le nuove regole (maggiorazione per anzianità e incremento per gli optional) si applicheranno:

  • Ai veicoli concessi in uso promiscuo a partire dalla seconda metà del 2020 fino a fine 2024, nonché a quelli ordinati dalle aziende entro il 31 dicembre 2024 e materialmente assegnati nella prima metà del 2025;
  • Ai veicoli concessi in uso promiscuo nel corso del 2025 che non rientrano nella precedente deroga.

Viene comunque introdotta una clausola di salvaguardia per il passato: restano validi i comportamenti e i calcoli effettuati dai datori di lavoro fino alla fine dello scorso anno in merito alle modalità di tassazione degli optional aggiuntivi. Di conseguenza, non sarà possibile richiedere alcun rimborso per le maggiori imposte eventualmente già versate.

Considerazioni per imprese e professionisti

Se l’intento delle nuove disposizioni era la semplificazione, l’effetto pratico rischia di tradursi in un disincentivo al prolungamento dei contratti di flotta aziendale oltre i cinque anni, spingendo verso un rinnovo più rapido del parco auto per evitare il pesante scatto della tassazione. Per i consulenti del lavoro e i responsabili delle risorse umane si profila una fase di attenta revisione dei cedolini e dei contratti di assegnazione in essere, al fine di mappare correttamente l’anzianità dei veicoli e la presenza di optional “non censiti” a partire da quest’anno.

Schema di sintesi: Come cambia il Fringe Benefit Auto

Elemento di calcoloDisciplina precedenteNuova disciplina (Decreto Correttivo)Impatto per il dipendente
Tariffe base (su 15.000 km)* Termici: 50%
* Plug-in: 20%
* Elettrici: 10%
Invariate per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione.Nessuna variazione per i veicoli nuovi.
Anzianità del veicolo (Oltre il 5° anno)Percentuale fissa in base alla motorizzazione, senza limiti di età del mezzo.Il valore del fringe benefit aumenta del 50% a partire dal 6° anno dalla prima immatricolazione.Peggiorativo: Netto aumento della tassazione sui veicoli più datati.
Optional dell’autoInclusi nel valore complessivo solo se già censiti e considerati nelle tabelle ufficiali.Se gli optional non sono censiti nelle tabelle, il valore finale aumenta forfetariamente del 5%.Peggiorativo: Maggiorazione della base imponibile se l’auto ha accessori fuori tabella.
DecorrenzaApplicabile a partire dal periodo d’imposta corrente.Effetto immediato sulle buste paga dell’anno in corso.

Esempio pratico (Auto Termica – Valore Tabella: 3.000€):

  • Primi 5 anni: 1.500€ di fringe benefit (50%)
  • Dal 6° anno in poi: 2.250€ di fringe benefit (1.500€ + 50%)
  • Se sono presenti optional non censiti, a questi importi va aggiunto un ulteriore +5% forfetario.

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