VADEMECUM IPERAMMORTAMENTO 2026

Guida Pratica per le Imprese (Ex L. 199/2025 e DM 7.5.2026)

L’iperammortamento è una maggiorazione del costo di acquisto dei beni strumentali (fino al 180% per il primo scaglione) che si traduce in un risparmio d’imposta nel modello REDDITI, un abbattimento diretto del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES.

CHI, QUANDO E COSA SI PUÒ AGEVOLARE?

Prima di avviare la procedura sul portale GSE, è fondamentale verificare il rispetto di tre requisiti d’accesso: soggettivo (chi sei), temporale (quando investi) e oggettivo (cosa compri).

1. Identikit del Beneficiario (Requisito Soggettivo)

La norma seleziona rigidamente i beneficiari e prevede precise condizioni di spettanza.

Chi può accedere?

Possono fruire dell’agevolazione esclusivamente i titolari di reddito d’impresa che effettuano gli investimenti in Italia:

  • Imprese individuali (comprese imprese familiari e aziende coniugali).
  • Società di persone (S.n.c., S.a.s.) e Società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.).
  • Società cooperative, mutue assicuratrici e società europee.
  • Enti pubblici/privati e Trust che hanno come oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale.
  • Soggetti non residenti, a patto che abbiano una stabile organizzazione in Italia.

Chi è escluso?

Non possono in nessun caso accedere alla misura:

  • Professionisti e lavoratori autonomi (esercenti arti e professioni).
  • Contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014) o che applicano altri regimi sostitutivi.
  • Imprese in stato di crisi (liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali).
  • Aziende destinatarie di sanzioni interdittive (D.Lgs. 231/2001).

Condizioni tassative e impatto sul Concordato Preventivo Biennale (CPB)

  • Regolarità contributiva e sicurezza: La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi (DURC regolare).
  • Esclusione dal CPB: Se l’azienda aderisce al Concordato Preventivo Biennale, la maggiorazione dell’iperammortamento non rileva ai fini del calcolo del reddito concordato (e va quindi rettificata in diminuzione sia in fase di compilazione del modello che di determinazione del reddito effettivo).

2. Finestra Temporale (Requisito Temporale)

Gli investimenti devono essere completati nella finestra che va dall’1.1.2026 al 30.9.2028. Il momento esatto in cui l’investimento si considera “completato” varia a seconda del bene:

  • Per i Beni 4.0 (Materiali/Immateriali): Rileva la data di effettuazione secondo le regole della competenza fiscale (art. 109 TUIR), ovvero la consegna o la spedizione (o la firma del verbale di consegna per i beni in leasing).
  • Per gli Impianti Energetici (FER): Rileva esclusivamente la data di fine lavori (installazione di tutti i dispositivi, opere civili ultimate e comunicazione inviata al Gestore di Rete).

💡 Nota bene: L’agevolazione non richiede che l’avvio dell’investimento avvenga nel 2026. Di conseguenza, anche un bene ordinato nel 2025 e consegnato nel 2026 può essere iperammortizzato, a patto che non abbia già beneficiato del vecchio credito d’imposta 4.0.

3. Che cosa si può acquistare? (Requisito Oggettivo)

I beni strumentali devono essere nuovi e destinati a strutture produttive situate in Italia. Si dividono in due grandi macro-aree:

A. Tecnologia 4.0 (Beni Materiali e Immateriali)

  • Beni Materiali (Allegato IV L. 199/2025): Macchinari controllati da sistemi computerizzati, robot, sistemi di assicurazione qualità/sostenibilità, dispositivi di interazione uomo-macchina.
  • Beni Immateriali (Allegato V L. 199/2025): Software, piattaforme, applicazioni, algoritmi e sistemi di system integration.

⚠️ Attenzione: I software in cloud o con modelli “as a service” (SaaS) non sono agevolabili con l’iperammortamento.

  • Il vincolo dell’Interconnessione: I beni devono scambiare dati in modo bidirezionale con il sistema gestionale di fabbrica o con la rete di fornitura tramite standard riconosciuti (es. indirizzo IP, protocolli TCP-IP, HTTP, ecc.).

Da quando parte l’agevolazione?

La fruizione della maggiorazione (iperammortamento) richiede la presenza di due condizioni contemporanee nello stesso periodo d’imposta:

  1. Il bene deve essere entrato in funzione.
  2. Il bene deve essere interconnesso (e deve essere stata inviata la Comunicazione di Completamento al GSE con esito positivo).

Cosa succede se i due momenti non coincidono? (Il “vademecum” della decorrenza)

È molto frequente che un macchinario venga consegnato e messo in funzione, ma che l’interconnessione informatica avvenga solo mesi dopo. In questo caso:

  • Finché il bene è solo “in funzione” ma NON ancora interconnesso: L’azienda può iniziare a dedurre solo l’ammortamento ordinario (in via civilistica e fiscale).
  • Dal momento in cui avviene l’interconnessione (e si invia la comunicazione al GSE): Si sblocca la quota di iperammortamento (la maggiorazione del 180%).

⚠️ Attenzione al disallineamento: Se il bene entra in funzione nel 2026, ma l’interconnessione viene completata (e comunicata al GSE) a inizio 2027, nel modello REDDITI 2027 (anno d’imposta 2026) potrai dedurre solo l’ammortamento ordinario. La super-valutazione dell’iperammortamento slitterà al modello REDDITI 2028 (anno d’imposta 2027).

B. Autoproduzione di Energia da Fonti Rinnovabili (Impianti FER)

Impianti volti a produrre e accumulare energia per l’autoconsumo aziendale (anche a distanza, purché nella stessa zona di mercato).

  • Cosa rientra: Gruppi di generazione elettrica, trasformatori, misuratori, impianti termici di processo (con elettrificazione dei consumi) e sistemi di accumulo/stoccaggio (batterie).
  • Limiti di dimensionamento: La producibilità massima attesa dell’impianto elettrico non deve superare il 105% del fabbisogno medio annuo della struttura produttiva.
  • Paletti stringenti per il Fotovoltaico: Sono ammessi esclusivamente impianti solari dotati di moduli prodotti nell’Unione Europea che rispettano requisiti minimi di efficienza della cella (almeno pari al 23,5% o al 24% per celle bifacciali ad eterogiunzione/tandem).

⚠️ Nessuna deroga territoriale: Anche se il DL 38/2026 ha eliminato l’obbligo di produzione UE per i beni 4.0 generici, per i moduli fotovoltaici il vincolo di produzione all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea rimane obbligatorio.

Precisazione: Per i beni finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (es. impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo), la logica è diversa:

  • Non è richiesta l’interconnessione 4.0 (infatti non sono investimenti “trainati” dai beni tecnologici).
  • Da quando parte? L’agevolazione rileva a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’impianto entra in funzione, a patto che entro lo stesso anno sia stata dichiarata la data di fine lavori (installazione e connessione alla rete) e sia stata inviata la relativa comunicazione di completamento al GSE con esito positivo.

Di seguito vedremo i passaggi temporali che l’azienda deve compiere per accedere e fruire del beneficio, senza rischiare la decadenza, al fine di pianificare e monitorare ogni singolo adempimento obbligatorio richiesto dalla nuova disciplina dell’iperammortamento (L. 199/2025).

FASE 1: Pianificazione e Prenotazione (Piattaforma GSE)

Prima di avviare l’investimento, o nelle sue primissime fasi, l’impresa deve prenotare le risorse sulla piattaforma del GSE.

1. Trasmissione della Comunicazione Preventiva

L’impresa (tramite il legale rappresentante o intermediario abilitato) deve accedere all’Area Clienti del sito GSE (tramite SPID/CIE) e inviare la Comunicazione Preventiva per ciascuna struttura produttiva.

  • Cosa indicare: Dati dell’impresa, tipologia e costo stimato degli investimenti (Beni 4.0 e/o Impianti FER di autoproduzione energia), data prevista di interconnessione o fine lavori, stima della maggiorazione e piano di ammortamento.
  • Effetto: Il GSE rilascia una ricevuta e, previa verifica di conformità, notifica l’esito positivo (di norma entro 10 giorni).

2. Versamento dell’Acconto 20% e Invio della Comunicazione di Conferma

Entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione dell’esito positivo del GSE, l’impresa deve:

  • Versare al fornitore un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene (per i contratti di locazione finanziaria/leasing, rileva la sottoscrizione del contratto e dell’ordine di acquisto).
  • Inviare sul portale GSE la Comunicazione di Conferma, inserendo gli estremi delle fatture d’acconto e la data del pagamento.
  • Nota bene: In questa fase è possibile solo ridurre l’importo dell’investimento rispetto alla preventiva, mai aumentarlo o inserire beni diversi. Il mancato invio entro i termini comporta la decadenza dalla prenotazione.

FASE 2: Realizzazione e Certificazione dell’Investimento

3. Completamento dell’Investimento (Consegna o Fine Lavori)

L’investimento deve essere completato entro la finestra temporale 01/01/2026 – 30/09/2028. La data di completamento si determina come segue:

  • Beni 4.0 (Materiali e Immateriali): Rileva il principio di competenza fiscale ex art. 109 del TUIR (generalmente la data di consegna o spedizione del bene).
  • Impianti FER (Energia da fonti rinnovabili): Rileva la data di fine lavori certificata e comunicata al Gestore di Rete.

4. Entrata in funzione, Interconnessione e Perizia Tecnica

  • Il bene deve essere messo in funzione e interconnesso ai sistemi gestionali aziendali.
  • Perizia Tecnica Asseverata (Sempre Obbligatoria): L’impresa deve incaricare un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo (o ente accreditato) per redigere una perizia asseverata che attesti i requisiti tecnici 4.0 e l’avvenuta interconnessione (o la conformità dell’impianto FER).

Attenzione: A differenza delle vecchie agevolazioni, la perizia è obbligatoria anche per investimenti inferiori a 300.000 €.

  • Certificazione Contabile: Un revisore legale dei conti deve certificare l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza con le scritture contabili dell’impresa.

FASE 3: Chiusura della Pratica e Accesso al Beneficio

5. Trasmissione della Comunicazione di Completamento

Una volta avvenuta l’interconnessione/fine lavori ed entro e non oltre il 15 novembre 2028, l’impresa deve inviare al GSE la Comunicazione di Completamento.

  • Vanno allegate le attestazioni di possesso della Perizia e della Certificazione Contabile.
  • La fruizione dell’agevolazione è subordinata alla ricezione dell’esito positivo del GSE su questa comunicazione.

FASE 4: Fruizione Fiscale e Monitoraggio Annuale

6. Calcolo e Fruizione nel Modello REDDITI

L’agevolazione si traduce in una variazione in diminuzione extracontabile da indicare in dichiarazione dei redditi (IRPEF/IRES, non rileva ai fini IRAP).

  • Decorrenza: A partire dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa la Comunicazione di Completamento al GSE (purché il bene sia entrato in funzione nello stesso anno) e previa ricezione dell’esito positivo del GSE.
  • Esempio Scaglione 1 (Maggiorazione 180% – Investimento < 2,5 mln €): Se acquisti un bene da 10.000 € con aliquota di ammortamento fiscale al 20%, la maggiorazione totale sarà di 18.000 €. Deduci la quota ordinaria a conto economico e, in dichiarazione, applichi una variazione in diminuzione pari a 3.600 € all’anno (ridotta a metà, 1.800 €, solo per il primo anno).

7. Comunicazioni di Monitoraggio (Adempimento Ricorrente)

Fino al termine del periodo di fruizione dell’iperammortamento (quindi per tutta la durata dell’ammortamento fiscale del bene), l’impresa è tenuta a inviare al GSE due comunicazioni annuali:

  1. Entro il 20 gennaio di ciascun anno: Comunicazione periodica contenente lo stato degli investimenti e la previsione di utilizzo del beneficio.
  2. Entro il 30 giugno di ciascun anno: Comunicazione integrativa recante il piano di ammortamento effettivo con le quote di agevolazione imputate nell’esercizio.

8. Esempio di risparmio di imposta

Il risparmio si distribuisce lungo tutta la durata dell’ammortamento del bene, seguendo le quote annuali dedotte extracontabilmente in dichiarazione dei redditi (Modello REDDITI):

Tabella del Risparmio Fiscale Anno per Anno (esempio di un bene con durata ammortamento 10 anni)

Anno di Ammortamento Quota Ordinaria in Bilancio (A) Quota Iperammortamento in Dichiarazione (B) Totale Deducibile di competenza (A + B) Risparmio IRES Ordinario (24% su A) Risparmio IRES Iperammortamento (24% su B) RISPARMIO FISCALE TOTALE (24% su A+B)
Anno 1
(quota 5%)
5.000 9.000 14.000 1.200 2.160 3.360
Dal 2° al 10° Anno
(quota 10%/anno)
10.000 18.000 28.000 2.400 4.320 6.720
(all’anno)
Anno 11
(quota 5%)
5.000 9.000 14.000 1.200 2.160 3.360
TOTALE 100.000 180.000 280.000 24.000 43.200 67.200

 (Nota: per le ditte individuali o società di persone soggette a IRPEF, il risparmio reale sarà ancora più alto in base allo scaglione di reddito progressivo dell’imprenditore o dei soci, potendo superare anche il 43%).

Si raccomanda la massima tempestività nell’invio della Comunicazione di Completamento. Se l’investimento si chiude nel 2026, ma la comunicazione viene inviata a inizio 2027, la prima quota di iperammortamento slitterà inevitabilmente alla dichiarazione dei redditi del 2028 (redditi 2027), disallineandosi dall’ammortamento civilistico di bilancio.

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