Autotrasporto di merci per conto terzi: il trattamento fiscale delle trasferte
Autotrasporto di merci per conto terzi: il trattamento fiscale delle trasferte
Il quadro normativo che regola le trasferte dei dipendenti nel settore dell’autotrasporto di merci per conto terzi presenta una netta distinzione concettuale tra la prospettiva aziendale e quella del lavoratore dipendente. A fare chiarezza definitiva sui presupposti applicativi è intervenuta la Risposta a interpello n. 136 dell’8 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha ribadito che la deduzione forfettaria riconosciuta alle imprese non può in alcun modo prescindere dall’effettivo sostenimento di un onere economico legato alla missione.
La prospettiva dell’impresa: il principio del costo effettivo
Sul versante aziendale, l’articolo 95, comma 4, del TUIR (DPR n. 917/1986) introduce una disciplina speciale dedicata alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto terzi. Tale norma consente di determinare la deducibilità dei costi per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale applicando un criterio forfettario, in alternativa alla deduzione analitica delle singole spese sostenute.
Gli importi fissati a livello normativo prevedono una deduzione giornaliera al netto delle spese di viaggio e trasporto:
- 59,65 euro per ogni giornata di trasferta effettuata in Italia;
- 95,80 euro per ogni giornata di trasferta effettuata all’estero.
La prospettiva del lavoratore: la gestione delle indennità
Dal lato del dipendente, il trattamento fiscale delle somme percepite trova la sua disciplina nell’articolo 51, comma 5, del TUIR. Il regime impositivo varia a seconda della modalità di rimborso scelta:
- Sistema forfettario: le indennità percepite non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a concorrenza della soglia di esenzione pari a 46,48 euro giornalieri per le trasferte in Italia e 77,47 euro per quelle all’estero (al netto di viaggio e trasporto). Tali soglie subiscono riduzioni in caso di rimborso analitico o fornitura gratuita di vitto e alloggio (riduzione di un terzo se viene rimborsata una delle due voci, di due terzi se entrambe).
- Sistema analitico: i rimborsi documentati relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto risultano interamente esclusi dalla formazione del reddito imponibile del dipendente.
Sintesi comparativa dei regimi fiscali
| Profilo di Analisi | Versante Impresa (Art. 95, c. 4, TUIR) | Versante Lavoratore (Art. 51, c. 5, TUIR) |
|---|---|---|
| Presupposto | Sostenimento effettivo di un onere economico per la trasferta (indennità o rimborsi). | Percezione di indennità o rimborsi di spesa per missioni fuori dal comune. |
| Limiti / Importi Italia | Deduzione forfettaria pari a 59,65 € / giorno (al netto di viaggio e trasporto). | Esenzione da imposizione IRPEF fino a 46,48 € / giorno. |
| Limiti / Importi Estero | Deduzione forfettaria pari a 95,80 € / giorno (al netto di viaggio e trasporto). | Esenzione da imposizione IRPEF fino a 77,47 € / giorno. |
| Natura giuridica | Modalità alternativa di determinazione della deducibilità del costo aziendale. | Criterio di determinazione del reddito di lavoro dipendente esente o imponibile. |
Prospettive future con il nuovo TUIR
Si segnala che l’assetto normativo sopra descritto è destinato a trovare collocazione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all’interno del nuovo testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il quale ricondurrà le disposizioni rispettivamente all’articolo 104, comma 5, e all’articolo 53, comma 7, preservando l’impianto e la ratio delle tutele fiscali.
