Prestazione accessoria, smontiamo una Fake News
È vero che il socio che svolge la prestazione accessoria non paga l’INPS fino al minimale?
Guida e smontaggio di una fake news previdenziale
In rete circola con insistenza una tesi che promette un significativo “risparmio contributivo” per le società di capitali (in particolare S.r.l.): se si inseriscono le prestazioni accessorie nello statuto sociale, il compenso erogato al socio lavoratore in busta paga non sarebbe soggetto a ulteriore contribuzione previdenziale, poiché assorbito dalla Gestione Commercianti/Artigiani INPS a cui il socio è già iscritto, a patto che la retribuzione rimanga al di sotto del reddito minimale.
L’inserimento di una clausola sulle prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c. non crea alcuna franchigia contributiva, non sterilizza la retribuzione dall’INPS né dall’INAIL.
1. Inquadramento normativo: cos’è l’art. 2345 c.c. e come funziona l’INPS
L’art. 2345 del Codice Civile consente all’atto costitutivo o allo statuto delle società di capitali di prevedere l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro. La norma richiede che la clausola statutaria determini almeno:
- Il contenuto e la durata della prestazione;
- Le modalità di esecuzione;
- I criteri di determinazione del compenso e le sanzioni per l’inadempimento.
Lo stesso articolo stabilisce chiaramente che, nella determinazione del compenso, devono essere rispettate le disposizioni applicabili ai rapporti aventi per oggetto prestazioni analoghe.
Il principio di realtà e le gestioni INPS
La qualificazione di un’attività come “prestazione accessoria” nello statuto non consente di derogare alle regole previdenziali, fiscali, assicurative e giuslavoristiche ordinarie. Per l’INPS non conta soltanto ciò che viene scritto nello statuto, ma la reale natura dell’attività svolta dal socio:
Presuppone che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La base imponibile contributiva ordinaria è costituita dalla quota di reddito d’impresa della società attribuita al socio in ragione della partecipazione agli utili.
Si applica ai compensi corrisposti per la carica di amministratore.
Si applica in presenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato.
La Corte di Cassazione ha confermato a più riprese che l’attività gestoria dell’amministratore e la partecipazione abituale al lavoro operativo viaggiano su piani giuridici e previdenziali distinti. Di conseguenza, l’esistenza dell’iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti non “assorbe” automaticamente i compensi derivanti da un distinto rapporto di lavoro.
2. Il mito del reddito minimale: perché non è una “franchigia”
Uno dei pilastri della notizia fuorviante risiede nel presunto ruolo del “reddito minimale” della Gestione Artigiani/Commercianti.
Sul piano previdenziale, il reddito minimale:
- Serve unicamente come base di calcolo per determinare i contributi minimi obbligatori dovuti alla gestione speciale;
- Non costituisce una franchigia generale entro la quale i compensi da lavoro sono esenti da contributi;
- Non assorbe i contributi previdenziali dovuti sulla retribuzione erogata al socio per un rapporto lavorativo dipendente;
- Non consente di riqualificare una retribuzione da lavoro come dividendo o prelievo di utili.
Se la prestazione resa dal socio ha natura subordinata, la retribuzione deve essere assoggetta alla contribuzione ordinaria da lavoro dipendente, indipendentemente dall’importo corrisposto e dal fatto che il socio sia sotto il minimale della gestione speciale.
Inoltre, il fatto che la retribuzione sia modesta non esenta la società dai seguenti adempimenti:
3. Il socio iscritto alla Gestione Commercianti/Artigiani può essere assunto come dipendente?
Un dubbio frequente è se l’iscrizione alla Gestione Artigiani/Commercianti renda incompatibile la contemporanea assunzione del socio come lavoratore dipendente della stessa società.
L’iscrizione alla gestione speciale non rende automaticamente incompatibile un rapporto di lavoro subordinato. L’INPS ha chiarito che l’attività subordinata prestata da un semplice socio di società di capitali è, in linea generale, ammissibile.
Tuttavia, la compatibilità presuppone condizioni stringenti:
Se la medesima attività operativa viene svolta dal socio con le stesse modalità, pretenderne la doppia qualificazione (come lavoro del socio per la gestione artigiani e come lavoro dipendente sotto minimale in busta paga) espone il rapporto a un’immediata contestazione in sede di accertamento.
4. La clausola sulle prestazioni accessorie è una “bufala”? E cosa va inserito nello statuto?
La clausola di prestazioni accessorie non è una “bufala” sul piano del diritto societario, ma diventa una bufala quando viene spacciata per uno scudo fiscale o previdenziale.
Serve inserire la clausola per far lavorare il socio?
No. Il socio può partecipare personalmente all’attività aziendale anche in assenza di una clausola sulle prestazioni accessorie. L’obbligo di iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti scatta in forza della partecipazione effettiva, abituale e prevalente al lavoro, non a causa della clausola statutaria.
La clausola ex art. 2345 c.c. ha una funzione puramente societaria: serve a legare la titolarità della quota sociale all’obbligo di eseguire determinate prestazioni (es. competenze tecniche, servizi professionali specifici, assistenza operativa), prevedendo sanzioni societarie o limiti al trasferimento della quota in caso di inadempimento.
Come formulare la clausola nello statuto per evitare contestazioni
Se la società intende adottare la clausola per legittime ragioni organizzative, occorre evitare formule generiche del tipo “Il socio è tenuto a prestazioni accessorie remunerate secondo quanto deliberato dall’amministratore”.
Una clausola difendibile deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- Individuazione analitica delle attività: Specificare i compiti operativi, tecnici o commerciali richiesti (es. installazione, coordinamento di cantiere, consulenza tecnica interna), escludendo formule onnicomprensive.
- Netta separazione dalla carica gestoria: Precisare che le prestazioni accessorie non comprendono la rappresentanza legale, la gestione generale o la formazione della volontà dell’organo amministrativo.
- Modalità di esecuzione: Indicare sede, orari, presenze, strumenti sociali utilizzati e soggetti preposti al controllo.
- Criteri oggettivi di compenso: Ancorare il compenso ai parametri del CCNL applicabile o ai valori di mercato per prestazioni analoghe.
- Forma dell’erogazione coerente con la sostanza: Indicare che la remunerazione avverrà con le modalità previste dalla legge per il rapporto concretamente instaurato (busta paga se lavoro subordinato, fattura se lavoro autonomo professionale).
“I soci possono essere tenuti allo svolgimento di prestazioni accessorie non consistenti in denaro, ad oggetto attività tecniche e produttive direttamente connesse al ciclo aziendale. L’organo amministrativo individua le prestazioni con atto scritto, definendone contenuto, durata e compenso. Le prestazioni accessorie non comprendono in alcun caso le funzioni proprie della carica di amministratore. Il compenso è determinato in conformità ai contratti collettivi di settore per prestazioni analoghe. Qualora la prestazione sia resa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, la relativa remunerazione è corrisposta mediante regolare cedolino paga con applicazione del regime fiscale, previdenziale ed assicurativo ordinario.”
5. Come gestire le erogazioni: Busta Paga, INAIL ed Esenzioni
Quando si gestisce l’erogazione economica nei confronti del socio, occorre applicare le regole vigenti per il corrispondente canale di lavoro.
A. È obbligatorio usare la busta paga?
Sì, ma solo se esiste un vero rapporto di lavoro subordinato: In tal caso occorrono contratto di assunzione, comunicazione Obbligatoria (CO), LUL, applicazione del CCNL, contribuzione ordinaria e ritenute IRPEF.
No, se il rapporto è di natura autonoma o gestoria: Se il socio opera come professionista autonomo emette fattura. Se opera come amministratore, il compenso è deliberato dall’assemblea ed erogato come compenso amministratore (con iscrizione alla Gestione Separata).
B. Quale voce indicare in busta paga?
Non esiste una voce di tariffa o un codice paga universale denominato “prestazione accessoria socio” in grado di rendere il compenso esente da contributi.
La dicitura in cedolino deve descrivere l’effettiva causale della prestazione:
La voce deve essere sempre supportata da documentazione aziendale sottostante (mansionario, fogli presenza, ordini di servizio) che ne giustifichi l’importo.
C. Quale voce di tariffa INAIL applicare?
La classificazione INAIL non dipende dallo status di socio né dalla clausola statutaria. La tariffa d’incasso è determinata esclusivamente dal rischio professionale e dalla lavorazione svolta dal lavoratore dipendente.
Non esiste una “tariffa socio lavoratore” generica: un socio che svolge attività d’ufficio avrà la Voce di Tariffa d’ufficio/amministrativa, mentre il socio che lavora in officina o in cantiere sarà classificato secondo la specifica lavorazione di produzione o installazione.
D. Quale codice di esenzione contributiva applicare?
Nessuna esenzione.
Non esiste alcuna esenzione o esclusione contributiva prevista dalla legge per il solo fatto che:
- La prestazione sia definita “accessoria” nello statuto;
- Il lavoratore sia socio della società;
- La retribuzione sia inferiore al minimale della Gestione Artigiani/Commercianti;
- L’erogazione sia approvata dall’assemblea dei soci.
Applicare codici di esenzione impropri in UniEmens per “sterilizzare” il prelievo previdenziale sul cedolino costituisce un’evasione/omissione contributiva sanzionabile in sede di verifica ispettiva.
6. Come evitare la riqualificazione in “prelievo di utili” o “compenso amministratore”
Uno dei rischi principali trattati dalla prassi e dalla giurisprudenza è che le somme erogate ai soci vengano riqualificate dagli organi di controllo come distribuzione dissimulata di utili o come compenso per la carica di amministratore non assoggettato a Gestione Separata.
Per blindare la posizione della società è indispensabile separare rigorosamente quattro flussi finanziari e documentali distinti:
| Tipologia di erogazione | Documento giustificativo principale | Modalità di pagamento / Canale | Trattamento Previdenziale |
|---|---|---|---|
| Lavoro Subordinato | Contratto di lavoro, mansionario, fogli presenza | Busta paga / Cedolino LUL | Contribuzione ordinaria dipendenti (FPLD) |
| Incarico Amministrativo | Delibera assembleare di determinazione compenso | Cedolino compenso amministratore | Gestione Separata INPS |
| Distribuzione Utili | Bilancio approvato e delibera di distribuzione dividendi | Pagamento dividendo tramite bonifico | Ritenuta a titolo d’imposta (Reddito di capitale) |
| Prestazione Autonoma | Contratto di prestazione, report attività | Fattura professionale / autonoma | Cassa professionale di appartenenza o Gestione Separata |
Regole pratiche da seguire in azienda:
- ✔ Il compenso per il lavoro svolto deve essere costante, periodico e parametrato al CCNL, non variabile in base all’andamento degli utili mensili.
- ✔ I dividendi devono essere erogati solo dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio.
- ✔ L’eventuale compenso per la carica di amministratore deve essere oggetto di una delibera assembleare autonoma e distinta rispetto alle mansioni operative.
- ✔ I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite canali bancari tracciabili.
Quadro di Sintesi Finale
Le prestazioni accessorie in statuto evitano l’INPS fino al minimale?
FALSO. Il minimale non è una franchigia e la clausola statutaria non deroga all’obbligo contributivo ordinario.
Un socio iscritto a Commercianti/Artigiani può avere la busta paga?
SÌ. Ma solo se esiste una reale subordinazione, mansioni distinte e assenza di controllo societario solitario.
È necessario inserire la clausola ex art. 2345 c.c. per far lavorare il socio?
NO. L’obbligo di iscrizione alla gestione speciale scatta per la sola partecipazione abituale al lavoro, a prescindere dallo statuto.
Esiste una voce o tariffa di esenzione in busta paga per il socio?
NO. Se si usa il cedolino paga, la somma è imponibile ai fini INPS, IRPEF e INAIL secondo le aliquote ordinarie da dipendente.
