La notifica della pec è valida anche se non viene letta
È onere del contribuente che esercita attività d’impresa, normativamente obbligata, munirsi di un indirizzo PEC e ad assicurarsi del suo corretto funzionamento, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a persone esperte, senza che eventuali problematiche possano integrare alcun sospetto di illegittimità costituzionale della relativa disciplina.
Questo è quanto ha sostenuto la Cassazione con la sentenza n.13917 del 07 luglio 2016.
“In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini delperfezionamento della notifica telematicadel ricorso, prevista dall’art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo successivo alle modifiche apportate dall’art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella l. n. 221 del 2012) occorre aver riguardo unicamente allasequenza procedimentale stabilita dalla leggee, quindi, dal lato del mittente, allaricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, allaricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata èpervenuto all’indirizzo elettronicodichiarato dal destinatario e certifica il momento dell’avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente“
Attenzione,dunque, al corretto utilizzo dell’indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) il cui incurante utilizzo (mancato controllo, mancata lettura, spam, ecc..) può causare, in alcuni casi, conseguenze irrimediabili.

