In tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito.
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato al liquidatore della società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, rettificando la dichiarazione della società sulla base del contenuto di un PVC della Guardia di Finanza.
Alcune unità immobiliari erano state cedute per prezzi dichiarati inferiori a quelli realmente applicati.
La società era stata cancellata dal registro delle imprese il 27/3/2009 e l’avviso di accertamento era stato notificato al liquidatore in data 3/12/2010, successivamente alla cancellazione della società.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della lite proposto dal legale rappresentante della società estinta.
Corte di Cassazione, V – Tributaria civile, ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31749
