Rimborso spese agli amministratori

Con il presente lavoro si intendono analizzare i profili fiscali dei rimborsispeseerogati agliamministratoridi società

La disciplina fiscale delrimborsospesevaria in ragione del tipo di rapporto che si instaura tra la società e l’amministratore.

Se il rapporto è inquadrabile come reddito di lavoro autonomo si applica, per la determinazione delrimborsospese, l’art. 54 del TUIR mentre se ilrimborsoè erogato adamministratoridipendenti o “parasubordinati” trova applicazione la normativa sui redditi di lavoro dipendente.

AMMINISTRATORE PROFESSIONISTA

Nel caso dell’amministratoreprofessionista lespesedi trasferta, essendo funzionali alla produzione del reddito professionale, seguono il trattamento fiscale applicabile ai compensi.

Di conseguenza, talispesedevono essere assoggettate ad IVA e alla ritenuta di acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/73.

Spese anticipate dall’amministratore

Lespesedi trasferta, sostenute dall’amministratoree da questi riaddebitate alla società, rientrano tra i compensi percepiti dal professionista e, pertanto, concorrono alla formazione del redditi.

Spese anticipate dalla società

Qualora sia la società a sostenere lespeseper conto dell’amministratore, l’art. 54 co. 5 del TUIR – come modificato dall’art. 36 co. 29 lett. a) n. 2) del DL 223/2006 – prevede l’integrale deducibilità dal reddito di lavoro autonomo dellespeserelative a prestazioni alberghiere o somministrazione di alimenti e bevande se queste sono sostenute dal committente per conto del professionista e riaddebitate dal professionista in fattura al committente stesso.

Adempimenti del committente e del professionista

In tali casi, in base al parere dell’Agenzia delle Entrate n. 28 – 2006, occorrerebbe, adottare la seguente procedura:

  • il fornitore del servizio emette fattura intestata al committente, ma riportante anche gli estremi del professionista che ha usufruito del servizio;
  • il committente comunica al professionista l’ammontare dellaspesaeffettivamente sostenuta e invia copia della relativa fattura (il costo non è deducibile per il committente);
  • il professionista emette fattura nei confronti del committente comprendendo lespesein questione (che vengono assoggettate, in quanto incluse nel compenso professionale, a IVA e a ritenuta di acconto); il costo dei servizi alberghiero e di ristorazione diventa integralmente deducibile per il professionista;
  • il committente imputa a costo la prestazione, comprensiva deirimborsispese.

Per il committente, dal punto di vista fiscale, lespesedi consulenza professionale (comprensive dellespesedi vitto) sono integralmente deducibili.

Per il professionista, è tassato l’intero importo fatturato, ferma restando la deducibilità integrale dellespesevitto. L’effetto netto è quindi la tassazione del solo compenso professionale.

AMMINISTRATORE NON PROFESSIONISTA

Nel caso in cui l’amministratoresia un lavoratore dipendente (o un lavoratore “parasubordinato”) della società, trova applicazione l’art. 51 del TUIR.

Nozione di trasferta

Al fine di individuare una nozione di “trasferta”, è opportuno distinguere tra:

  • lavoratori dipendenti;
  • collaboratori coordinati e continuativi e altri titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente.

Lavoratori dipendenti

In generale, si ha trasferta quando l’attività viene svolta fuori del Comune sede di lavoro (solitamente, corrispondente ad una delle sedi del datore di lavoro).

Collaboratori coordinati e continuativi

In linea di principio, si ha trasferta quando il collaboratore è chiamato a svolgere un’attività fuori dalla sede naturale in cui è tenuto contrattualmente a svolgere le proprie funzioni; pertanto irimborsidellespesesostenute per il raggiungimento della sede di lavoro configurano un provento tassato (C.M. 16.11.2000 n. 207/E).

Peraltro, per alcune attività di collaborazione coordinata e continuativa non è possibile, in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta, determinare contrattualmente la sede di lavoro, né identificare tale sede con quella della società. In questi casi occorre, quindi, fare riferimento al domicilio fiscale del collaboratore. “Tale criterio può essere utilizzato ad esempio per gliamministratoridi società o enti, sempreché dall’atto di nomina non risulti diversamente individuata la sede di lavoro” (circ. Agenzia delle Entrate 26.1.2001 n. 7, risposta 5.3).

TRASFERTE E MISSIONI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

Analizziamo la disciplina delle trasferte e delle missioni al di fuori del territorio comunale.

La C.M. 23.12.97 n. 326/E precisa che è possibile distinguere tre sistemi, l’uno alternativo all’altro:

  • indennità forfetaria;
  • rimborsomisto;
  • rimborsoanalitico.

Indennità forfetaria

Sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le indennità, al netto dellespesedi viaggio e trasporto, fino a:

  • 46,48 euro al giorno (per le trasferte in Italia);
  • 77,47 euro al giorno (per le trasferte all’estero).

La parte eccedente tali importi concorre a formare il reddito.

Rimborso misto

I suddetti limiti di indennità sono ridotti:

  • di un terzo in caso dirimborsodellespesedi vitto o alloggio ovvero di vitto o alloggio fornito gratuitamente;
  • di due terzi in caso dirimborsosia dellespesedi vitto che di alloggio ovvero di vitto e alloggio fornito gratuitamente.

La C.M. 23.12.97 n. 326/E (§ 2.4.1) chiarisce invece che la quota di indennità che non concorre a formare il reddito non subisce alcuna riduzione in relazione alla durata della trasferta inferiore alle 24 ore o che non comporti alcun pernottamento fuori sede.

Rimborso analitico

Irimborsianalitici (c.d.rimborsia piè di lista) dispeseidoneamente documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

La C.M. 23.12.97 n. 326/E (§ 2.4.1) chiarisce che l’eventuale corresponsione di una indennità, indipendentemente dall’importo, in aggiunta alrimborsoanalitico, concorre a formare il reddito.

Spese non documentabili

Sono esclusi dal reddito irimborsidi altrespese, ulteriori a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio (es.: lavanderia, telefono, parcheggio, mance, …), anche non documentabili, analiticamente attestate dal dipendente, nel limite giornaliero di:

  • 15,49 euro (per le trasferte in Italia);
  • 25,82 euro (per le trasferte all’estero).

TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE

L’ultimo periodo dell’art. 51 co. 5 del TUIR prevede la tassazione delle indennità e deirimborsispesepercepiti per le trasferte nell’ambito del territorio comunale.

La C.M. 23.12.97 n. 326/E (§ 2.4.1) chiarisce che non ha alcuna rilevanza l’ampiezza del comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro o l’eventuale ripartizione del territorio in entità subcomunali (es. frazioni).

RIMBORSO DELLE SPESE DI VITTO

Ilrimborsoai dipendenti dellespesesostenute in ristoranti e in altri pubblici esercizi, effettuato non in occasione di una trasferta (es. nel Comune sede di lavoro) ed in assenza di convenzioni stipulate dal datore di lavoro con i pubblici esercizi, rappresenta una integrazione della retribuzione checoncorre integralmente alla formazione del redditodi lavoro dipendente.

Trasferte fuori dal Comune sede di lavoro

In presenza di trasferte fuori dal territorio del Comune sede di lavoro, invece, si applicano le specifiche disposizioni di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR.

RIMBORSI SPESE RELATIVE AL TRASFERIMENTO E ALLA “PRIMA SISTEMAZIONE”

Ai sensi dell’art. 51 co. 7 del TUIR, non sono imponibili lespeseanaliticamente documentate e rimborsate dal datore di lavoro, relative:

  • al viaggio, compreso quello dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR, e al trasporto delle cose strettamente collegate al trasferimento (cfr. C.M. 23.12.97 n. 326/E, § 2.4.4);
  • agli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore per il recesso del contratto di locazione a seguito del trasferimento.

L’esclusione si applica anche se vengono contemporaneamente corrisposte le indennità di trasferimento e prima sistemazione.

LA DEDUZIONE DEL COSTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

TRASFERTE DEL DIPENDENTE E DEL COLLABORATORE

Sono deducibili, entro determinati limiti, irimborsidellespesedi vitto e alloggio, nonché dellespesedi trasporto, sostenute dai dipendenti (o dai collaboratori coordinati e continuativi) per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, ove ha sede l’impresa.

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

L’art. 95 co. 3 del TUIR introduce alcune limitazioni alla deducibilità dellespesedi vitto e alloggio relative alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai dipendenti e dai collaboratori.

In generale, irimborsidelle trasferte possono essere effettuati secondo tre diversi regimi:

  • rimborsoanalitico (o a piè di lista);
  • indennità forfetaria;
  • rimborsomisto (in parte analitico e in parte forfetario).

Rimborsi a piè di lista

Irimborsispeseanalitici (o a piè di lista), corrisposti ai prestatori di lavoro dipendente (o ai collaboratori) in occasione di trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale, sono deducibili entro il limite giornaliero di:

  • 180,76 euro, se in Italia;
  • 258,23 euro, se all’estero.

La Corte di Cassazione, nella sentenza 24.3.2006 n. 6650, ha affermato che le notespesepresentate dai dipendenti, ancorché autorizzate, convalidate e liquidate dalla società, non costituiscono di per sé prova dell’inerenza degli oneri all’attività produttiva, che costituisce un requisito ulteriore per la loro deducibilità.

Rimborsi forfetari e misti

I suddetti limiti devono ritenersi operanti esclusivamente con riferimento airimborsieffettuati a piè di lista (o analitici) e non anche airimborsiforfetari o misti.

In altri termini, irimborsiforfetari e quelli misti erogati in denaro al dipendente (o al collaboratore) sono interamente deducibili dal reddito d’impresa, a prescindere dal loro importo e dalla loro tassazione in capo al percipiente.

SPESE DI TRASPORTO

Nel caso in cui il dipendente (o il collaboratore) sia stato autorizzato ad utilizzare, per una specifica trasferta, un proprio automezzo o un veicolo a noleggio, le relative spesedi trasporto sono deducibili, dal reddito d’impresa, per un importo massimo pari (art. 95 co. 3 del TUIR):

  • al costo di percorrenza,
  • o alle tariffe di noleggio,

relativi ad automezzi di potenza non superiore rispettivamente a 17 o a 20 cavalli fiscali, a seconda che si tratti di autoveicoli con motore a benzina o diesel.

Diversamente, qualora vengano utilizzati autoveicoli con una potenza superiore alle suddette cilindrate, le relativespesedi trasporto risulteranno deducibili solo fino a concorrenza del limite previsto per gli autoveicoli di potenza inferiore, come sopra identificati.

AUTOVEICOLI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’IMPRESA

Nel caso in cui l’autoveicolo utilizzato per la trasferta sia messo a disposizione da parte dell’impresa, la deducibilità dei costi ad esso afferenti è disciplinata dall’art. 164 del TUIR.

Costo di percorrenza (Tariffe ACI)

Lespesedi trasporto relative ad autoveicoli di proprietà del lavoratore sono deducibili per un importo non superiore al costo di percorrenza, determinato facendo riferimento alle medie dei costi delle suddette autovetture, calcolate dall’Automobile Club Italia (ACI) e pubblicate sul sitowww.aci.it.

Tariffa di noleggio

In assenza di un tariffario riconosciuto, la tariffa di noleggio corrispondente agli autoveicoli di potenza non superiore ai 17 cavalli fiscali (o 20 se diesel) può essere determinata assumendo, come termine di riferimento, o i costi praticati in via ordinaria dall’impresa noleggiatrice, oppure i costi di noleggio mediamente praticati sul mercato. A tal fine, occorre tener conto delle specifiche modalità di noleggio (giornaliero, settimanale, ecc.).

In caso di noleggio di veicoli di cilindrata superiore a tali limiti, l’importo massimo deducibile corrisponde al costo di noleggio previsto per le autovetture di 17 o 20 cavalli fiscali.

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